Sentenza n. 1158/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione consiliare di approvazione di un permesso di costruire in deroga per l’ampliamento e l’adeguamento funzionale di una struttura per anziani, unitamente al silenzio sull’istanza di definizione di un precedente procedimento urbanistico-edilizio e al diniego parziale di accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva presentato nel 2009 un’istanza per la realizzazione di una casa albergo per anziani, comprendente una variante urbanistica ai sensi dell’art. 5 d.P.R. 447/1998, il cui procedimento non era stato concluso. Dopo avere appreso della presentazione, da parte di una cooperativa, di un’istanza di permesso di costruire in deroga ex art. 14 d.P.R. 380/2001 per l’ampliamento di una struttura per anziani, il ricorrente chiedeva una valutazione comparativa e contestava il ricorso alla deroga anziché alla variante. Impugnava quindi la deliberazione comunale di approvazione della deroga deducendo la violazione dell’art. 14 d.P.R. 380/2001, poiché l’intervento avrebbe avuto portata strutturale e avrebbe richiesto una variante o altro modulo pianificatorio; l’omessa valutazione dell’interesse pubblico e il difetto di motivazione per la mancata considerazione del procedimento da lui avviato; la violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, legittimo affidamento, concorrenza e parità di trattamento; nonché la violazione dell’art. 14, comma 2, d.P.R. 380/2001 e degli artt. 7, 8, 10 e 10-bis l. 241/1990 per la mancata partecipazione al procedimento di deroga. Chiedeva inoltre l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulla diffida volta alla definizione dell’istanza del 2009 e dell’illegittimità del diniego parziale o silenzio-diniego sull’istanza di accesso agli atti relativa alla pratica della cooperativa, con ordine di esibizione. Il Comune eccepiva, tra l’altro, la carenza di interesse, rilevando che il progetto del ricorrente non disponeva di un titolo edilizio e che gli atti di assenso posti a corredo della variante erano ormai decaduti; contestava inoltre la comparabilità delle due iniziative e la sussistenza di un interesse qualificato all’accesso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile, decidendo con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. nonostante la rinuncia alla domanda cautelare, poiché tale rinuncia incideva soltanto sulla tutela interinale e non impediva la decisione immediata del merito. Quanto all’impugnazione della deliberazione consiliare, il Collegio ha escluso l’interesse a ricorrere: l’atto era favorevole alla cooperativa, non produceva una diretta incidenza sulla sfera giuridica del ricorrente e non era comunque definitivo dell’iter realizzativo dell’ampliamento. Anche la domanda di accesso è stata dichiarata inammissibile, poiché il ricorrente non disponeva di un interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione della documentazione relativa alla pratica della cooperativa. È stata infine dichiarata inammissibile l’azione contro il silenzio, poiché alla data della diffida erano già integralmente decaduti i pareri e gli atti di assenso rilasciati nel 2010 a corredo della variante, sicché non sussisteva più un obbligo giuridico del Comune di provvedere né uno spazio per una valutazione amministrativa nel merito. Il TAR ha ricordato che, nel giudizio sul silenzio, il giudice può accertare l’obbligo di provvedere e ordinare all’amministrazione di pronunciarsi; può esaminare la fondatezza della pretesa soltanto per attività vincolate o quando non residuino margini di discrezionalità e non siano necessari ulteriori adempimenti istruttori. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
La rinuncia alla domanda cautelare non impedisce la definizione immediata del giudizio con sentenza semplificata, poiché il rito ha natura non consensuale e la rinuncia riguarda soltanto la domanda interinale.
art. 14 d.P.R. 380/2001
È stato invocato dal ricorrente per contestare l’utilizzo del permesso di costruire in deroga; il giudice non ha esaminato nel merito la legittimità della deroga per carenza di interesse a ricorrere.
art. 5 d.P.R. 447/1998
Riguarda la variante urbanistica collegata all’istanza presentata dal ricorrente; il giudice ha rilevato che gli atti di assenso posti a corredo della variante erano decaduti, escludendo l’obbligo comunale di provvedere.
art. 31 c.p.a.
Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione.
Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice deve limitarsi, di regola, ad accertare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere e a ordinare l’adozione di un provvedimento; l’esame della fondatezza della pretesa è possibile solo nei casi indicati dalla norma.
art. 116 c.p.a.
È stato posto a fondamento della domanda di accesso, dichiarata inammissibile per mancanza di un interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione.
artt. 7, 8, 10 e 10-bis l. 241/1990
Sono stati invocati dal ricorrente in relazione alla partecipazione al procedimento di deroga; le relative censure non sono state esaminate nel merito per carenza di interesse.
Massime di principio
- L’impugnazione di un provvedimento amministrativo è inammissibile quando l’atto non incide direttamente sulla sfera giuridica del ricorrente e il pregiudizio dedotto è soltanto potenziale, in assenza di un titolo o di una posizione giuridica concreta suscettibile di lesione.
- La mera pendenza o pregressa presentazione di un procedimento edilizio-urbanistico non concluso non attribuisce, di per sé, un interesse concreto e attuale a impugnare il titolo rilasciato a un altro soggetto, quando non risulti una diretta interferenza giuridica tra i due procedimenti.
- L’accesso documentale presuppone un interesse diretto, concreto e attuale collegato ai documenti richiesti; la mera qualità di soggetto che abbia presentato una diversa iniziativa edilizia o urbanistica non è sufficiente a radicare tale interesse rispetto agli atti relativi alla pratica di un altro operatore.
- Nel giudizio avverso il silenzio, l’azione è ammissibile solo se sussiste un obbligo giuridico dell’amministrazione di provvedere; tale obbligo manca quando, prima della diffida, siano definitivamente decaduti gli atti di assenso e i presupposti istruttori del procedimento amministrativo.
- Nel giudizio sul silenzio il giudice può pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa sostanziale soltanto per attività vincolata o quando non residuino margini di discrezionalità amministrativa e non siano necessari ulteriori adempimenti istruttori.
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