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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20554/2020 del 29/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia relativa all'adempimento di un'obbligazione di pagamento derivante da un contratto di mutuo: Gallotta aveva acquistato un immobile assumendosi parte del mutuo e risultava, per sentenza del Tribunale di Isernia n.179/1998, debito nei confronti della F.I.M. di lire 20.000.000 da corrispondere alle scadenze del mutuo. La F.I.M. ha ceduto il credito a Molino e Rocco; Gallotta ha inviato un'offerta reale di pagamento di €10.244,95 che gli attori hanno rifiutato per non essere comprensiva degli interessi moratori. I cessionari hanno quindi chiesto al Tribunale di Salerno la condanna al pagamento di €10.244,95 oltre interessi moratori. Il giudice di primo grado ha accolto la domanda; Gallotta ha appellato deducendo, tra l'altro, violazione del divieto di ne bis in idem (sostenendo che la sentenza di Isernia fosse già titolo esecutivo/di condanna) e che l'offerta reale fosse valida e avrebbe dovuto far decadere la pretesa. La Corte d'appello ha rigettato l'appello ritenendo che la sentenza di Isernia fosse meramente dichiarativa e non precludesse una nuova domanda di condanna in caso di inadempimento, e che l'offerta di pagamento fosse incompleta e legittimamente rifiutata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Gallotta. Ha confermato che la sentenza del Tribunale di Isernia era dichiarativa circa l'esistenza del debito e le modalità temporali di pagamento (perciò non idonea, da sola, a costituire titolo esecutivo di condanna in caso di inadempimento), e che i cessionari potevano agire per ottenere una pronuncia di condanna al pagamento immediato del capitale e degli interessi moratori in presenza dell'inadempimento. Ha inoltre ritenuto legittimo il rifiuto degli attori dell'offerta reale di €10.244,95 per non essere comprensiva degli interessi moratori. Ha respinto la censura sulla presunta acquisita acquiescenza degli appellati in assenza di obbligo di chiedere espressa conferma della sentenza di primo grado. Ha condannato il ricorrente al rimborso delle spese di lite (liquidate in €3.100,00 oltre accessori) e ha disposto l'eventuale versamento supplementare del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 186-bis c.p.c.

    Richiamata in relazione all'ordinanza che aveva disposto il pagamento provvisorio della somma di €10.244,95; utilizzata per segnalare che era stata confermata la misura provvisoria già disposta a favore degli attori

  • art. 282 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte d'appello nel senso che la pronuncia di accertamento del credito (sentenza di Isernia) poteva essere integrata con una successiva domanda di condanna ai sensi di quest'articolo, per ottenere un titolo di condanna esecutivo

  • art. 1206 c.c.

    Riferito dall'attore ricorrente in ordine agli effetti del rifiuto dell'offerta reale; la Corte ha ritenuto invece che il rifiuto fosse giustificato data l'incompletezza dell'offerta

  • art. 1208 n.3 c.c.

    La sentenza osserva che l'offerta era incompleta "non comprensiva degli interessi moratori medio tempore maturati" e quindi rientrante tra le ipotesi in cui il rifiuto del creditore è legittimo

  • art. 1209 e ss. c.p.c.

    Norme sul mezzo dell'offerta reale di pagamento: il ricorrente invocava la loro operatività per far valere la costituzione in mora del creditore; la Corte ha valutato l'offerta alla stregua della completezza richiesta dalle norme e ha ritenuto l'offerta insufficiente

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha affermato che l'appellato non era onerato di chiedere espressamente la conferma della sentenza di primo grado per ottenere la tutela (la pronuncia d'appello è sostitutiva)

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato per la condanna alle spese di lite: la soccombenza dell'appellante impone il rimborso delle spese a favore dei controricorrenti

  • art. 360 n.3 e n.4 c.p.c.

    Norme di censura in Cassazione citate dal ricorrente (violazione di legge e violazione di norme processuali); la Corte ha ritenuto infondate le censure mosse con tali caratteri

  • art. 2908 e 2909 c.c.

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla pretesa che una sentenza sull'opposizione a decreto ingiuntivo debba costituire sempre sentenza di condanna; la Corte ha escluso tale interpretazione generale, ritenendo possibile la natura meramente dichiarativa della pronuncia quando il giudice non possa pronunciarsi in modo condannatorio

  • art. 13 d.P.R. n.115/2002 e art.1, comma 17, L. n.228/2012

    Riferimenti formali sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per un eventuale ulteriore versamento da parte del ricorrente

Massime di principio

  • Una sentenza che dichiara l'esistenza del debito e disciplina le modalità di pagamento (ad es. rimesse secondo scadenze contrattuali) può essere di natura meramente dichiarativa e non sempre contiene una pronuncia di condanna esecutiva: in tal caso, se il debitore non adempie, il creditore o i suoi aventi causa possono proporre un nuovo giudizio per ottenere la condanna al pagamento.
  • Il principio del ne bis in idem non opera se la domanda successiva ha diverso petitum o diversa causa petendi: un accertamento dichiarativo precedente non preclude automaticamente una successiva domanda di condanna fondata sul mancato adempimento di quanto accertato.
  • L'offerta reale di pagamento (tender) è efficace solo se completa rispetto all'intera prestazione dovuta (capitale e interessi maturati); un'offerta incompleta può legittimamente essere rifiutata e non estingue la pretesa del creditore.
  • In sede di impugnazione l'appellato non è tenuto a chiedere espressamente la conferma della sentenza di primo grado: la pronuncia d'appello ha natura sostitutiva e il rigetto dell'appello comporta la conservazione degli effetti favorevoli per la parte vittoriosa; la condanna alle spese segue la soccombenza.
  • Per qualificare una sentenza come "di condanna" occorre leggere il contenuto effettivo della pronuncia; non può farsi affidamento su una regola assoluta che tutte le sentenze sull'opposizione a decreto ingiuntivo siano automaticamente sentenze di condanna.

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