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Ordinanza

Ordinanza n. 1751/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento 1) del Decreto Direttoriale del Ministero della Difesa - PREVIMIL del 13.10.222, notificato il 24.11.2022 (doc. 1), con il quale e' stata respinta la domanda presentata dal ricorrente (Posizione n. -OMISSIS-), per il riconoscimento della Dipendenza da Causa di Servizio e la concessione dell'Equo Indennizzo, per la seguente patologia: “segni diffusi di spondiloartrosi con riduzione dello spazio L5-S1, cifosi al passaggio toraco-lombare e degenerazione delle faccette articolari”; 2) di ogni atto presupposto, endoprocedimentale e non, connesso e conseguente, nella parte in cui pregiudichi il diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della ridetta patologia e dei richiesti connessi benefici, segnatamente: 3) il Rapporto Informativo del Comando Militare Esercito “Emilia Romagna” SM - Ufficio Documentale del 28.4.2021, inviato a PREVIMIL il 30.4.2021 (doc. 2); 4) del Parere deliberato dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. -OMISSIS-del 7.4.2022 (doc. 3). Per l'accertamento: del diritto del ricorrente al riconoscimento della dipendenza della propria patologia da causa di servizio e all'equo indennizzo e, per l'effetto, per la condanna: dell'Amministrazione al pagamento delle somme dovute a titolo di equo indennizzo.

Giustizia amministrativa202302695

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto direttoriale del Ministero della Difesa - PREVIMIL di rigetto della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo, nonché il rapporto informativo e il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto direttoriale del Ministero della Difesa con cui è stata respinta la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia della colonna vertebrale e di concessione dell'equo indennizzo. Ha inoltre impugnato gli atti endoprocedimentali presupposti, tra cui il rapporto informativo del Comando Militare Esercito Emilia-Romagna e il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, chiedendo l'accertamento del diritto ai benefici e la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle somme dovute. Il TAR, rilevato che il ricorrente era in congedo dal 31 marzo 2016 e risiedeva a Bologna al momento della presentazione dell'istanza del 16 marzo 2021, ha ritenuto necessario verificare la propria competenza territoriale accertando quale fosse la residenza del ricorrente al momento della notificazione del ricorso.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità del diniego, né il diritto alla dipendenza da causa di servizio o all'equo indennizzo. Ha disposto un incombente istruttorio a carico del ricorrente, il quale deve depositare entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza una relazione sulla propria residenza al tempo della notificazione del ricorso, al fine di consentire al Collegio di accertare la competenza territoriale del TAR Lazio. È stata fissata per la prosecuzione della trattazione l'udienza pubblica del 6 maggio 2026. La Segreteria è stata inoltre incaricata di oscurare le generalità e i dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone citate nel provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati personali nel caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute e all'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    La disposizione, come modificata dal d.lgs. 101/2018, è richiamata quale ulteriore fondamento della tutela dei dati sanitari mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Quando la competenza territoriale del giudice amministrativo dipende dalla residenza del ricorrente, il giudice può disporre un incombente istruttorio per acquisire la prova della residenza esistente al momento rilevante, prima di decidere sulla competenza.
  • Un'ordinanza istruttoria che dispone l'accertamento della competenza territoriale non definisce il merito della controversia e non consente di individuare una parte vittoriosa.
  • In caso di diffusione di un provvedimento giudiziario contenente dati sanitari, il giudice può ordinare l'oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute, sulla base della disciplina nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoCompetenza
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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