Cassazione Civile, Sentenza n. 2773/2023 del 30/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso avviso di accertamento relativo all'anno 2007 per imposte dirette e IVA, fondato su rettifica del reddito operata dall'Ufficio in base a risultanze di verifica fiscale: rinvenimento di documentazione extracontabile (annotazioni personali, tre agende) nei locali aziendali che avrebbero evidenziato operazioni di acquisto e vendita non fatturate e non contabilizzate. Il ricorrente denunciava plurime violazioni processuali e di diritto (mancata allegazione del PVC e dei documenti all'avviso, violazione del diritto di difesa, carenza o apparente motivazione della sentenza di secondo grado, errori di calcolo e di valutazione dei verificatori, violazione dell'onere della prova a carico dell'Amministrazione, nullità per sottoscrizione dell'atto da parte di soggetto la cui qualifica sarebbe controversa, violazione del principio di capacità contributiva, ecc.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto infondate le censure sulla motivazione della sentenza di appello, osservando che la CTR aveva fornito una valutazione autonoma e sufficiente, e che l'identità formale di motivazione con altra sentenza non integra di per sé un vizio. Ha escluso la violazione del diritto di difesa poiché il PVC e la documentazione erano già noti al contribuente (erano stati precedentemente notificati), per cui la loro mancata allegazione all'avviso non comportava nullità. Ha inoltre confermato che la documentazione extracontabile rinvenuta nei locali aziendali, anche se costituita da annotazioni personali, può costituire elemento probatorio idoneo a fondare una rettifica (presunzioni semplici ai sensi dell'art. 39 DPR 600/1973). Motivi processuali relativi a omessa pronuncia o omesso esame di fatti decisivi sono stati rigettati per mancata indicazione puntuale dei fatti e per i limiti della cd. "doppia conforme". Quanto alla contestazione sulla sottoscrizione dell'avviso, la Corte ha richiamato giurisprudenza secondo cui la firma di un funzionario di carriera direttiva è idonea a validare l'atto e la declaratoria di incostituzionalità non comporta automaticamente la nullità degli accertamenti. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio in favore dell'Agenzia, liquidate in complessivi Euro 5.600 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39
Consente la rettifica del reddito anche sulla base di risultanze di ispezioni e di documentazione extracontabile rinvenuta; la Corte ha ritenuto le annotazioni personali rinvenute presso la sede aziendale utilizzabili come presunzioni semplici per la ricostruzione dei maggiori ricavi.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54
Riferita in relazione al regime IVA e alle rettifiche; la Corte ha ammesso l'utilizzabilità della documentazione extracontabile anche ai fini IVA per ricostruire operazioni non contabilizzate.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56
Citata in relazione alle eccezioni processuali e di motivazione, senza che la Corte ravvisasse profili di nullità dell'atto impugnato.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1 (n. 4 e n. 5)
Norme cui il ricorrente ha fatto riferimento per denunciare vizio di motivazione e omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha respinto le censure perché la motivazione di merito era sufficientemente comprensibile e perché il ricorrente non ha indicato in modo preciso i fatti la cui omissione avrebbe inciso sulla decisione, oltre ai limiti applicabili per la cd. doppia conforme.
Costituzione (artt. 24, 101, 111, 53)
Ripetute dall'attore in relazione al diritto di difesa, al giusto processo e alla capacità contributiva; la Corte ha ritenuto che questi principi non fossero violati alla luce della conoscenza preventiva del PVC e della documentazione e della valutazione giustificata delle prove.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
Norma del procedimento tributario richiamata nelle censure; la Corte ha ritenuto che la CTR abbia assolto adeguatamente l'onere motivazionale richiesto da tale disciplina.
Codice civile, artt. 2709 e ss.
Richiamati come riferimento alla nozione di scritture e documenti aziendali; la Corte ha incluso fra gli elementi valutabili anche documenti extracontabili che registrino, in termini quantitativi o monetari, singoli atti d'impresa.
Codice civile, art. 2697
Richiesta dal ricorrente in tema di onere della prova; la Corte ha ritenuto infondata la censura o inammissibile per difetto di autosufficienza, non potendo il ricorrente ottenere rivalutazione dei fatti di merito in sede di legittimità.
Codice civile, artt. 2727 e 2729
Citate in relazione al valore della prova e delle presunzioni; la Corte ha ricordato che la censura mirava in realtà a una rivalutazione di merito inammissibile in Cassazione.
Codice di procedura civile, art. 348-ter, comma 5
Invocato per il principio della 'doppia conforme' che limita l'ammissibilità delle censure in cassazione su fatti già decisi in modo conforme nei due gradi di merito; la Corte ha applicato tale limite ratione temporis al giudizio in esame.
d.P.R. 16 settembre 1982, n. 115, art. 13 comma 1-quater
Richiamato in relazione alla dichiarazione di sussistenza dei presupposti per le spese e la liquidazione delle stesse; la Corte ha dato atto della sussistenza e condannato il ricorrente al pagamento delle spese.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (diversi arresti richiamati, es. Sez. U. n. 8053/2014, n. 22232/2016, n. 11722/2010)
La Corte ha richiamato precedenti secondo i quali: la motivazione deve rendere percepibile il ragionamento del giudice; non è necessaria la ri-allegazione degli atti già noti al contribuente; la documentazione extracontabile può costituire base di rettifica.
Corte Costituzionale, pronuncia n. 37 del 2015
Richiamata dal ricorrente per sostenere nullità dell'avviso; la Corte di Cassazione ha precisato che la sola pronuncia di incostituzionalità su profili normativi della qualifica del firmatario non determina automaticamente la nullità degli atti di accertamento, in presenza della giurisprudenza che riconosce la sottoscrizione anche di funzionari di area direttiva.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42
Richiamato circa la sottoscrizione degli avvisi di accertamento; la Corte ha confermato l'orientamento secondo cui la sottoscrizione da parte di un funzionario di carriera direttiva è sufficiente a validare l'atto e la questione non comporta automaticamente la nullità degli accertamenti.
Massime di principio
- La documentazione extracontabile rinvenuta nella sede dell'impresa (anche appunti o agende personali) può essere valutata dal giudice come elemento probatorio, purché offra dati quantitativi o monetari idonei a ricostruire operazioni non contabilizzate; essa costituisce presunzione semplice valutabile nel giudizio.
- Se il contribuente ha già ricevuto integrale e legale conoscenza del processo verbale di verifica (PVC) e dei documenti in sede di notifica precedente, l'Ufficio non è obbligato a ri-allegarli all'avviso di accertamento; la mancata allegazione non determina di per sé violazione del diritto di difesa.
- Le doglianze sulla carenza o apparente insufficienza della motivazione in sede di cassazione richiedono la dimostrazione che la sentenza sia oggettivamente incomprensibile; analogie formali di motivazione fra sentenze su questioni simili non sono di per sé motivo di annullamento.
- Le censure per omesso esame di fatti decisivi in Cassazione devono indicare puntualmente il fatto storico omesso, la fonte testuale o extratestuale che lo dimostra, quando e come è stato discusso in giudizio, e perché la sua valutazione avrebbe determinato esito diverso; altrimenti sono inammissibili.
- Le eccezioni sulla validità formale dell'atto di accertamento (es. qualità o potere di firma del sottoscrittore) devono essere tempestivamente sollevate nel merito e documentate; la declaratoria di illegittimità di norme sulla qualificazione del firmatario non comporta automaticamente la nullità dell'atto, secondo costante giurisprudenza.
- La regola della 'doppia conforme' limita la possibilità di censurare in Cassazione questioni di fatto già decise in modo conforme nei due gradi di merito; il ricorrente deve porre attenzione ai termini temporali e ai presupposti applicativi di tale limite.
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