Regolamento (UE) 2019/127
Regolamento (UE) 2019/127 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che istituisce la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) e che abroga il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rifonde la disciplina di Eurofound, aggiornandone obiettivi, compiti, governance e regole finanziarie alla luce dell’evoluzione delle condizioni di lavoro e del mercato del lavoro. Rafforza il modello tripartito dell’Agenzia, definisce gli organi di gestione e i relativi poteri, e coordina l’attività con EU-OSHA e Cedefop per evitare duplicazioni. Introduce inoltre disposizioni puntuali su programmazione, bilancio, trasparenza, protezione dei dati, antifrode, sicurezza delle informazioni e cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali.
Istituzione e disciplina organizzativa, finanziaria e statutaria di Eurofound, l’Agenzia dell’Unione per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, con abrogazione del regolamento (CEE) n. 1365/75.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), quale agenzia dell’Unione con personalità giuridica e sede a Dublino. Disciplina l’azione dell’Agenzia nei confronti delle istituzioni e degli organi dell’Unione, degli Stati membri, delle parti sociali, dei paesi terzi partecipanti e del personale, nonché la sua organizzazione interna, il bilancio, la rendicontazione, la trasparenza, la protezione dei dati e la cooperazione internazionale. Prevede disposizioni transitorie per il consiglio di amministrazione, il direttore, il personale e il bilancio, e mantiene operativo l’ufficio di collegamento a Bruxelles; si applica direttamente negli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Restano esclusi dal perimetro solo gli aspetti non attribuiti a Eurofound, nel rispetto delle competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell’Unione.
Eurofound: istituzione e disciplina generale
Il regolamento istituisce Eurofound come agenzia dell’Unione e sostituisce integralmente il precedente quadro del 1975. L’obiettivo dell’Agenzia è sostenere le istituzioni dell’Unione, gli Stati membri e le parti sociali nel miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, nello sviluppo di politiche per l’occupazione e nella promozione del dialogo sociale.
Contesto e finalità
Il legislatore evidenzia che, dal 1975, il contesto sociale e del mercato del lavoro è profondamente mutato e che, per questo, è necessario aggiornare obiettivi, terminologia e struttura di Eurofound. Il regolamento valorizza la natura tripartita dell’Agenzia e richiama la necessità di allinearne il funzionamento ai principi applicabili alle agenzie decentrate dell’Unione.
Ambito di attività e compiti
Eurofound svolge compiti di analisi, ricerca e supporto conoscitivo nei settori delle condizioni di vita e di lavoro, del mercato del lavoro, delle relazioni industriali e del dialogo sociale. In particolare:
- analizza politiche, quadri istituzionali e prassi negli Stati membri e, se del caso, in altri paesi;
- raccoglie dati anche tramite indagini;
- svolge o commissiona studi e ricerche;
- realizza progetti pilota e azioni preparatorie su richiesta della Commissione;
- mette a disposizione strumenti e banche dati;
- favorisce lo scambio di esperienze tra governi, parti sociali e altri soggetti interessati. L’Agenzia può anche definire una strategia per le relazioni con paesi terzi e organizzazioni internazionali, nel rispetto dell’articolo 30.
Cooperazione e coordinamento con altre agenzie
Il regolamento insiste sulla cooperazione con organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali, e con altre agenzie dell’Unione, in particolare EU-OSHA e Cedefop. Eurofound deve promuovere sinergie, complementarità ed evitare duplicazioni, anche mediante accordi di cooperazione e protocolli d’intesa.
Governance tripartita
La struttura amministrativa e di gestione comprende consiglio di amministrazione, comitato esecutivo e direttore esecutivo. Il consiglio di amministrazione è composto da rappresentanti dei governi, dei datori di lavoro e dei lavoratori di ciascuno Stato membro, da tre rappresentanti della Commissione e da un esperto indipendente nominato dal Parlamento europeo. I membri e i supplenti sono scelti per le loro competenze in materia sociale e del lavoro, anche con riguardo a capacità gestionali, amministrative e di bilancio.
Conflitti di interesse, continuità e parità di genere
Al momento dell’assunzione delle funzioni, membri e supplenti devono dichiarare l’assenza di conflitti di interesse; le dichiarazioni e gli aggiornamenti sono pubblicati sul sito di Eurofound. Le parti rappresentate nel consiglio di amministrazione devono limitare il turnover per garantire continuità e perseguire una rappresentanza equilibrata di donne e uomini. Il medesimo obiettivo di equilibrio di genere è richiamato anche per il comitato esecutivo e per le nomine interne rilevanti.
Poteri del consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione ha il ruolo centrale nella definizione dell’indirizzo strategico e nel controllo dell’Agenzia. Tra i suoi compiti principali figurano:
- adozione del documento di programmazione, del bilancio annuale e della relazione annuale consolidata;
- adozione delle regole finanziarie, della strategia antifrode e delle norme sui conflitti di interesse;
- approvazione dei piani di comunicazione e divulgazione;
- nomina, proroga o revoca del direttore esecutivo;
- nomina del contabile;
- istituzione e scioglimento dei comitati consultivi;
- autorizzazione degli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali. Per alcune decisioni, come documento di programmazione, bilancio e nomina del direttore esecutivo, il regolamento richiede maggioranze qualificate.
Programmazione pluriennale e annuale
Il direttore esecutivo predispone ogni anno una bozza di documento di programmazione che comprende programmazione pluriennale e programma di lavoro annuale. Dopo l’approvazione del consiglio di amministrazione, il documento è trasmesso a Commissione, Parlamento e Consiglio entro il 31 gennaio. Il programma pluriennale deve indicare obiettivi, risultati attesi, indicatori di prestazione, risorse, bilancio e personale; quello annuale deve dettagliare obiettivi, azioni da finanziare, risorse assegnate e possibili azioni esterne. Il documento diventa definitivo dopo l’approvazione del bilancio generale dell’Unione ed è aggiornato, se necessario, in seguito alla valutazione periodica.
Presidente, riunioni e comitato esecutivo
Il presidente e i tre vicepresidenti sono eletti dal consiglio di amministrazione tra le diverse componenti rappresentative, per un anno rinnovabile. Il comitato esecutivo, presieduto dal presidente del consiglio, prepara le decisioni, monitora il follow-up di audit e valutazioni e può, in casi urgenti, assumere decisioni provvisorie, anche sul piano finanziario. È composto da presidente, vicepresidenti, coordinatori dei gruppi e rappresentante della Commissione.
Direttore esecutivo
Il direttore esecutivo è il responsabile operativo di Eurofound e ne rappresenta legalmente l’Agenzia. È nominato dal consiglio di amministrazione su proposta della Commissione, a seguito di una selezione aperta e trasparente, per cinque anni prorogabili una sola volta per altri cinque. Egli gestisce il bilancio, il personale, l’attuazione del programma di lavoro, la rendicontazione e il sistema di valutazione, oltre a predisporre le misure antifrode e il piano di seguito alle osservazioni di audit e OLAF. Può inoltre promuovere la cooperazione con altre agenzie e decidere l’eventuale ufficio di collegamento a Bruxelles, con i necessari assensi.
Comitati consultivi
Il consiglio di amministrazione può istituire comitati consultivi per supportare la ricerca e l’attuazione dei progetti. Essi forniscono consulenza sull’elaborazione e sul monitoraggio dei progetti, ne valutano i risultati e aiutano nella divulgazione; la loro composizione e partecipazione sono regolate dal regolamento interno del consiglio.
Regime finanziario
Il bilancio di Eurofound è annuale, deve essere in pareggio e comprende entrate e spese previste per ciascun esercizio. Le principali fonti di entrata sono il contributo dell’Unione, contributi volontari degli Stati membri, corrispettivi per servizi o pubblicazioni e contributi di paesi terzi partecipanti. La procedura di bilancio prevede la preparazione della previsione da parte del direttore, l’adozione della bozza da parte del consiglio, il coinvolgimento della Commissione e dell’autorità di bilancio, e la definitiva approvazione dopo il bilancio generale dell’Unione.
Rendicontazione, controllo e discarico
Sono previsti termini puntuali per conti provvisori, conti definitivi, relazioni sulla gestione finanziaria e pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Il direttore esecutivo deve inoltre fornire alla Corte dei conti e al Parlamento le informazioni necessarie alla procedura di discarico. Il Parlamento, su raccomandazione del Consiglio, concede il discarico entro il 15 maggio dell’anno N+2.
Personale, trasparenza e protezione dei dati
Al personale si applicano lo statuto dei funzionari e il regime degli altri agenti. Il regolamento disciplina anche l’accesso ai documenti, applicando il regolamento n. 1049/2001, e il trattamento dei dati personali, soggetto al regolamento (UE) 2018/1725. Entro sei mesi dalla prima riunione del consiglio di amministrazione devono essere adottate le relative modalità applicative, previa consultazione del Garante europeo della protezione dei dati.
Lotta alla frode, controlli e sicurezza delle informazioni
Eurofound deve aderire entro il 21 agosto 2019 all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 sulle indagini interne OLAF e adottare disposizioni interne per il personale. La Corte dei conti e OLAF conservano ampi poteri di controllo e indagine sui fondi gestiti dall’Agenzia. Inoltre, Eurofound può adottare norme di sicurezza equivalenti a quelle della Commissione per la protezione delle informazioni classificate UE e delle informazioni sensibili non classificate.
Responsabilità, valutazione e cooperazione esterna
La responsabilità contrattuale è regolata dalla legge applicabile al contratto; quella extracontrattuale è disciplinata dai principi comuni agli ordinamenti degli Stati membri, con giurisdizione della Corte di giustizia. La Commissione deve effettuare una valutazione dell’Agenzia entro il 21 febbraio 2024 e poi ogni cinque anni, consultando le parti interessate e valutando anche l’eventuale necessità di modificare il mandato. Eurofound può infine cooperare con paesi terzi e organizzazioni internazionali tramite accordi di lavoro non vincolanti, ed è aperta alla partecipazione di paesi terzi secondo gli accordi con l’Unione.
Disposizioni transitorie, abrogazione ed entrata in vigore
Le norme transitorie assicurano la continuità: i membri del vecchio consiglio restano in carica fino alla nuova nomina, il direttore nominato in precedenza assume le funzioni di direttore esecutivo per il mandato residuo, il personale conserva i propri diritti e l’ufficio di collegamento già operativo è mantenuto. Il regolamento abroga il regolamento (CEE) n. 1365/75, lascia in vigore le norme interne già adottate salvo decisione contraria del nuovo consiglio di amministrazione e si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Disposizioni principali
Istituzione, finalità e compiti di Eurofound
L’articolo 1 istituisce Eurofound come agenzia dell’Unione e ne fissa l’obiettivo di sostenere Commissione, istituzioni e organi dell’UE, Stati membri e parti sociali nell’elaborazione e attuazione di politiche per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, lo sviluppo di politiche per l’occupazione e la promozione del dialogo sociale. L’articolo 2 elenca i compiti: analisi comparative, raccolta dati e indagini, studio delle relazioni industriali e del dialogo sociale, ricerche e studi, progetti pilota su richiesta della Commissione, forum di scambio, gestione di strumenti e banche dati, e definizione di una strategia per le relazioni con paesi terzi e organizzazioni internazionali.
Organizzazione tripartita e consiglio di amministrazione
L’Agenzia è strutturata in consiglio di amministrazione, comitato esecutivo e direttore esecutivo (art. 3). Il consiglio di amministrazione comprende un rappresentante del governo, uno dei datori di lavoro e uno dei lavoratori per ciascuno Stato membro, tre rappresentanti della Commissione e un esperto indipendente nominato dal Parlamento europeo; ciascun membro ha un supplente e il mandato dura quattro anni, rinnovabile (art. 4). I membri dichiarano l’assenza di conflitti di interesse e le dichiarazioni sono pubblicate sul sito di Eurofound.
Poteri del consiglio di amministrazione e programmazione
L’articolo 5 attribuisce al consiglio di amministrazione i principali poteri strategici e di controllo: orientamenti strategici, adozione del documento di programmazione, del bilancio annuale, della relazione annuale consolidata, delle regole finanziarie, della strategia antifrode, delle norme sui conflitti di interesse, dei piani di comunicazione, del regolamento interno, del regolamento del comitato esecutivo, nonché nomina/rimozione del direttore esecutivo e nomina del contabile. L’articolo 6 disciplina la programmazione pluriennale e annuale: il direttore esecutivo prepara ogni anno una bozza di documento di programmazione; la trasmissione a Commissione, Parlamento e Consiglio avviene entro il 31 gennaio; il documento diventa definitivo dopo l’approvazione del bilancio generale dell’Unione. Il programma pluriennale deve evitare sovrapposizioni con altre agenzie e includere strategia e risorse per le relazioni esterne.
Presidenza, riunioni e voto del consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e tre vicepresidenti tra le quattro componenti rappresentate (governi, datori di lavoro, lavoratori, Commissione), con mandato annuale rinnovabile e maggioranza dei due terzi (art. 7). Le riunioni sono convocate dal presidente; il consiglio si riunisce almeno una volta l’anno, più spesso su richiesta del presidente, della Commissione o di un terzo dei membri; il direttore esecutivo partecipa senza voto e il segretariato è assicurato da Eurofound (artt. 8-9). Le regole di voto ordinario richiedono la maggioranza dei membri con diritto di voto, salve le decisioni per le quali il regolamento prevede maggioranze qualificate.
Comitato esecutivo
Il comitato esecutivo assiste il consiglio di amministrazione, prepara le decisioni, monitora il seguito di audit, valutazioni e indagini OLAF e, in casi urgenti, può adottare decisioni provvisorie, incluse quelle relative alla sospensione della delega dei poteri dell’autorità di nomina e a questioni di bilancio (art. 10). È composto dal presidente, dai tre vicepresidenti, dai tre coordinatori dei gruppi tripartiti e da un rappresentante della Commissione; il mandato dura due anni, rinnovabile, e le riunioni sono almeno tre l’anno.
Direttore esecutivo
Il direttore esecutivo è responsabile della gestione complessiva di Eurofound, agisce in piena indipendenza, rappresenta legalmente l’Agenzia e riferisce annualmente al Parlamento europeo su richiesta (art. 11). Tra i suoi compiti figurano la gestione corrente e del personale, l’esecuzione delle decisioni del consiglio, la preparazione e attuazione del documento di programmazione, la relazione annuale consolidata, la gestione del bilancio, il sistema di monitoraggio e valutazione, il piano di azione su audit e OLAF, la tutela degli interessi finanziari dell’Unione e la strategia antifrode. Può inoltre decidere l’istituzione di un ufficio di collegamento a Bruxelles, con accordo preventivo di Commissione, consiglio di amministrazione e Stato membro interessato.
Comitati consultivi e ricerca
Il consiglio di amministrazione può istituire comitati consultivi in coerenza con le priorità strategiche dei documenti di programmazione (art. 12). Tali organi supportano la qualità della ricerca e l’ampio coinvolgimento nei progetti, fornendo consulenza su elaborazione, attuazione, monitoraggio, valutazione e divulgazione dei risultati.
Disposizioni finanziarie e bilancio
Il bilancio di Eurofound è annuale, in pareggio, e comprende tutte le entrate e le spese; l’esercizio coincide con l’anno civile (art. 13). Le entrate derivano principalmente dal contributo dell’Unione, oltre che da contributi volontari degli Stati membri, proventi per servizi o pubblicazioni e contributi di paesi terzi partecipanti. L’articolo 14 regola la procedura di previsione e adozione del bilancio: bozza del direttore entro il ciclo di programmazione, trasmissione alla Commissione entro il 31 gennaio, inserimento nel progetto di bilancio UE, adozione finale da parte del consiglio di amministrazione dopo l’approvazione del bilancio generale. L’articolo 15 attribuisce al direttore esecutivo l’esecuzione del bilancio, mentre l’articolo 16 disciplina conti provvisori, conti definitivi, pubblicazione, risposta alle osservazioni della Corte dei conti e procedura di discarico, con termine ordinario del 15 maggio dell’anno N+2 per la concessione del discarico.
Regole finanziarie e controlli
Le regole finanziarie di Eurofound sono adottate dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione e possono discostarsi dal regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 solo per esigenze specifiche e con accordo della Commissione (art. 17). Il regolamento prevede inoltre controlli della Corte dei conti e indagini OLAF sui finanziamenti dell’Agenzia, nonché l’obbligo di includere clausole specifiche in accordi, contratti e sovvenzioni per consentire tali verifiche (art. 25).
Personale e direttore esecutivo
Al personale si applicano lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione (art. 18). Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo, nominato dal consiglio di amministrazione su proposta della Commissione a seguito di selezione aperta e trasparente; il mandato è di cinque anni, prorogabile una sola volta per non più di cinque anni, con valutazione intermedia della Commissione, e la revoca richiede decisione del consiglio di amministrazione a maggioranza dei due terzi (art. 19). Eurofound può avvalersi di esperti nazionali distaccati e altro personale non alle dipendenze, con regole adottate dal consiglio di amministrazione (art. 20).
Status giuridico, trasparenza, dati personali e sicurezza
Eurofound è un’agenzia dell’Unione con personalità giuridica, capacità di agire in giudizio, sede a Dublino e facoltà di istituire un ufficio di collegamento a Bruxelles (art. 21). Si applicano il protocollo n. 7 sui privilegi e immunità e il regolamento n. 1 sul regime linguistico (artt. 22-23). L’Agenzia deve operare con elevata trasparenza, applicando il regolamento (CE) n. 1049/2001 sull’accesso ai documenti e il regolamento (UE) 2018/1725 sul trattamento dei dati personali, con modalità applicative da adottare entro sei mesi dalla prima riunione del consiglio di amministrazione (art. 24). Per la tutela delle informazioni classificate UE e delle informazioni sensibili non classificate può adottare norme di sicurezza equivalenti a quelle della Commissione (art. 26).
Antifrode, responsabilità, valutazione e cooperazione esterna
Entro il 21 agosto 2019 Eurofound deve aderire all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 sulle indagini interne OLAF e adottare disposizioni per tutto il personale (art. 25). La Corte dei conti e OLAF conservano poteri di revisione e indagine sui beneficiari di fondi e sui contratti finanziati dall’Agenzia. La responsabilità contrattuale è disciplinata dalla legge applicabile al contratto, mentre quella extracontrattuale segue i principi comuni agli ordinamenti degli Stati membri; la Corte di giustizia è competente per le controversie in materia (art. 27). La Commissione deve assicurare una valutazione dell’Agenzia entro il 21 febbraio 2024 e successivamente ogni cinque anni, consultando il consiglio di amministrazione e le parti interessate; i risultati sono pubblici (art. 28). Eurofound può cooperare con paesi terzi e organizzazioni internazionali mediante accordi di lavoro non vincolanti per l’Unione, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione e approvazione della Commissione; è anche aperta alla partecipazione di paesi terzi tramite accordi con l’Unione (art. 30).
Disposizioni transitorie, abrogazione e applicazione
Restano in carica fino alla nuova nomina i membri del consiglio di amministrazione previsti dal regolamento abrogato; il direttore nominato ai sensi del vecchio regime continua come direttore esecutivo per il mandato residuo; i rapporti di lavoro del personale sono salvi e l’ufficio di collegamento già operativo è mantenuto (artt. 32-33). La procedura di discarico per i bilanci precedenti prosegue secondo il vecchio articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1365/75 (art. 34). Il regolamento (CEE) n. 1365/75 è abrogato e i riferimenti ad esso si intendono fatti al nuovo regolamento (art. 35); le norme interne già adottate restano in vigore dopo il 20 febbraio 2019 salvo diversa decisione del consiglio di amministrazione (art. 36). Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri (art. 37).
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