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Sentenza

Sentenza n. 5597/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 01590/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600093

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, n. 1590/2025, che aveva dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di accesso, improcedibile il ricorso introduttivo e inammissibili i motivi aggiunti relativi agli atti preparatori e alla scelta dell’affidamento in house del servizio di gestione dei rifiuti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione affidante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

In primo grado la società ha impugnato la delibera dei Comuni del SAD Costa d’Amalfi che prospettava l’affidamento in house del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e di igiene ambientale alla società Miramare Service s.r.l., contestando l’insussistenza dei presupposti oggettivi, soggettivi e temporali dell’in house providing e l’omesso esperimento della gara pubblica. Con i primi motivi aggiunti ha chiesto l’accertamento della nullità della convenzione stipulata tra i Comuni del SAD, deducendo la mancata sottoscrizione digitale, l’assenza di condivisione da parte dell’Ente d’ambito e la mancata acquisizione del parere preventivo della Corte dei conti. Con ulteriori motivi aggiunti ha impugnato la successiva delibera del SAD, deducendo nuovamente l’illegittimità della scelta dell’in house, l’adozione della scelta in astratto senza individuazione di un soggetto in house legittimato e la durata dell’affidamento superiore al termine di legge. Il TAR ha ritenuto non immediatamente lesivi gli atti impugnati e ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo e inammissibili i motivi aggiunti. In appello la società ha censurato tali statuizioni, sostenendo in particolare la lesività della convenzione e della delibera del 25 marzo 2025 e riproponendo le censure di violazione di legge ed eccesso di potere non esaminate in primo grado. I Comuni hanno eccepito la sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’Ente d’ambito, con successiva delibera del 30 dicembre 2025, aveva adottato una diversa procedura per la scelta della forma di gestione e l’affidamento del servizio, sulla base dell’art. 26-bis, comma 4, della legge regionale Campania n. 14/2016.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l’appello per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure sull’affidamento in house, sulla validità della convenzione e sulla legittimità delle delibere del SAD. Il Collegio ha ricostruito il sistema della legge regionale Campania n. 14/2016, distinguendo la competenza ordinaria dell’Ente d’ambito a individuare il gestore e ad affidare il servizio dalla facoltà dei SAD, prevista dall’art. 24, comma 6-bis, di individuare il gestore quando tale facoltà sia prevista dalla convenzione tra i Comuni e condivisa dall’Ente d’ambito. Ha rilevato che la convenzione del 20 luglio 2022, sulla quale si fondavano le delibere impugnate, era stata successivamente ritenuta nulla dall’Ente d’ambito per mancata sottoscrizione con firma digitale. Inoltre, la nuova convenzione del 6 novembre 2025 non era stata sottoscritta da tutti i Comuni del SAD. Di conseguenza, l’Ente d’ambito aveva seguito la procedura alternativa dell’art. 26-bis, comma 4, della legge regionale, adottando la delibera n. 28 del 30 dicembre 2025 sulla base della proposta della maggioranza dei Comuni del SAD. Tale nuovo atto aveva sostituito, sul piano procedimentale e sostanziale, la precedente sequenza di atti del SAD, trasferendo su di esso l’interesse della società a contestare la forma di gestione, l’affidamento in house e l’omesso ricorso alla gara pubblica. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 23 l.r. Campania n. 14/2016

    Disciplina la ripartizione del territorio regionale in ambiti territoriali ottimali per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti.

  • art. 24 l.r. Campania n. 14/2016

    Prevede i sub-ambiti distrettuali e, al comma 6-bis, la possibilità per i SAD di individuare il soggetto gestore in deroga alla competenza dell’Ente d’ambito, quando tale facoltà sia prevista dalla convenzione tra i Comuni e condivisa dall’Ente d’ambito.

  • art. 25 l.r. Campania n. 14/2016

    Individua l’Ente d’ambito quale soggetto di governo dell’ambito territoriale ottimale.

  • art. 26, comma 1, lett. c), l.r. Campania n. 14/2016

    Attribuisce all’Ente d’ambito la competenza a individuare il soggetto gestore del servizio integrato dei rifiuti e ad affidare il relativo servizio.

  • art. 26-bis, comma 4, l.r. Campania n. 14/2016

    Consente ai Comuni del SAD che non si avvalgono della facoltà prevista dall’art. 24, comma 6-bis, di proporre all’Ente d’ambito la forma di gestione sulla base di un’apposita relazione; l’Ente d’ambito deve valutare la proposta se proveniente dai Comuni rappresentativi della maggioranza della popolazione del SAD e motivare l’eventuale mancato accoglimento.

  • art. 31, comma 4, c.p.a.

    È stato invocato in primo grado per chiedere l’accertamento della nullità della convenzione e degli atti conseguenti; la sentenza d’appello non ha esaminato nel merito tale domanda.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    La domanda di accesso era stata dichiarata dal TAR improcedibile per cessata materia del contendere, essendo stata integralmente soddisfatta; tale statuizione non costituisce oggetto della decisione di merito del Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un nuovo atto che sostituisce o supera la precedente sequenza procedimentale impugnata e sul quale si trasferisce l’interesse sostanziale del ricorrente, l’impugnazione degli atti anteriori diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Nel sistema regionale di gestione integrata dei rifiuti, la competenza ordinaria a individuare il gestore e ad affidare il servizio spetta all’Ente d’ambito; la competenza del sub-ambito distrettuale costituisce una deroga, esercitabile solo alle condizioni previste dalla legge regionale, dalla convenzione tra i Comuni e dalla condivisione dell’Ente d’ambito.
  • La nullità della convenzione che costituiva il presupposto della procedura di affidamento in house impedisce la prosecuzione della procedura fondata su tale convenzione e consente all’Ente d’ambito di ricorrere alla procedura alternativa prevista dalla disciplina regionale per la proposta della forma di gestione da parte della maggioranza dei Comuni del sub-ambito.
  • Quando l’interesse a contestare la forma di gestione e l’omesso esperimento della gara pubblica si trasferisce su un successivo provvedimento di competenza dell’Ente d’ambito, già autonomamente impugnato, viene meno l’interesse attuale alla decisione sull’appello relativo ai precedenti atti del sub-ambito.

Come è indicizzato

MaterieGestione dei rifiuti urbaniGiurisdizione e ripartoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseEfficacia ed esecutorietà

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