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Sentenza

Sentenza n. 12450/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento della delibera adottata dalla Commissione Centrale ex art.10 L.82/91 in data 8 gennaio 2025 e notificata il 29 gennaio 2025, con cui è stata disposta la revoca del programma speciale di protezione nei confronti di -OMISSIS-, figlio del collaboratore di giustizia -OMISSIS-, nonché avverso tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202503978

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera della Commissione Centrale ex art. 10 l. 82/1991 che ha disposto la revoca del programma speciale di protezione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del programma speciale di protezione, deducendo la violazione degli artt. 9, 11, 12, 13 e 13-quater l. 82/1991 e degli artt. 9 e 11 del d.m. 161/2000, nonché la mancanza dei presupposti per la revoca, motivazione apparente, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione. Ha sostenuto che le condotte contestate fossero isolate, di scarsa rilevanza e non adeguatamente verificate, e che l’Amministrazione non avesse considerato il pericolo per la sua incolumità derivante dalla collaborazione del padre. Con un secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e l’irragionevolezza della motivazione, lamentando l’omesso bilanciamento tra l’interesse pubblico e gli interessi privati coinvolti. La revoca era stata motivata dalle reiterate violazioni degli obblighi del programma: una denuncia per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990, plurimi allontanamenti dalla località protetta senza autorizzazione, frequentazioni con soggetti gravati da precedenti per spaccio e un grave alterco con la madre, seguito dal trasferimento del nucleo familiare. Nel corso del giudizio sono inoltre emerse ulteriori condotte, tra cui lesioni aggravate, minacce e oltraggio a personale della polizia municipale, furto in abitazione e un ulteriore allontanamento non autorizzato dalla località protetta.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato la revoca come facoltativa, ai sensi dell’art. 13-quater, comma 2, l. 82/1991, trattandosi di violazioni degli obblighi comportamentali e di condotte incompatibili con le esigenze di protezione, segretezza e mimetizzazione, non riconducibili ai casi di revoca obbligatoria. Ha precisato che, fuori dai casi di revoca obbligatoria, la Commissione dispone di discrezionalità nel valutare se revocare o modificare le misure, considerando il pericolo, la condotta dell’interessato e l’osservanza degli impegni assunti. Il sindacato giudiziale è limitato agli errori di fatto e ai vizi macroscopici di illogicità, irrazionalità o travisamento, senza possibilità di sostituire la valutazione amministrativa. Nel caso concreto, la decisione è stata ritenuta fondata su un quadro istruttorio solido e articolato, corroborato dai pareri della DDA e della DNAA e dalle segnalazioni del Servizio Centrale di Protezione. Il Collegio ha escluso il difetto di motivazione, rilevando che l’Amministrazione aveva effettuato il bilanciamento tra il pericolo derivante dalla collaborazione e la gravità e reiterazione delle violazioni, ritenendo prevalenti queste ultime. L’età del ricorrente non lo esonerava dal rispetto degli obblighi assunti. Il pericolo personale successivo alla revoca non imponeva il mantenimento del programma speciale, anche perché era stata prevista la segnalazione all’Autorità provinciale di pubblica sicurezza per l’adozione di ordinarie misure di protezione adeguate al livello di rischio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 2.500, oltre accessori, a titolo di spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 13-quater d.l. n. 8/1991, convertito in l. n. 82/1991

    Le speciali misure di protezione sono a termine e, anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'articolo 13, comma 1, possono essere revocate o modificate in relazione all'attualità del pericolo, alla sua gravità e alla idoneità delle misure adottate, nonché in relazione alla condotta delle persone interessate e alla osservanza degli impegni assunti a norma di legge.

    Il comma 1 stabilisce la temporaneità delle misure e i parametri generali della loro permanenza o revoca. Il comma 2 distingue i casi di revoca obbligatoria, quando ricorrono le specifiche violazioni previste dalla norma, dai casi di revoca facoltativa, nei quali la Commissione deve valutare discrezionalmente la revoca o la modifica della misura.

  • art. 12 l. n. 82/1991

    Gli obblighi assunti con l’ingresso nel programma speciale di protezione costituiscono parte del rapporto di protezione, qualificato dal giudice come contratto di natura pubblica fonte di reciproci diritti e obblighi.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    La motivazione della revoca deve rendere comprensibile la valutazione degli elementi rilevanti e il bilanciamento tra l’interesse pubblico alla tutela della collaborazione e gli interessi personali alla vita e all’incolumità; nel caso concreto tale obbligo è stato ritenuto assolto.

  • artt. 9, 11, 12 e 13 l. n. 82/1991

    Le disposizioni concorrono a disciplinare i presupposti, gli obblighi e le modalità delle speciali misure di protezione, il cui mantenimento è subordinato anche alla condotta della persona protetta e all’osservanza degli impegni assunti.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    La denuncia per il reato previsto dalla disposizione è stata considerata, insieme agli altri elementi istruttori, nel quadro delle condotte rilevanti ai fini della valutazione della permanenza del programma di protezione.

Massime di principio

  • Le speciali misure di protezione sono temporanee e soggette a periodica rivalutazione, dovendo la Commissione considerare l’attualità e la gravità del pericolo, l’idoneità delle misure, la condotta della persona protetta e l’osservanza degli impegni assunti.
  • L’art. 13-quater, comma 2, l. 82/1991 distingue tra revoca obbligatoria, conseguente automaticamente al verificarsi dei fatti tipizzati dalla prima parte della disposizione, e revoca facoltativa, rimessa alla valutazione discrezionale della Commissione in presenza delle ulteriori condotte indicate dalla norma.
  • La revoca facoltativa del programma speciale di protezione è legittima quando le violazioni comportamentali siano reiterate e obiettivamente incompatibili con le esigenze di segretezza, mimetizzazione e tutela perseguite dal programma, anche se permane una situazione di pericolo personale.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulla revoca delle misure speciali di protezione resta circoscritto alla verifica di errori di fatto e di vizi macroscopici di illogicità, irrazionalità o travisamento, non potendo sostituire la propria valutazione a quella discrezionale della Commissione competente.
  • Fuori dai casi di revoca obbligatoria, la decisione sulla revoca o modifica delle misure richiede il bilanciamento tra l’interesse pubblico alla conservazione della collaborazione e alla tutela della sicurezza collettiva e l’interesse privato alla vita e all’incolumità personale.
  • La permanenza del pericolo derivante dalla collaborazione non determina, da sola, un diritto al mantenimento del programma speciale quando la condotta dell’interessato vanifichi le finalità della protezione; è sufficiente che l’Amministrazione assicuri, ove necessario, ordinarie misure di tutela adeguate al livello di rischio.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaMisure prefettizie di sicurezzaMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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