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Sentenza

Sentenza n. 9301/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento - del decreto n. 2163 del 27 maggio 2025, notificato in pari data, con cui il Ministero dell'Interno ha disposto, in sede di scorrimento della graduatoria, l'esclusione del ricorrente dal concorso volto all'assunzione di 300 unità nella qualifica di Vigile del fuoco del Corpo dei Vigili del fuoco; - del verbale n. 123 del 20 maggio 2025 siccome menzionato nel decreto suindicato, con cui la Commissione ha ritenuto, a carico del ricorrente, sussistente la causa di esclusione di “alterazione della composizione corporea (BIA: Massa grassa 29,4%)”, ai sensi del decreto del 4 novembre 2019, n. 166, art. 1, comma 1, lettera b), il quale richiama l'art. 3 del D.P.R. del 17 dicembre 2015, n. 207; - di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso ovvero consequenziale, compresa la scheda medica ed ogni atto correlato, laddove risulti comunque lesivo dell'interesse del ricorrente;

Giustizia amministrativa202508074

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso per 300 vigili del fuoco, disposta per il riscontro di una massa grassa del 29,4% ritenuta causa di non idoneità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di esclusione, il verbale della Commissione medica e gli atti connessi, deducendo eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione, difetto di proporzionalità e illogicità, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 1, lettera b), del d.m. n. 166/2019, dell'art. 3 del d.P.R. n. 207/2015 e della direttiva tecnica sui parametri fisici per l'ammissione ai concorsi nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In particolare, ha contestato l'attendibilità della misurazione della massa grassa effettuata in sede concorsuale, producendo una certificazione sanitaria rilasciata da una struttura accreditata presso il Servizio sanitario nazionale, in data prossima alla visita concorsuale, dalla quale risultava un valore significativamente inferiore. Il TAR ha disposto una verificazione, che ha accertato, alla data del 6 novembre 2025, una massa grassa del 18,2% e quindi l'idoneità del candidato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati. Ha ritenuto che la certificazione sanitaria prossima alla visita concorsuale, attestante una massa grassa inferiore di oltre nove punti percentuali rispetto a quella rilevata dall'amministrazione, costituisse un oggettivo elemento di inattendibilità dell'accertamento concorsuale. Pur riconoscendo che la misurazione della massa grassa può variare in ragione di diversi fattori e che possono intervenire modificazioni corporee anche in tempi brevi, il Collegio ha giudicato l'entità dello scostamento incompatibile con una spiegazione esclusivamente fisiologica, ritenendo plausibile un uso non accurato o un malfunzionamento degli strumenti di misurazione, ovvero altri elementi patologici dell'accertamento concorsuale. La verificazione giudiziale ha inoltre confermato l'insussistenza della causa di esclusione e l'idoneità del ricorrente. Tali elementi hanno giustificato la definitiva riammissione all'iter assunzionale. Le spese di lite sono state compensate; l'amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di verificazione, liquidate in euro 500,00.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1, lettera b), d.m. 4 novembre 2019, n. 166

    alterazione dei parametri di composizione corporea

    La disposizione individua la causa di non idoneità riferita all'alterazione dei parametri di composizione corporea, applicata dall'amministrazione per escludere il candidato.

  • art. 3 d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207

    La norma, richiamata dal d.m. n. 166/2019, disciplina i parametri fisici rilevanti per l'ammissione ai concorsi nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

  • artt. 19 e 66 c.p.a.

    Sono stati utilizzati dal TAR come base normativa per disporre la verificazione giudiziale sull'altezza, sul peso e sui valori di massa grassa del ricorrente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito la base normativa, insieme al GDPR e all'art. 2-septies del medesimo decreto, per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato quale presupposto per la tutela dei dati personali relativi alla salute mediante oscuramento delle generalità.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È stato richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • L'impugnazione di un giudizio di non idoneità fondato su accertamenti medico-fisici concorsuali richiede la presenza di oggettivi elementi idonei a porre in dubbio l'attendibilità della misurazione amministrativa; non è sufficiente una mera contestazione soggettiva del candidato.
  • Una certificazione medica attendibile, rilasciata da una struttura accreditata presso il Servizio sanitario nazionale in data prossima alla visita concorsuale, può costituire un elemento rilevante per dimostrare l'inattendibilità dell'accertamento svolto dall'amministrazione.
  • Quando la differenza tra la misurazione concorsuale e quella effettuata presso una struttura sanitaria qualificata è significativa e non plausibilmente spiegabile con la normale variabilità fisiologica o con modificazioni corporee intervenute nel breve periodo, il giudice può ritenere plausibile un errore nell'uso degli strumenti, un loro malfunzionamento o altra patologia dell'accertamento amministrativo.
  • La verificazione disposta nel giudizio che accerti l'idoneità del candidato e l'insussistenza della causa di esclusione, unitamente a elementi documentali prossimi alla visita concorsuale, può giustificare l'annullamento del provvedimento di esclusione e la riammissione definitiva all'iter assunzionale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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