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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25730/2024 del 26/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

Un cliente aveva convenuto in giudizio il proprio avvocato chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per asserito inadempimento professionale nell'assistenza prestata in una procedura esecutiva promossa dal cliente contro due debitori. In particolare, si contestava al difensore di non aver curato l'estinzione della procedura e la cancellazione del pignoramento quando il credito sarebbe stato soddisfatto da un terzo acquirente dell'immobile pignorato; a causa del successivo intervento di altri creditori, il cliente avrebbe dovuto versare ulteriori somme per liberare l'immobile, subendo così un danno. Dopo l'accoglimento in primo grado e la riforma in appello, una precedente ordinanza di cassazione aveva cassato con rinvio per verificare se l'intervento di ulteriori creditori dopo il 17 novembre 1994 avesse aumentato l'onere economico del cliente e se tale aggravio fosse evitabile con una condotta diligente del difensore. In sede di rinvio la corte territoriale ha ritenuto provata la responsabilità professionale del difensore per non aver informato il cliente della necessità di estinguere la procedura e cancellare il pignoramento, condannandolo al risarcimento di una somma inferiore rispetto a quella originaria. Il ricorso per cassazione, proposto dagli eredi del difensore, articolava tre motivi: nullità del procedimento per asserito mancato rispetto del dictum di rinvio e violazione del giusto processo; nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che il giudice di rinvio avesse attribuito causale ai pagamenti verso altri professionisti senza adeguato contraddittorio; violazione dei parametri forensi nella liquidazione delle spese, ritenuta eccessiva rispetto al valore della causa.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, sotto la veste della nullità del procedimento, mirava in realtà a contestare l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di rinvio nell'ambito fissato dalla precedente pronuncia di legittimità. Ha respinto il secondo motivo perché l'indagine sul nesso tra l'intervento degli ulteriori creditori e l'aggravio economico del cliente rientrava esattamente nel thema decidendum assegnato al giudice di rinvio e non introduceva un novum processuale. Ha ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo, osservando che la base di calcolo delle spese non era la sola somma capitale riconosciuta, ma l'importo comprensivo anche degli interessi legali da rivalutazione, quindi ben superiore a quello indicato dal ricorrente. La Corte ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 2, Cost.

    richiamato dal ricorrente come parametro asseritamente violato; la Corte non ravvisa alcuna nullità riconducibile a tale disposizione, perché il giudice di rinvio ha operato nel perimetro del dictum di cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché gli accertamenti sugli ulteriori pagamenti e sul loro collegamento causale con l'inadempimento rientravano nel thema decidendum già definito in sede di rinvio.

  • D.M. 57/2014

    valore medio dello scaglione

    richiamato dal ricorrente per contestare la liquidazione delle spese; la Corte osserva che il valore della causa era superiore a quello assunto dal ricorrente, perché la pronuncia di merito aveva riconosciuto anche interessi legali e rivalutazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato in combinazione con il comma 1-quater quale base del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al dictum rescindente della Corte di cassazione; è inammissibile la censura che, sotto forma di nullità del procedimento, si risolva in una mera contestazione dell'accertamento fattuale compiuto nei limiti di quel dictum.
  • Non vi è violazione dell'art. 112 c.p.c. quando il giudice di rinvio accerti elementi fattuali e causali che siano già compresi nell'oggetto dell'indagine affidatagli dalla cassazione, anche se la parte li prospetta come nuovi.
  • Nella responsabilità professionale dell'avvocato, l'eventuale aggravamento economico subito dal cliente deve essere verificato in concreto in relazione alla condotta omissiva contestata e al nesso causale con l'ulteriore esborso.
  • Ai fini della liquidazione delle spese processuali, il valore della causa va determinato considerando l'effettivo contenuto economico della decisione, comprensivo degli accessori riconosciuti quando questi concorrono a definire il valore della lite ai fini tariffari.
  • Il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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