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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34081/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato, amministratore unico di una società esercente attività di amministrazione di condomini e poi dichiarata fallita, era stato condannato per omessa dichiarazione relativa ai redditi prodotti nel 2014, contestata ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 74/2000, con finalità di evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 1° ottobre 2025, aveva confermato la condanna di primo grado. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all’affermazione della responsabilità, sostenendo che questa fosse fondata su dati ricavati dallo spesometro senza adeguata considerazione dei costi sostenuti. Con il secondo motivo ha contestato la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. Con il terzo ha censurato il ricorso a presunzioni tributarie. Il difensore ha depositato una memoria illustrativa dei motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure investissero la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto, profili riservati al giudice di merito e non sindacabili in cassazione quando la motivazione sia congrua ed esaustiva. La responsabilità era stata motivata sulla base degli accertamenti della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle entrate, riscontrati in dibattimento dalle testimonianze; la difesa non aveva indicato elementi di prova contraria e aveva contestato genericamente la valutazione dei costi. La sentenza di primo grado aveva considerato e detratto i costi documentati del personale, senza che risultassero elementi per riconoscere ulteriori costi. La Corte ha inoltre ritenuto legittimo l’uso degli elementi derivanti dallo spesometro e dall’accertamento induttivo come elementi indiziari, pur non costituendo essi fonti di certezza legale per il giudice penale; i costi possono essere riconosciuti in presenza di allegazioni fattuali che ne dimostrino la certezza o fondino un ragionevole dubbio sulla loro esistenza. Quanto al dolo specifico, la motivazione di merito aveva valorizzato l’ammontare dell’evasione, superiore alla soglia di punibilità, e la consapevolezza dell’imputato. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non essendo stata ravvisata assenza di colpa nella causa d’inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 74/2000

    per aver, quale amministratore unico della società dichiarata fallita esercente attività di amministrazione di condomini, omesso di presentare la dichiarazione e di dichiarare i redditi prodotti nel 2014 al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

    La disposizione è applicata alla contestata omessa presentazione della dichiarazione fiscale, realizzata secondo l’imputazione al fine di evadere le imposte.

  • art. 616 c.p.p.

    Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

    Dichiarata l’inammissibilità e non ravvisata l’assenza di colpa nella sua determinazione, la Corte condanna il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, mirino a ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto, quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione congrua, esauriente e idonea a illustrare l’iter logico-giuridico seguito.
  • Nel giudizio penale, i dati derivanti dallo spesometro e gli accertamenti induttivi degli uffici finanziari possono essere utilizzati come elementi indiziari per la determinazione dell’imponibile e per motivare la decisione, pur non avendo valore di certezza legale.
  • I costi dedotti a riduzione dell’imponibile possono essere riconosciuti quando siano supportati da allegazioni fattuali dalle quali desumere la certezza della loro esistenza o, quantomeno, un ragionevole dubbio sulla loro inesistenza.
  • La prova del dolo specifico di evasione può essere desunta, secondo la motivazione riferita dalla Corte, dalla consapevolezza dell’imputato circa l’ammontare dell’evasione, superiore alla soglia di punibilità.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiDolo eventuale

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