Regolamento (UE) 2019/478
Regolamento delegato (UE) 2019/478 della Commissione, del 14 gennaio 2019, che modifica il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le categorie di partite da sottoporre a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato modifica l'articolo 47 del regolamento (UE) 2017/625 per ampliare l'elenco delle categorie di partite che devono essere sottoposte a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. La novità principale consiste nell'inclusione espressa dei prodotti compositi, del fieno e della paglia, oltre alle categorie già previste di prodotti di origine animale, materiale germinale e sottoprodotti di origine animale. La misura si applica dal 14 dicembre 2019, in coerenza con la data di applicazione del regolamento quadro.
Modifica il regolamento (UE) 2017/625 ampliando le categorie di partite soggette a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, includendo prodotti compositi, fieno e paglia.
Ambito di applicazione
Si applica ai controlli ufficiali sulle partite di animali e merci che entrano nell'Unione da paesi terzi presso i posti di controllo frontalieri designati di primo ingresso. La modifica riguarda, in particolare, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, fieno e paglia, nonché i prodotti alimentari contenenti sia prodotti di origine vegetale sia prodotti trasformati di origine animale (prodotti compositi). Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Modifica del regolamento (UE) 2017/625 sui controlli frontalieri
Il regolamento delegato (UE) 2019/478 della Commissione interviene sul quadro dei controlli ufficiali previsto dal regolamento (UE) 2017/625. L'obiettivo è ampliare le categorie di partite da sottoporre a controlli ufficiali presso i posti di controllo frontalieri, in ragione dei rischi che alcune merci possono presentare per la sanità pubblica e la salute animale.
Ambito della modifica
La modifica riguarda l'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, cioè la disciplina delle partite che, al loro ingresso nell'Unione da paesi terzi, devono essere controllate presso i posti di controllo frontalieri designati di primo ingresso. Il regolamento quadro già prevedeva controlli per determinate categorie di animali e merci; il presente atto aggiunge espressamente i prodotti compositi e conferma l'inclusione di fieno e paglia tra le categorie rilevanti.
Contenuto normativo principale
L'articolo 1 sostituisce la lettera b) dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625. La nuova formulazione include:
- prodotti di origine animale;
- materiale germinale;
- sottoprodotti di origine animale;
- fieno e paglia;
- prodotti alimentari contenenti sia prodotti di origine vegetale sia prodotti trasformati di origine animale, definiti come "prodotti compositi".
Finalità e motivazione
Dai considerando emerge che la Commissione ritiene tali categorie idonee a comportare rischi per la sanità pubblica e la salute animale, e quindi meritevoli di controlli ufficiali sistematici ai punti di ingresso nell'Unione. La modifica è presentata come conseguenza necessaria dell'evoluzione del quadro regolatorio e dell'esigenza di coerenza con il sistema di controlli previsto dal regolamento (UE) 2017/625.
Entrata in vigore e decorrenza
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione decorre dal 14 dicembre 2019, in linea con la data di applicazione del regolamento (UE) 2017/625. Il regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Estensione delle categorie soggette a controlli frontalieri
Sostituisce la lettera b) dell'articolo 47, paragrafo 1, del რეგolamento (UE) 2017/625, stabilendo che siano sottoposti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri: prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, fieno e paglia, nonché prodotti alimentari contenenti sia prodotti di origine vegetale sia prodotti trasformati di origine animale ("prodotti compositi").
Ragioni della modifica
La Commissione giustifica l'estensione dei controlli con il potenziale rischio per la sanità pubblica e la salute animale associato anche ai prodotti compositi, al fieno e alla paglia, analogamente alle categorie già previste dal regolamento quadro.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019, data di applicazione del regolamento (UE) 2017/625.
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