Cassazione Penale, Sentenza n. 28658/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato tratto a giudizio per partecipazione a un'associazione dedita ai reati in materia di stupefacenti e per alcuni reati-fine a lui attribuiti, già colpito da ordinanza applicativa della custodia in carcere emessa il 30 maggio 2024. Egli aveva chiesto al GIP la modifica della misura in arresti domiciliari; la richiesta era stata respinta e il Tribunale di Messina, in sede di appello cautelare, aveva confermato il rigetto, ritenendo che le modalità delle condotte e il ruolo associativo rendessero inidonea qualsiasi misura meno afflittiva. Il ricorso per cassazione censurava l'ordinanza sostenendo che il giudice cautelare avesse erroneamente valorizzato il rischio di riallaccio con gli ambienti criminali, senza considerare che i domiciliari sarebbero stati eseguiti in un luogo lontano da quello delle condotte contestate; inoltre si sosteneva l'illogicità del diniego anche perché la misura era prospettata con braccialetto elettronico. Si chiedeva dunque l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse coerente nel valorizzare la specificità del ruolo dell'indagato nel contesto associativo, le modalità delle condotte e la qualità di fornitore abituale di cocaina del sodalizio, elementi ritenuti sufficienti a escludere l'idoneità degli arresti domiciliari. Le doglianze difensive sono state giudicate generiche e non pertinenti, perché si limitavano a insistere sulla distanza del luogo di esecuzione della misura senza indicarne concretamente la collocazione né confutare davvero la ratio decidendi. È stato inoltre ribadito che il braccialetto elettronico non costituisce una misura cautelare autonoma, ma solo una modalità esecutiva degli arresti domiciliari, che non va presa in considerazione se la misura domiciliare ordinaria è già ritenuta inadeguata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
poiché il provvedimento non comporta la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria deve effettuare le comunicazioni previste dalla norma.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare, la richiesta di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari può essere respinta quando il giudice motivi in modo non illogico sulla perdurante inidoneità di ogni misura meno restrittiva, valorizzando modalità dei fatti, ruolo dell'indagato e rischio di reiterazione criminosa.
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze cautelari è inammissibile quando le censure non si confrontano effettivamente con la ratio decidendi del provvedimento impugnato e si limitano a deduzioni generiche o meramente assertive.
- La collocazione geografica del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, da sola, non è decisiva se il giudice ha già escluso in radice l'idoneità della misura domiciliare per la possibilità dell'indagato di riallacciare rapporti con l'ambiente criminale.
- Il braccialetto elettronico non integra una misura cautelare autonoma: è solo una modalità di esecuzione degli arresti domiciliari e non può rendere ammissibile una misura che, nella sua forma ordinaria, sia già stata ritenuta insufficiente a soddisfare le esigenze cautelari.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità o manifesta infondatezza, conseguono la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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