Regolamento (UE) 2019/59
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/59 della Commissione, del 14 gennaio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di radiatori in alluminio originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conferma, all’esito di un riesame in previsione della scadenza ex articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, che la cessazione delle misure avrebbe probabilmente comportato la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio. Per tale ragione istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni dalla RPC di radiatori in alluminio, con aliquote differenziate per alcuni produttori esportatori e un’aliquota residua per tutte le altre società. Il provvedimento contiene inoltre regole operative sulla prova dell’origine produttiva mediante fattura commerciale e una procedura per l’eventuale attribuzione di aliquote individuali a nuovi esportatori.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di radiatori in alluminio originari della Repubblica popolare cinese a seguito di riesame in previsione della scadenza.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di radiatori in alluminio e dei relativi elementi o sezioni, assemblati o meno in blocchi, esclusi i radiatori e gli elementi/sezioni di tipo elettrico, classificabili ai codici NC ex 7615 10 10, ex 7615 10 80, ex 7616 99 10 ed ex 7616 99 90 (codici TARIC 7615101010, 7615108010, 7616991091, 7616999001 e 7616999091) originari della RPC. Le aliquote individuali si applicano solo se il prodotto è fabbricato dalle società indicate e se è presentata una fattura commerciale valida conforme all’allegato II; in mancanza, si applica l’aliquota per "tutte le altre società". Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Dazio antidumping definitivo sui radiatori in alluminio originari della RPC
Il regolamento dà esito a un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping già in vigore dal 2012 sui radiatori in alluminio originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione ha ritenuto che, in mancanza delle misure, il dumping e il pregiudizio per l’industria dell’Unione sarebbero probabilmente persistiti o si sarebbero reiterati.
Contesto procedurale e base giuridica
Il riesame è stato avviato dopo la domanda presentata da AIRAL S.c.r.l., che rappresentava oltre il 25 % della produzione complessiva dell’Unione. La Commissione ha aperto l’inchiesta con avviso del 9 novembre 2017 e ha svolto l’analisi nel periodo 1° ottobre 2016 - 30 settembre 2017 per il dumping e il pregiudizio, mentre l’esame delle tendenze di danno ha coperto il periodo dal 1° gennaio 2014 alla fine del PIR.
La base normativa richiamata è il regolamento (UE) 2016/1036, in particolare l’articolo 11, paragrafo 2, per il riesame in previsione della scadenza. Sono stati inoltre richiamati gli articoli 2, paragrafo 7, 2, paragrafo 10, 2, paragrafi 11 e 12, 3, paragrafo 4, 4, paragrafo 1, 17, 18 e 21 del regolamento di base.
Prodotto interessato
Il prodotto in esame è costituito da radiatori in alluminio e dagli elementi o sezioni di cui sono composti, anche quando assemblati in blocchi, con esclusione dei radiatori e delle parti di tipo elettrico. Il regolamento precisa i codici NC e TARIC interessati, collegando la misura alla classificazione doganale già utilizzata nelle misure originarie.
La Commissione ha ritenuto che il prodotto in esame, quello venduto sul mercato interno ucraino, utilizzato come paese di riferimento, e quello fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria unionale fossero prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
Determinazione del dumping
Per la determinazione del valore normale, la Commissione ha scelto l’Ucraina come paese di riferimento, dopo aver consultato vari produttori in paesi terzi e avendo ricevuto solo la collaborazione del produttore ucraino San Teh Raj. Le vendite interne del produttore ucraino sono state considerate rappresentative e il valore normale è stato calcolato come media ponderata di tutte le vendite interne, poiché oltre l’80 % delle vendite risultava remunerativo e il prezzo medio era superiore al costo di produzione.
Poiché nessun produttore esportatore cinese ha collaborato, il prezzo all’esportazione è stato ricostruito sulla base dei dati Eurostat/Comext. La Commissione ha effettuato il confronto a livello franco fabbrica, applicando aggiustamenti per IVA non rimborsabile, assicurazione e nolo. Ne è risultato un margine di dumping superiore al 15 % del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.
Rischio di persistenza del dumping
La Commissione ha ravvisato una significativa capacità inutilizzata nella RPC, quantificata in due scenari in 27,5 milioni oppure 112,5 milioni di elementi, equivalenti rispettivamente a circa il 94 % o il 386 % del consumo totale dell’Unione nel PIR. Ha inoltre ritenuto il mercato dell’Unione attrattivo per i produttori cinesi, anche per effetto della politica di sostegno alle esportazioni e dei prezzi molto bassi rispetto ai livelli dell’industria unionale.
In assenza di misure, la Commissione ha concluso che i produttori cinesi avrebbero probabilmente indirizzato tale capacità inutilizzata verso l’Unione, determinando la persistenza del dumping e un afflusso significativo di importazioni oggetto di dumping.
Valutazione del pregiudizio e situazione dell’industria dell’Unione
L’industria dell’Unione era composta da 6 produttori. Il consumo dell’Unione è aumentato del 16 % nel periodo in esame, passando da 24.042.569 elementi nel 2014 a 27.960.430 nel PIR.
Le importazioni dalla RPC hanno avuto un andamento fluttuante: 1.652.979 elementi nel 2014, 456.581 nel 2015, 983.268 nel 2016 e 746.354 nel PIR. La quota di mercato cinese è scesa dal 7 % al 3 %. I prezzi medi all’importazione sono però cresciuti da 2,47 EUR per elemento a 3,37 EUR, restando comunque ben inferiori ai prezzi e ai costi dell’industria unionale. La sottoquotazione media nel PIR è stata pari al 19,3 %.
Sul fronte dell’industria dell’Unione, la produzione è diminuita dell’11 %, la capacità produttiva del 12 %, l’occupazione del 5 % e la produttività del 10 %. Le vendite nell’Unione sono invece aumentate del 24 %, con crescita della quota di mercato dall’89 % al 95 %. I prezzi medi di vendita sono rimasti stabili a 5,7 EUR per elemento, mentre il costo unitario di produzione è cresciuto lievemente. La redditività è scesa nel 2015 e 2016, ma è risalita al 6,8 % nel PIR; anche il flusso di cassa è migliorato, mentre gli investimenti sono diminuiti nel complesso del periodo. La Commissione ha quindi ritenuto che l’industria unionale si fosse in larga misura ripresa dal precedente pregiudizio, pur restando vulnerabile.
Rischio di reiterazione del pregiudizio
La Commissione ha concluso che, se le misure fossero scadute, l’aumento delle importazioni cinesi a prezzi di dumping e la conseguente pressione sui prezzi avrebbero verosimilmente causato una nuova lesione significativa all’industria dell’Unione. La riduzione delle vendite, del tasso di utilizzo degli impianti e l’aumento dei costi unitari avrebbero potuto comprimere nuovamente la redditività, con effetti negativi anche sull’occupazione e con il rischio di chiusura di unità produttive.
Interesse dell’Unione
Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato l’interesse dell’Unione tenendo conto di industria dell’Unione, importatori e utilizzatori. Ha concluso che il mantenimento delle misure favorisce l’industria unionale, che non emergono effetti negativi sproporzionati per gli importatori e che gli utilizzatori non risultano gravemente pregiudicati, anche perché possono trasferire gli aumenti di prezzo e non hanno collaborato all’inchiesta.
Contenuto operativo delle misure
L’articolo 1 istituisce il dazio antidumping definitivo per il prodotto descritto. Sono previste aliquote differenziate per alcuni operatori cinesi, un’aliquota del 21,2 % per le società elencate nell’allegato I e un’aliquota del 61,4 % per tutte le altre società. Le aliquote individuali richiedono una fattura commerciale valida conforme all’allegato II; in mancanza, si applica il dazio residuo.
L’allegato II stabilisce il contenuto minimo della dichiarazione da inserire nella fattura commerciale, comprensiva di identificazione del firmatario, indicazione del produttore, codice TARIC e attestazione di completezza ed esattezza dei dati. L’articolo 2 disciplina inoltre l’inserimento di nuovi produttori esportatori nell’allegato I se provano i requisiti tassativi previsti dal regolamento, con applicazione del dazio medio ponderato del 21,2 %.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Risultanze del riesame e mantenimento della misura
La Commissione, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, ha concluso che l’abrogazione delle misure avrebbe probabilmente determinato la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione. La valutazione si è fondata, tra l’altro, su un margine di dumping superiore al 15 %, sulla notevole capacità inutilizzata in RPC e sull’attrattiva del mercato dell’Unione.
Prodotto interessato e codici doganali
Il dazio riguarda radiatori in alluminio e loro elementi o sezioni, anche assemblati in blocchi, esclusi i prodotti elettrici, originari della RPC, attualmente classificabili ai codici NC ex 7615 10 10, ex 7615 10 80, ex 7616 99 10 ed ex 7616 99 90 e ai corrispondenti codici TARIC indicati nel regolamento.
Aliquote del dazio antidumping
L’articolo 1, paragrafo 2, stabilisce le seguenti aliquote sul prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto: Zhejiang Flyhigh Metal Products Co., Ltd. 12,6 % (TARIC aggiuntivo B272); Metal Group Co., Ltd. 56,2 % (B273); Sira (Tianjin) Aluminium Products Co., Ltd. 14,9 % (B279); Sira Group (Tianjin) Heating Radiators Co., Ltd. 14,9 % (B280); società elencate nell’allegato I 21,2 %; tutte le altre società 61,4 % (B999).
Condizione documentale per le aliquote individuali
Le aliquote individuali sono subordinate alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida conforme all’allegato II. In difetto di tale fattura si applica l’aliquota prevista per tutte le altre società.
Nuovi produttori esportatori
L’articolo 2 prevede che un nuovo produttore esportatore della RPC possa essere inserito nell’allegato I, con aliquota media ponderata del 21,2 %, se dimostra cumulativamente: assenza di esportazioni verso l’Unione nel periodo 1° luglio 2010-30 giugno 2011; assenza di collegamenti con esportatori o produttori già soggetti alle misure; effettiva esportazione nell’Unione del prodotto in esame oppure obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo dopo la fine dell’inchiesta originaria.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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