Regolamento (UE) 2019/58
Regolamento (UE) 2019/58 della Commissione, del 14 gennaio 2019, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di linuron in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la disciplina dei residui di linuron nel quadro del regolamento (CE) n. 396/2005. A seguito del mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva linuron ai sensi della normativa sui prodotti fitosanitari, la Commissione sopprime gli LMR già fissati negli allegati II e III e li sostituisce, per le diverse categorie di prodotti, con valori al limite di determinazione nell’allegato V. L’atto tiene conto anche delle valutazioni tecniche dei laboratori di riferimento UE e delle consultazioni con i partner commerciali nell’ambito OMC. Il regolamento entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione e si applica dal 4 agosto 2019.
Modifica del regolamento (CE) n. 396/2005 per sopprimere gli LMR del linuron negli allegati II e III e fissare al limite di determinazione i relativi residui nell'allegato V.
Ambito di applicazione
Si applica ai livelli massimi di residui di linuron nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005, con effetto su tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed essendo anche testo rilevante ai fini SEE. Riguarda i prodotti elencati negli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005, inclusi prodotti vegetali, di origine animale, mangimi e alimenti trasformati; non introduce esclusioni specifiche, ma sopprime gli LMR preesistenti e sostituisce la disciplina con valori al limite di determinazione per il linuron.
Modifica degli LMR per il linuron nel regolamento (CE) n. 396/2005
Il regolamento interviene sulla disciplina dei livelli massimi di residui (LMR) del linuron, sostanza attiva impiegata nei prodotti fitosanitari, modificando il regolamento (CE) n. 396/2005. L’intervento è conseguenza del mancato rinnovo dell’approvazione del linuron ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 e della revoca delle autorizzazioni dei prodotti contenenti tale sostanza dal 3 giugno 2018.
Presupposti normativi e finalità
La Commissione richiama l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005 come base giuridica della modifica. Secondo i considerando, la soppressione degli LMR preesistenti e la loro sostituzione con valori al limite di determinazione risponde alla necessità di allineare la disciplina dei residui alla mancata approvazione della sostanza attiva. È inoltre precisato che i laboratori di riferimento dell’Unione hanno confermato la possibilità, per alcuni prodotti, di fissare limiti di determinazione più bassi grazie all’evoluzione tecnica.
Modifiche agli allegati II, III e V
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo quanto previsto nell’allegato del regolamento. In concreto:
- nell’allegato II, la colonna relativa al linuron è soppressa;
- nell’allegato III, parte B, la colonna relativa al linuron è soppressa;
- nell’allegato V è aggiunta una colonna relativa al linuron con i valori di LMR applicabili, espressi in mg/kg, in numerose categorie di prodotti.
L’allegato mostra che, per molte categorie di prodotti vegetali e animali, il valore è fissato al limite di determinazione analitica, indicato con la nota (*1). Tra le categorie interessate figurano, in particolare, frutta fresca o congelata, ortaggi freschi o congelati, legumi secchi, semi e frutti oleaginosi, cereali, tè/caffè/infusioni di erbe/carrube, luppolo, spezie, piante da zucchero e diversi prodotti di origine animale terrestri, oltre ad alcune categorie residuali o destinate alla produzione di mangimi.
Consultazioni e contesto internazionale
La Commissione segnala di aver consultato i partner commerciali dell’Unione tramite l’Organizzazione mondiale del commercio, recependone le osservazioni. L’atto è quindi presentato come un adeguamento tecnico e regolatorio coerente con gli standard internazionali e con l’evoluzione delle capacità analitiche.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua applicazione decorre però dal 4 agosto 2019. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e non richiede misure nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Soppressione degli LMR preesistenti per il linuron
In applicazione dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), sono soppressi nell’allegato II e nell’allegato III, parte B, i valori relativi al linuron, poiché la sostanza attiva non è stata rinnovata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 e le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza sono state revocate dal 3 giugno 2018.
Fissazione dei residui al limite di determinazione
In ragione della mancata approvazione del linuron, gli LMR sono fissati al pertinente limite di determinazione ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 396/2005; nell’allegato V sono introdotti i valori di base corrispondenti per le diverse categorie di prodotti.
Aggiornamento tecnico dei limiti di determinazione
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea, che hanno rilevato che per alcuni prodotti gli sviluppi della tecnica consentono di fissare limiti di determinazione inferiori rispetto a quelli precedenti.
Consultazione dei partner commerciali
I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati tramite l’Organizzazione mondiale del commercio sui nuovi LMR e le osservazioni ricevute sono state prese in considerazione.
Modifiche agli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005
L’allegato del regolamento dispone: soppressione della colonna relativa al linuron nell’allegato II; soppressione della colonna relativa al linuron nell’allegato III, parte B; aggiunta nell’allegato V di una colonna relativa al linuron con numerosi valori fissati al limite di determinazione analitica, differenziati per categoria di prodotto.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 4 agosto 2019. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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