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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12681/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Virgutto proponeva la rideterminazione della pena applicando il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen.; deduceva la inosservanza o errata applicazione di tale norma e denunciava la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, sostenendo che il giudice si fosse limitato a richiamare adesivamente il provvedimento del Pubblico ministero senza esaminare le argomentazioni presentate (tra cui conteggi di detenzione continuativa, periodo già espiazione di una precedente pena e un presunto errore nel cumulo relativo a un reato del 18/06/2007). Inoltre deduceva che la nuova istanza non fosse mera reiterazione dell'originaria, dichiarata inammissibile, e che pertanto non dovesse essere preclusa.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il Collegio osserva che il giudicato esecutivo preclude la riproposizione della stessa istanza fondata sulle medesime ragioni già valutate; per superare l'inammissibilità era necessario allegare e dimostrare che le ragioni dedotte nella nuova istanza non erano state esaminate in precedenza e produrre le istanze e il precedente provvedimento del giudice dell'esecuzione. Nel caso concreto la difesa non ha fornito allegazioni specifiche né documentazione idonea a dimostrare la novità delle ragioni; la Corte ritiene ammissibile il richiamo del Tribunale alla propria precedente ordinanza che aveva già parzialmente accolto un incidente di esecuzione e che aveva portato il Pubblico ministero a emettere il nuovo provvedimento di cumulo. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 78 cod. pen.

    Norma che disciplina il criterio moderatore per la determinazione della pena: il giudice ha ritenuto corretta l'applicazione del criterio da parte del Pubblico ministero e ha ritenuto congrua la motivazione sul calcolo della pena residua.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata come limite alla enunciazione delle censure in cassazione; la Corte ha utilizzato la enunciazione sintetica richiesta dall'articolo per la motivazione del ricorso.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente come basi delle doglianze (mancanza di motivazione e errata applicazione di norme), la Corte ha valutato tali censure nel contesto della preclusione per reiterazione dell'istanza.

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma relativa all'inammissibilità per carattere reiterativo dell'istanza: la Corte ha affermato che la riproposizione di identiche ragioni, senza nuovi elementi, è preclusa dal giudicato esecutivo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e la imposizione di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per imporre al ricorrente il pagamento di euro 3.000,00.

  • Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per escludere che il ricorrente abbia agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; comunque non ha impedito l'applicazione delle conseguenze previste per l'inammissibilità.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 18288/2010; Sez. 1, n. 25784/2022; Sez. U, n. 40151/2018)

    Principi consolidati richiamati: il giudicato esecutivo esclude la riproposizione di istanze identiche; l'onere di allegazione e produzione degli atti precedenti grava sul ricorrente che invoca la novità; la Corte può rilevare d'ufficio la inammissibilità per mera reiterazione.

Massime di principio

  • Un giudicato esecutivo che abbia già deciso su una richiesta di rideterminazione della pena preclude la riproposizione delle medesime argomentazioni salvo che la parte non dimostri fatti o profili giuridici nuovi non esaminati in precedenza.
  • Per evitare l'inammissibilità per reiterazione è essenziale allegare e depositare in sede di impugnazione le istanze precedenti e il provvedimento del giudice dell'esecuzione, in modo che la Corte possa valutare se sussistano elementi nuovi.
  • La mera contestazione generica della motivazione del giudice dell'esecuzione è inefficace se non accompagnata da specifiche allegazioni e prove sui punti controversi (es. conteggi di pena, periodi di detenzione, errori materiali nel cumulo).
  • Quando il Pubblico ministero adotta un provvedimento in conformità a una precedente ordinanza del giudice dell'esecuzione, il rimedio giudiziario efficace è impugnare in maniera mirata l'ordinanza originaria o provare che il nuovo provvedimento contiene elementi non conformi a quella decisione.
  • La mancata dimostrazione della novità delle ragioni espone il ricorrente al rigetto per inammissibilità e all'imposizione di spese e, se previsto, di una somma a favore della cassa delle ammende; dunque conviene curare l'istruttoria documentale e l'analisi preventiva dei provvedimenti già emessi.

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