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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20185/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente contro l’avviso di liquidazione. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre l’Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da un avviso di liquidazione con cui l’Amministrazione finanziaria ha revocato l’agevolazione "prima casa" fruita per un acquisto immobiliare, recuperando l’imposta in misura ordinaria. Il giudice d’appello aveva ritenuto che il contribuente fosse decaduto dal beneficio perché, pur avendo acquistato l’immobile con dichiarazione di voler trasferire la residenza nel comune dell’immobile entro il termine di legge, non aveva poi effettuato tale trasferimento; inoltre aveva escluso che il successivo riacquisto di un diverso immobile entro un anno dall’alienazione potesse impedire la decadenza. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione della disciplina dell’agevolazione prima casa sostenendo che, avendo rivenduto l’immobile originariamente acquistato e poi riacquistato entro un anno un altro immobile nel comune di propria residenza, con destinazione ad abitazione principale, non poteva essere dichiarata la decadenza. Con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente, lamentando che la sentenza d’appello non avesse considerato la sequenza temporale degli atti di acquisto, vendita, riacquisto e residenza anagrafica.

Norme richiamate

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1, nota II-bis, Tariffa, parte prima

    comma 1, lett. a) e comma 4

    La disciplina distingue il presupposto originario dell’agevolazione prima casa dall’eccezione alla decadenza in caso di alienazione infraquinquennale seguita da riacquisto entro un anno; in tale seconda ipotesi rileva la concreta destinazione del nuovo immobile ad abitazione principale entro il termine annuale.

  • l. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 7

    Richiamata nel motivo di ricorso in relazione al regime agevolativo applicabile e alla disciplina delle conseguenze del riacquisto entro un anno.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, artt. 15 e ss.

    Citate nel riepilogo del provvedimento impositivo per il recupero dell’imposta in misura ordinaria.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Parametro del primo motivo, prospettato come violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Parametro del secondo motivo, formulato come omesso esame di un fatto decisivo o motivazione apparente.

Massime di principio

  • In tema di agevolazione "prima casa", la decadenza per mancato trasferimento della residenza nel termine di legge non può essere affermata quando l’immobile sia stato alienato prima della scadenza di tale termine e il contribuente abbia poi acquistato entro un anno un altro immobile, destinandolo ad abitazione principale.
  • La fattispecie derogatoria prevista per il riacquisto entro un anno è autonoma rispetto al presupposto originario dell’agevolazione: non si tratta di una reiterazione del beneficio, ma di un’eccezione alla regola della decadenza che opera se il nuovo immobile è effettivamente destinato ad abitazione principale entro il termine annuale.
  • Nel giudizio tributario l’oggetto della controversia è delimitato dall’atto impugnato, in base a petitum e causa petendi della pretesa fiscale; il giudice deve quindi verificare la specifica ragione posta a fondamento del recupero d’imposta.
  • Ai fini dell’esclusione della decadenza, la mera intenzione di adibire il nuovo immobile ad abitazione principale non è sufficiente: occorre la concreta realizzazione della destinazione nel termine stabilito.
  • Se la fattispecie è integralmente ricostruibile in fatto e in diritto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito senza rinvio.

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