Regolamento (UE) 2019/129
Regolamento (UE) 2019/129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 168/2013 per quanto riguarda l'applicazione della norma Euro 5 per l'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro di omologazione dei veicoli della categoria L previsto dal regolamento (UE) n. 168/2013, introducendo chiarimenti e rinvii temporali per l’applicazione della fase Euro 5. Interviene soprattutto sui sistemi diagnostici di bordo (OBD), sulle procedure di prova e sui limiti di emissione per alcune sottocategorie di veicoli, tenendo conto delle difficoltà tecniche e dell’esigenza di una transizione più graduale. Modifica inoltre la delega di potere alla Commissione per l’adozione di atti delegati e corregge talune incoerenze relative ai livelli sonori e alla documentazione di omologazione.
Modifica il regolamento (UE) n. 168/2013 per adeguare l’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli all’applicazione della norma Euro 5, con interventi su OBD, limiti di emissione, prove, livelli sonori e deleghe alla Commissione.
Ambito di applicazione
Si applica ai veicoli della categoria L disciplinati dal regolamento (UE) n. 168/2013, in particolare alle sottocategorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, con specifiche regole differenziate per alcune sottocategorie, tra cui L6e-B, L2e-U, L3e-AxE, L3e-AxT, L5e-A, L7e-A, L7e-B, nonché per i motocicli enduro e trial. Incide sull’omologazione UE e sulle date di applicazione dei requisiti tecnici e delle prove per i nuovi tipi e per i tipi esistenti, nel territorio dell’Unione; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dalla sua entrata in vigore. Restano escluse o oggetto di esenzioni alcune categorie, in particolare L1e, L2e e L6e rispetto a taluni obblighi OBD, nonché i motocicli enduro L3e-AxE e trial L3e-AxT rispetto ai requisiti OBD fase II.
Modifica del regolamento (UE) n. 168/2013 per l’applicazione della norma Euro 5
Il regolamento interviene sul sistema europeo di omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli, disciplinato dal regolamento (UE) n. 168/2013. La finalità è quella di garantire una più corretta applicazione della fase Euro 5, alla luce dello studio d’impatto richiamato nei considerando e delle criticità tecniche segnalate da autorità di omologazione e portatori di interesse.
Finalità e contesto della riforma
La Commissione ha rilevato che talune prescrizioni tecniche, in particolare quelle relative ai sistemi diagnostici di bordo e alla procedura di durata matematica, non riflettono pienamente l’evoluzione tecnica e l’effettiva degradazione del sistema di controllo delle emissioni durante il ciclo di vita del veicolo. Il regolamento mira quindi a introdurre chiarimenti, rinvii e esclusioni mirate, bilanciando tutela ambientale, fattibilità tecnica e costi di adeguamento per i costruttori, in larga parte PMI.
Sistemi diagnostici di bordo (OBD)
Il nuovo articolo 21 disciplina in modo dettagliato gli obblighi OBD per la categoria L. In via generale, i veicoli di categoria L devono essere dotati di un sistema OBD conforme alle prescrizioni di funzionamento e alle procedure di prova fissate dagli atti delegati, ma restano esclusi i veicoli L1e, L2e e L6e dall’obbligo generale.
Per le categorie e sottocategorie interessate, sono previsti diversi stadi di applicazione:
- dal punto 1.8.1 dell’allegato IV, i veicoli L3e, L4e, L5e-A e L7e-A devono avere un sistema OBD fase I che segnali le avarie del sistema di controllo delle emissioni a livello di circuiti elettrici ed elettronica quando determinano il superamento dei limiti dell’allegato VI, parte B1;
- dal punto 1.8.2, l’obbligo si estende ai veicoli delle sottocategorie da L3e a L7e, includendo anche la segnalazione delle modalità operative che comportano una sensibile riduzione della coppia del motore;
- dal punto 1.8.3, la fase I si applica a L3e, L4e, L5e e L7e con riferimento ai valori limite dell’allegato VI, parte B2.
Inoltre, dal punto 1.8.4 dell’allegato IV, i veicoli L3e, L4e, L5e-A e L7e-A devono essere dotati di OBD fase II, limitatamente al controllo delle avarie e della degradazione del sistema di controllo delle emissioni, ad eccezione del controllo del catalizzatore. Dal punto 1.8.5, l’OBD fase II si estende anche ai superamenti dei valori limite OBD di cui all’allegato VI, parte B2. Tali obblighi non si applicano ai motocicli enduro L3e-AxE e ai motocicli trial L3e-AxT.
Procedura di durata matematica e prove sulle emissioni
L’articolo 23, paragrafo 3, lettera c), viene sostituito per modificare la procedura di durata matematica. Fino al 31 dicembre 2024 continua a operare il criterio basato su un veicolo che abbia accumulato oltre 100 km dall’avvio iniziale. Tuttavia, per i nuovi tipi di veicoli dal 1° gennaio 2020 e per i tipi esistenti dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2024, il veicolo deve aver percorso oltre 2 500 km se la velocità massima di costruzione è inferiore a 130 km/h, oppure oltre 3 500 km se la velocità massima è pari o superiore a 130 km/h.
La modifica è finalizzata a superare un metodo considerato non rappresentativo della reale degradazione del sistema di controllo delle emissioni e a garantire risultati di prova più affidabili.
Documentazione dell’omologazione UE e ambito territoriale
L’articolo 30 viene modificato per precisare che il certificato di omologazione UE deve includere la scheda dei risultati di prova. L’articolo 44 viene a sua volta chiarito per stabilire che la disciplina si applica solo ai veicoli nel territorio dell’Unione dotati di omologazione UE valida al momento della produzione, ma non ancora immatricolati né messi in circolazione prima della scadenza dell’omologazione.
Delega di potere alla Commissione
Il regolamento interviene anche sull’articolo 75, paragrafo 2, ripristinando e precisando il potere della Commissione di adottare atti delegati. La delega riguarda, tra l’altro, l’articolo 21, paragrafo 8, relativo alle prescrizioni tecniche dettagliate sui sistemi diagnostici di bordo e sulle procedure di prova, nonché numerose altre disposizioni del regolamento (UE) n. 168/2013.
La delega è conferita per cinque anni a decorrere dal 22 marzo 2013 e si rinnova tacitamente per ulteriori periodi quinquennali, salvo opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio presentata al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. La Commissione deve presentare una relazione sulla delega entro il 22 giugno 2022 e poi nove mesi prima della scadenza di ogni periodo successivo.
Modifiche agli allegati tecnici
L’allegato del regolamento apporta modifiche puntuali agli allegati II, IV, V e VI del regolamento (UE) n. 168/2013.
In particolare:
- nell’allegato II, sezione C1, alla riga n. 11, il segno X è soppresso per le sottocategorie L6e-A e L6e-B;
- nell’allegato IV sono aggiornate le tabelle relative alle date di applicazione dell’Euro 4 e dell’Euro 5, con rinvii specifici per L2e-U, L6e-B, L3e-AxE e L3e-AxT;
- sono ridefinite le voci sulle prescrizioni funzionali OBD fase I e fase II, con date differenziate tra 2016/2017, 2020/2021 e 2024/2025, a seconda delle categorie;
- sono aggiornati i riferimenti ai livelli sonori e ai regolamenti UNECE applicabili;
- nell’allegato V, la prova di tipo I viene riferita alla massa di particolati, solo Euro 5;
- nell’allegato VI vengono rimosse o ricalibrate talune righe relative a L6e-A e alle categorie L3e-L7e, includendo l’esclusione di L6e dall’ambito di alcuni valori limite.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’articolo 21: prescrizioni generali OBD
Ridefinisce gli obblighi in materia di sistemi diagnostici di bordo per i veicoli di categoria L. Esclude in via generale i veicoli L1e, L2e e L6e dall’obbligo OBD; introduce requisiti progressivi per OBD fase I e fase II per le categorie L3e, L4e, L5e, L7e e talune sottocategorie, con date rinviate secondo l’allegato IV. Prevede espressamente che i paragrafi 5 e 6 non si applichino ai motocicli enduro L3e-AxE e trial L3e-AxT.
Procedura di durata matematica e soglie chilometriche
Sostituisce l’articolo 23, paragrafo 3, lettera c), eliminando gradualmente entro il 31 dicembre 2024 la procedura di durata matematica basata su prova dopo 100 km. Fino al 31 dicembre 2024, il veicolo deve aver accumulato oltre 100 km; in deroga, per i nuovi tipi dal 1° gennaio 2020 e per i tipi esistenti dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2024, la prova si effettua dopo oltre 2 500 km per veicoli con velocità massima di costruzione inferiore a 130 km/h e dopo oltre 3 500 km per veicoli con velocità massima pari o superiore a 130 km/h.
Chiarimento sulla documentazione del certificato di omologazione UE
Modifica l’articolo 30, paragrafo 1, lettera b), precisando che il certificato di omologazione UE deve contenere la scheda dei risultati di prova.
Applicazione ai veicoli nel territorio dell’Unione
Sostituisce l’articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, chiarendo che la disposizione si applica solo ai veicoli nel territorio dell’Unione muniti di omologazione UE valida al momento della produzione, ma non ancora immatricolati né messi in circolazione prima della scadenza di tale omologazione.
Deleghe alla Commissione
Riformula l’articolo 75, paragrafo 2, conferendo alla Commissione il potere di adottare atti delegati per cinque anni a decorrere dal 22 marzo 2013, con proroga tacita per periodi di cinque anni salvo opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio entro tre mesi dalla scadenza. La Commissione deve presentare una relazione sulla delega entro il 22 giugno 2022 e, successivamente, nove mesi prima di ogni ulteriore scadenza quinquennale.
Modifiche agli allegati tecnici
Aggiorna gli allegati II, IV, V e VI del regolamento (UE) n. 168/2013. Tra le modifiche figurano la soppressione del segno X per le sottocategorie L6e-A e L6e-B in allegato II, nuove date di applicazione per Euro 4 ed Euro 5 in allegato IV, l’introduzione di nuove voci per OBD fase II, l’aggiornamento delle prove sul livello sonoro, la precisazione sulla prova di tipo I per la massa di particolati (solo Euro 5) in allegato V e l’adeguamento dei valori e delle categorie interessate in allegato VI.
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