Regolamento (UE) 2019/686
Regolamento delegato (UE) 2019/686 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le modalità dettagliate, a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, per lo scambio sistematico con mezzi elettronici di informazioni relative al trasferimento di armi da fuoco nell'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce come gli Stati membri devono scambiarsi via IMI le informazioni relative al trasferimento di armi da fuoco nell’Unione. Disciplina la designazione di un’autorità centrale, i contenuti minimi delle notifiche, il caricamento dei documenti e i termini di trasmissione. La finalità è aumentare tracciabilità, sicurezza e affidabilità delle autorizzazioni, prevenendo documentazione fraudolenta e assicurando un flusso informativo uniforme tra autorità nazionali.
Modalità dettagliate per lo scambio sistematico, tramite IMI, delle informazioni relative al trasferimento di armi da fuoco tra Stati membri dell’UE.
Ambito di applicazione
Si applica allo scambio elettronico di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri relative ai trasferimenti di armi da fuoco nell’Unione, ai sensi dell’articolo 13, paragrafi 2, 4 e 5, della direttiva 91/477/CEE. Riguarda in particolare le informazioni connesse all’accordo preventivo, alle autorizzazioni di trasferimento e ai documenti di accompagnamento, nonché all’elenco delle armi da fuoco il cui trasferimento in uno Stato membro non richiede accordo preventivo. Sono escluse le informazioni relative alle autorizzazioni rifiutate per i motivi di cui agli articoli 6 e 7 della direttiva 91/477/CEE. Il regolamento si applica dal 3 settembre 2019 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; il sistema elettronico obbligatorio è l’IMI.
Modalità dettagliate per lo scambio sistematico di informazioni sul trasferimento di armi da fuoco
Il regolamento delegato (UE) 2019/686 attua l’articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 91/477/CEE, definendo le modalità operative dello scambio elettronico di informazioni tra Stati membri in materia di trasferimento di armi da fuoco. La logica del testo è rafforzare cooperazione amministrativa, tracciabilità e sicurezza, riducendo il rischio di autorizzazioni fondate su documentazione incompleta o fraudolenta.
Contesto e finalità
Il regolamento parte dall’esigenza, già presente nel capitolo 3 della direttiva 91/477/CEE, di disciplinare i trasferimenti di armi da fuoco da uno Stato membro a un altro e di assicurare uno scambio sistematico delle informazioni pertinenti tra autorità nazionali. Considera inoltre che il sistema IMI, già previsto dal regolamento (UE) n. 1024/2012, è lo strumento idoneo per uniformare e rendere più efficiente tale cooperazione amministrativa.
Ambito di applicazione
Il testo si applica allo scambio di informazioni relativo:
- alle informazioni di cui all’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 91/477/CEE, per quanto riguarda il trasferimento di armi da fuoco;
- alle informazioni di cui all’articolo 13, paragrafo 4, della medesima direttiva, con esclusione delle autorizzazioni rifiutate per i motivi di cui agli articoli 6 e 7.
Il regolamento opera nell’ambito degli Stati membri e disciplina i flussi informativi tra autorità nazionali competenti. Dal 3 settembre 2019 esso è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Sistema elettronico utilizzato: IMI
Per lo scambio delle informazioni il regolamento individua espressamente il sistema di informazione del mercato interno (IMI). Tale scelta si collega alla decisione di esecuzione (UE) 2019/689, che aveva avviato un progetto pilota per l’attuazione di alcune disposizioni della direttiva 91/477/CEE tramite IMI.
Autorità centrale negli Stati membri con più autorità competenti
Qualora uno Stato membro disponga di più autorità nazionali incaricate di trasmettere e ricevere le informazioni, deve designare una di esse come autorità centrale.
L’autorità centrale:
- riceve le informazioni dalle autorità nazionali degli altri Stati membri;
- le trasmette all’autorità nazionale competente nel proprio territorio;
- può, se lo Stato membro lo decide, anche inoltrare le informazioni ricevute alle autorità di un altro Stato membro tramite IMI.
La funzione è quella di creare un punto di contatto unico, così da rendere più efficiente il flusso informativo.
Accordo preventivo del trasferimento
Quando lo Stato membro di destinazione acconsente preventivamente al trasferimento di un’arma da fuoco, deve notificare tale accordo allo Stato membro di spedizione mediante IMI. La comunicazione deve contenere almeno:
- nome dello Stato membro di destinazione e dello Stato membro di spedizione;
- data e numero di riferimento nazionale del documento di accordo preventivo;
- dati identificativi dell’acquirente o cessionario, oppure del proprietario;
- dati identificativi del venditore o cedente, se pertinenti;
- data di scadenza del documento, secondo le norme dello Stato membro di spedizione.
Inoltre, lo Stato membro di destinazione deve caricare nel sistema una copia del documento di accordo preventivo. Le informazioni e il documento devono essere trasmessi entro 7 giorni di calendario dalla data di emissione del documento.
Le informazioni così caricate sono accessibili, nell’IMI, solo alle autorità nazionali responsabili dello Stato membro di destinazione e di spedizione.
Elenco delle armi da fuoco trasferibili senza accordo preventivo
L’articolo 5 impone che l’elenco delle armi da fuoco il cui trasferimento non richiede accordo preventivo, previsto dall’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 91/477/CEE, sia caricato nell’IMI e reso accessibile alle autorità nazionali di tutti gli Stati membri.
Se uno Stato membro non prevede alcuna arma da fuoco trasferibile senza accordo preventivo, può indicare questa circostanza nel repertorio pertinente dell’IMI.
Autorizzazione di trasferimento e documento di accompagnamento
Quando lo Stato membro di spedizione rilascia un’autorizzazione di trasferimento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva, oppure emette il documento di accompagnamento di cui all’articolo 11, paragrafo 3, primo comma, deve trasmettere tramite IMI allo Stato membro di destinazione e agli eventuali Stati membri di transito un set di informazioni essenziali.
Le informazioni comprendono:
- nome dello Stato membro di spedizione, di destinazione e, se del caso, degli Stati membri di transito;
- data e numero di riferimento nazionale dell’autorizzazione o del documento;
- dati identificativi dell’acquirente o cessionario, oppure del proprietario;
- dati identificativi del venditore o cedente, se pertinenti;
- numero complessivo di armi da fuoco da trasferire;
- nel caso di autorizzazione di trasferimento, data di partenza e data prevista di arrivo;
- data di scadenza dell’autorizzazione o del documento secondo le norme dello Stato membro di spedizione.
Lo Stato membro di spedizione deve inoltre caricare una copia dell’autorizzazione o del documento di accompagnamento e trasmetterla insieme alle informazioni. Se non ha ricevuto via IMI l’accordo preventivo e la relativa copia, deve caricare anche la copia del documento di accordo preventivo ricevuto con altri mezzi.
Tali informazioni e documenti sono accessibili solo alle autorità nazionali dello Stato membro di spedizione, dello Stato membro di destinazione e, se presenti, degli Stati membri di transito.
La trasmissione deve avvenire al più tardi al momento del trasferimento nel primo Stato membro di transito oppure, se non vi sono Stati membri di transito, nello Stato membro di destinazione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 3 settembre 2019. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Ambito delle informazioni scambiate
Il regolamento riguarda lo scambio, tramite il sistema previsto dall’articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 91/477/CEE, delle informazioni di cui all’articolo 13, paragrafo 2, relative al trasferimento di armi da fuoco, e di quelle di cui all’articolo 13, paragrafo 4, con esclusione delle informazioni sulle autorizzazioni rifiutate per i motivi di cui agli articoli 6 e 7 della direttiva.
Sistema di scambio elettronico: IMI
Il sistema obbligatorio per lo scambio elettronico delle informazioni è il sistema di informazione del mercato interno (IMI), ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2012 e della decisione di esecuzione (UE) 2019/689.
Autorità centrale nazionale
Se uno Stato membro dispone di più autorità nazionali competenti a trasmettere e ricevere le informazioni, deve designarne una come autorità centrale. Tale autorità funge da punto di contatto unico per ricevere le informazioni dagli altri Stati membri e trasmetterle all’autorità nazionale competente nel proprio territorio. Lo Stato membro può anche attribuirle il compito di inoltrare tramite IMI le informazioni alle autorità di altri Stati membri.
Accordo preventivo per il trasferimento
Quando lo Stato membro di destinazione ha prestato il proprio accordo preventivo al trasferimento, deve trasmettere allo Stato membro di spedizione, tramite IMI, alcune informazioni essenziali: Stati interessati, data e numero di riferimento del documento, identificazione dell’acquirente o cessionario oppure del proprietario, identificazione del venditore o cedente se pertinente, e data di scadenza del documento. Deve inoltre caricare una copia del documento di accordo preventivo. Trasmissione e caricamento devono avvenire entro 7 giorni di calendario dalla data di emissione del documento.
Elenco delle armi da fuoco non soggette ad accordo preventivo
L’elenco delle armi da fuoco il cui trasferimento può essere autorizzato senza accordo preventivo, previsto dall’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 91/477/CEE, deve essere caricato nell’IMI e reso accessibile alle autorità nazionali di tutti gli Stati membri.
Notifica di autorizzazioni di trasferimento e documenti di accompagnamento
Quando lo Stato membro di spedizione rilascia un’autorizzazione di trasferimento o emette il documento di accompagnamento di cui all’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva, deve trasmettere allo Stato membro di destinazione e agli eventuali Stati membri di transito informazioni sul trasferimento, inclusi Stati coinvolti, data e numero di riferimento, identificazione delle parti, numero totale di armi da fuoco, date di partenza e arrivo previste nel caso dell’autorizzazione, e data di scadenza. Deve inoltre caricare in IMI una copia del provvedimento o documento. Se non ha ricevuto dall’altro Stato membro l’accordo preventivo via IMI, deve caricare anche la copia del documento di accordo preventivo ricevuto con altri mezzi.
Accesso alle informazioni e termini
Le informazioni e i documenti relativi all’accordo preventivo sono accessibili alle sole autorità competenti dello Stato membro di destinazione e di spedizione; quelli relativi ad autorizzazione di trasferimento o documento di accompagnamento sono accessibili solo alle autorità del Paese di spedizione, destinazione e, se presenti, transito. La trasmissione nel sistema deve avvenire al più tardi al momento del trasferimento nel primo Stato membro di transito oppure, se non vi sono transiti, nello Stato membro di destinazione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 3 settembre 2019. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 16 gen 2019Regolamento (UE) 2019/66
- Regolamento · 16 gen 2019Regolamento (UE) 2019/67
- Regolamento · 16 gen 2019Regolamento (UE) 2019/125
- Regolamento · 16 gen 2019Regolamento (UE) 2019/126
- Regolamento · 16 gen 2019Regolamento (UE) 2019/127
- Regolamento · 16 gen 2019Regolamento (UE) 2019/128
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →