Regolamento (UE) 2019/128
Regolamento (UE) 2019/128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che istituisce un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) e che abroga il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce il Cedefop come agenzia dell’Unione e ne aggiorna il mandato rispetto all’evoluzione delle politiche europee in materia di istruzione e formazione professionale, competenze, qualifiche e convalida dell’apprendimento. Riorganizza la governance secondo una struttura a due livelli, rafforza il ruolo del consiglio di amministrazione e disciplina in modo dettagliato programmazione, bilancio, personale, trasparenza e controlli antifrode. Abroga il previgente regolamento (CEE) n. 337/75, prevedendo norme transitorie per garantire continuità operativa. Il testo insiste inoltre su coordinamento con altre agenzie UE, dialogo con le parti sociali e cooperazione internazionale.
Istituzione del Cedefop come agenzia dell'Unione e definizione della sua governance, dei compiti, del regime finanziario e del personale, con abrogazione del regolamento (CEE) n. 337/75.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica al Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), agenzia dell'Unione con sede a Salonicco, e disciplina la sua organizzazione interna, le sue attività, il bilancio, il personale, i rapporti con le istituzioni dell'Unione, con gli Stati membri, con le parti sociali, con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali. Rileva per i soggetti coinvolti nella governance del Centro (consiglio di amministrazione, comitato esecutivo, direttore esecutivo, personale), per le amministrazioni nazionali e le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori chiamate a designarne i membri, nonché per i destinatari delle attività del Cedefop in materia di istruzione e formazione professionale, competenze e qualifiche. Sono previste disposizioni transitorie per gli organi e il personale già in carica al momento dell’entrata in vigore e per il mantenimento dell’ufficio di collegamento di Bruxelles; il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Regolamento (UE) 2019/128 che istituisce un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)
Il regolamento aggiorna in modo organico il quadro giuridico del Cedefop, istituito nel 1975, per adeguarne missione e strumenti all’evoluzione delle politiche europee su istruzione e formazione professionale, competenze, qualifiche e convalida dell’apprendimento. La revisione risponde ai mutamenti del mercato del lavoro, della digitalizzazione e della mobilità della forza lavoro, e mira a rafforzare il ruolo del Centro come supporto tecnico-scientifico alla Commissione, agli Stati membri e alle parti sociali.
Finalità e mandato
L’obiettivo generale del Cedefop è sostenere la promozione, lo sviluppo e l’attuazione delle politiche dell’Unione in materia di istruzione e formazione professionale, competenze e qualifiche. Il Centro non si limita più alla formazione professionale in senso stretto, ma opera anche su analisi di mercato del lavoro, qualifiche, trasparenza e riconoscimento, apprendimento non formale e informale, diffusione di dati e strumenti utili per cittadini, imprese e decisori pubblici.
Compiti operativi
L’articolo 2 elenca compiti ampi e articolati: analisi comparative delle politiche nazionali, studi e ricerche, scambio di esperienze tra governi e parti sociali, supporto alle riforme nazionali, sviluppo e messa a disposizione di strumenti e dataset, e definizione di una strategia per i rapporti con paesi terzi e organizzazioni internazionali. Il regolamento precisa che le istituzioni dell’Unione devono tenere conto delle competenze del Cedefop quando servano nuovi studi prima di adottare decisioni politiche.
Governance tripartita
La governance è strutturata su tre livelli: consiglio di amministrazione, comitato esecutivo e direttore esecutivo. Il consiglio è tripartito, con rappresentanti dei governi, dei datori di lavoro, dei lavoratori e della Commissione, oltre a un esperto indipendente nominato dal Parlamento europeo. Sono previsti supplenti, dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi, mandato quadriennale rinnovabile e misure per una rappresentanza equilibrata di donne e uomini.
Poteri del consiglio di amministrazione e programmazione
Il consiglio definisce l’orientamento strategico, approva il documento di programmazione, il bilancio annuale, la relazione annuale consolidata, le regole finanziarie, la strategia antifrode e le norme sui conflitti di interesse; nomina inoltre il direttore esecutivo e il contabile. La programmazione annuale e pluriennale è centrale: il direttore esecutivo prepara una bozza di documento di programmazione, che deve essere trasmessa, previa approvazione del consiglio, a Commissione, Parlamento e Consiglio entro il 31 gennaio di ogni anno. Il documento diventa definitivo dopo l’adozione del bilancio generale dell’Unione.
Comitato esecutivo e gestione corrente
Il comitato esecutivo svolge una funzione preparatoria e di monitoraggio, assistendo il consiglio nelle decisioni e seguendo il seguito dato ad audit, valutazioni e indagini OLAF. In caso di urgenza può adottare decisioni provvisorie, anche su aspetti di bilancio e sulla sospensione della delega di poteri dell’autorità che ha il potere di nomina. Il direttore esecutivo gestisce il Cedefop in piena indipendenza, lo rappresenta legalmente, esegue il bilancio, prepara il documento di programmazione e assicura il monitoraggio delle valutazioni periodiche.
Regime finanziario
Il bilancio del Cedefop deve essere in pareggio ed è alimentato principalmente da un contributo dell’Unione, con eventuali contributi volontari degli Stati membri, proventi per pubblicazioni o servizi e contributi di paesi terzi. Il regolamento scandisce in modo preciso la procedura di bilancio, contabilità, rendiconto e discarico, attribuendo alla Corte dei conti e al Parlamento europeo i rispettivi poteri di controllo e discarico. Le regole finanziarie del Cedefop devono essere adottate dal consiglio previa consultazione della Commissione e possono discostarsi dal regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 solo per specifiche esigenze di funzionamento.
Personale e direttore esecutivo
Il personale è soggetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti. Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo, selezionato con procedura aperta e trasparente su proposta della Commissione, per un mandato di cinque anni rinnovabile una sola volta fino a cinque anni. La sua eventuale rimozione richiede una decisione del consiglio di amministrazione a maggioranza dei due terzi.
Trasparenza, dati, antifrode e sicurezza
Il Cedefop deve operare con elevato livello di trasparenza, applicare il regolamento n. 1049/2001 ai documenti in suo possesso e il regolamento (UE) 2018/1725 al trattamento dei dati personali. Entro sei mesi dalla prima riunione del consiglio devono essere adottate le modalità applicative dei due regimi. In materia antifrode, il Centro deve aderire all’accordo interistituzionale sulle indagini interne OLAF entro il 21 agosto 2019 e predisporre misure e clausole contrattuali che consentano controlli della Corte dei conti e indagini OLAF. È inoltre prevista l’adozione di norme di sicurezza equivalenti a quelle della Commissione per le informazioni classificate e sensibili.
Cooperazione esterna e sede
Il regolamento consente la cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali mediante accordi di lavoro approvati dalla Commissione e autorizzati dal consiglio, senza creare obblighi giuridici per l’Unione o gli Stati membri. Il Cedefop resta aperto alla partecipazione di paesi terzi con accordi specifici. La sede è a Salonicco, mentre un ufficio di collegamento a Bruxelles può essere istituito o mantenuto per rafforzare i rapporti con le istituzioni dell’Unione, previa autorizzazione della Commissione, del consiglio e dello Stato membro interessato.
Disposizioni transitorie e abrogazione
Per garantire continuità operativa, gli attuali membri del consiglio e il direttore in carica restano temporaneamente nelle rispettive funzioni fino al completamento delle nuove nomine; il personale conserva diritti e obblighi già maturati. Il regolamento abroga il regolamento (CEE) n. 337/75 e fa salvi, salvo diversa decisione del nuovo consiglio di amministrazione, gli atti interni adottati in precedenza. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Istituzione e obiettivi del Cedefop
L’articolo 1 istituisce il Cedefop come agenzia dell’Unione e ne definisce l’obiettivo: sostenere promozione, sviluppo e attuazione delle politiche dell’Unione in materia di istruzione e formazione professionale, competenze e qualifiche, in collaborazione con Commissione, Stati membri e parti sociali. Il Centro promuove e diffonde conoscenze, fornisce dati concreti, servizi e conclusioni basate sulla ricerca, facilitando la condivisione delle conoscenze tra Unione e soggetti nazionali.
Compiti del Centro
L’articolo 2 elenca i compiti: analisi comparative delle politiche e dei sistemi nazionali, analisi del mercato del lavoro in relazione alle competenze, studio della progettazione e attribuzione delle qualifiche e della loro trasparenza e riconoscimento, analisi della convalida dell’apprendimento non formale e informale, studi e ricerche socioeconomiche, forum di scambio tra governi e parti sociali, supporto alle riforme nazionali, diffusione di informazioni, gestione di strumenti e dati per cittadini, imprese e decisori, e definizione di una strategia per i rapporti con paesi terzi e organizzazioni internazionali.
Struttura di governance e consiglio di amministrazione
L’articolo 3 prevede tre organi: consiglio di amministrazione, comitato esecutivo e direttore esecutivo. L’articolo 4 disciplina la composizione del consiglio: un rappresentante dei governi, uno dei datori di lavoro e uno dei lavoratori per ciascuno Stato membro, tre membri della Commissione e un esperto indipendente nominato dal Parlamento europeo; ciascun membro ha un supplente. Mandato di quattro anni, rinnovabile, con dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi pubblicate sul sito del Cedefop e attenzione alla rappresentanza equilibrata di donne e uomini.
Poteri del consiglio di amministrazione e programmazione
L’articolo 5 attribuisce al consiglio i poteri di indirizzo strategico, approvazione del documento di programmazione, del bilancio annuale, della relazione annuale consolidata, delle regole finanziarie, della strategia antifrode e delle norme sui conflitti di interesse, nonché la nomina e rimozione del direttore esecutivo. L’articolo 6 regola la programmazione pluriennale e annuale: il direttore esecutivo prepara ogni anno una bozza di documento di programmazione che deve essere trasmessa entro il 31 gennaio a Commissione, Parlamento e Consiglio; il documento diventa definitivo dopo l’approvazione del bilancio generale dell’Unione.
Presidenza, riunioni e voto del consiglio
Gli articoli 7, 8 e 9 disciplinano l’elezione del presidente e di tre vicepresidenti per un anno, rinnovabile, le riunioni ordinarie e straordinarie del consiglio, la partecipazione senza voto del direttore esecutivo e le regole di voto. Il consiglio decide di regola a maggioranza dei membri con diritto di voto, con deroghe per le decisioni che richiedono la maggioranza dei due terzi; possono partecipare osservatori, inclusi i rappresentanti EFTA/SEE se previsto dall’accordo SEE.
Comitato esecutivo
L’articolo 10 istituisce un comitato esecutivo che prepara le decisioni del consiglio, segue audit e raccomandazioni OLAF e assiste il direttore esecutivo. In casi urgenti può adottare decisioni provvisorie per conto del consiglio, incluse misure relative alla delega dei poteri dell’autorità che ha il potere di nomina e questioni di bilancio. Ne fanno parte presidente, tre vicepresidenti, coordinatori dei tre gruppi del consiglio e un rappresentante della Commissione.
Direttore esecutivo
L’articolo 11 attribuisce al direttore esecutivo la gestione complessiva del Cedefop in piena indipendenza, la rappresentanza legale, l’esecuzione dei compiti e la responsabilità della gestione corrente, del personale, del documento di programmazione, del bilancio, del monitoraggio delle valutazioni, del piano d’azione per il follow-up di audit e indagini, della strategia antifrode e, se necessario, dell’istituzione di un ufficio di collegamento a Bruxelles con il consenso di Commissione, consiglio e Stato membro interessato.
Regime finanziario, bilancio e discarico
Gli articoli 12-16 disciplinano il bilancio annuale in pareggio, finanziato principalmente da contributo dell’Unione, con eventuali contributi volontari degli Stati membri, proventi da servizi e contributi di paesi terzi. Il procedimento di previsione, adozione, esecuzione e controllo è scandito da termini precisi: trasmissione della previsione alla Commissione entro il 31 gennaio; conti provvisori entro il 1° marzo; relazione finanziaria entro il 31 marzo; conti definitivi entro il 1° luglio; pubblicazione entro il 15 novembre; risposta alle osservazioni della Corte dei conti entro il 30 settembre; discarico entro il 15 maggio dell’anno N+2. Le regole finanziarie del Cedefop sono adottate dal consiglio previa consultazione della Commissione e possono discostarsi dal regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 solo per esigenze specifiche e con accordo della Commissione.
Personale e direttore esecutivo
L’articolo 17 applica al personale lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti; il consiglio adotta le disposizioni di attuazione. L’articolo 18 regola la nomina del direttore esecutivo: selezione aperta e trasparente su proposta della Commissione, mandato quinquennale, possibile proroga una sola volta per non più di cinque anni, eventuale rimozione solo da parte del consiglio di amministrazione con maggioranza dei due terzi. L’articolo 19 consente il ricorso a esperti nazionali distaccati e ad altro personale non alle dipendenze del Cedefop.
Status giuridico, sede, lingua e trasparenza
Gli articoli 20-23 stabiliscono che il Cedefop è un’agenzia dell’Unione dotata di personalità giuridica, con sede a Salonicco e possibile ufficio di collegamento a Bruxelles. Si applicano il protocollo n. 7 su privilegi e immunità, il regolamento n. 1 sul regime linguistico, il regolamento (CE) n. 1049/2001 sull’accesso ai documenti e il regolamento (UE) 2018/1725 sulla protezione dei dati; il consiglio deve adottare entro sei mesi dalla prima riunione le modalità applicative di tali regimi.
Lotta antifrode e controlli
L’articolo 24 impone l’adesione, entro il 21 agosto 2019, all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 sulle indagini interne OLAF e l’adozione di disposizioni applicabili al personale; la Corte dei conti può effettuare controlli su beneficiari di fondi, contraenti e subcontraenti, e l’OLAF può svolgere indagini e verifiche sul posto. I contratti e gli atti di sovvenzione devono contenere clausole che autorizzino espressamente Corte dei conti e OLAF a esercitare i loro poteri.
Sicurezza, responsabilità e valutazione
L’articolo 25 consente al Cedefop di adottare norme di sicurezza equivalenti a quelle della Commissione per informazioni classificate UE e informazioni sensibili non classificate. L’articolo 26 disciplina responsabilità contrattuale ed extracontrattuale e la competenza della Corte di giustizia. L’articolo 27 prevede valutazioni ex ante ed ex post per programmi e attività con spese significative, nonché una valutazione della Commissione entro il 21 febbraio 2024 e poi ogni cinque anni, con relazione al Parlamento, al Consiglio e al consiglio di amministrazione.
Cooperazione con paesi terzi e accordo di sede
L’articolo 29 autorizza cooperazione con autorità di paesi terzi e organizzazioni internazionali, previa autorizzazione del consiglio e approvazione della Commissione, senza creare obblighi giuridici per Unione o Stati membri; il Cedefop è aperto alla partecipazione di paesi terzi con accordi specifici. L’articolo 30 demanda a un accordo sulla sede con lo Stato ospitante le condizioni di insediamento e le strutture messe a disposizione, prevedendo anche scolarizzazione multilingue e trasporti adeguati.
Disposizioni transitorie e abrogazione
Gli articoli 31-35 mantengono in carica temporaneamente gli attuali membri del consiglio, assicurano continuità al direttore e al personale, preservano l’ufficio di collegamento esistente e disciplinano il discarico dei bilanci precedenti. Il regolamento (CEE) n. 337/75 è abrogato e i riferimenti ad esso si intendono fatti al nuovo regolamento; le norme interne già adottate restano in vigore dopo il 20 febbraio 2019 salvo diversa decisione del nuovo consiglio di amministrazione.
Entrata in vigore
L’articolo 36 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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