Cassazione Penale, Sentenza n. 34520/2023 del 04/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di istigazione alla corruzione (art. 322, comma 2, c.p.) censurando l'errata applicazione della legge penale sostanziale e, soprattutto, il vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento della recidiva aggravata. Si deduceva che la Corte d'appello non aveva osservato l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità e della Corte costituzionale secondo cui il giudizio di recidiva non può essere automatico: occorre valutare la gravità e la natura dei precedenti, la continuità rispetto alla nuova fattispecie, la distanza temporale, l'omogeneità e ogni elemento sintomatico della personalità e della pericolosità del reo. Nel caso concreto la Corte d'appello si sarebbe limitata a evocare l'esistenza di precedenti e a richiamare la "mancanza di resipiscenza" e la "spregiudicatezza" dell'imputata senza spiegare in che modo i precedenti dimostrassero una significativa prosecuzione del percorso delinquenziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, perché la valutazione della recidiva svolta dal GIP e confermata dalla Corte d'appello era carente di specifica motivazione: i giudici avevano fatto ricorso a giudizi generici e non avevano spiegato in che modo i precedenti penali dimostrassero una reale e significativa pericolosità e continuità col reato attuale (offerta di denaro a un vice-brigadiere per dissuaderlo dall'accertare una truffa). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento è stato rinviato ad altra sezione della Corte d'appello per un nuovo giudizio, con la precisazione che l'aumento di pena per recidiva può essere applicato solo con motivazione specifica e calibrata sul caso concreto.
Norme richiamate
art. 322, comma 2, codice penale
Norma del reato contestato (istigazione alla corruzione): l'imputata è stata condannata per avere offerto denaro a un pubblico ufficiale per indurlo a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio.
art. 62-bis codice penale
Riferimento alle circostanze attenuanti generiche: il GIP aveva concesso le attenuanti generiche e dichiarate equivalenti alla contestata, operando poi il computo della pena in presenza di recidiva; la Cassazione richiede una motivazione chiara sull'interazione tra attenuanti e recidiva.
Corte costituzionale, sent. n. 185 del 2015
Principio secondo cui va evitato ogni automatismo nell'applicazione della recidiva: l'aumento di pena è legittimo solo quando il nuovo episodio sia concretamente significativo rispetto ai precedenti, e la motivazione deve esplicitare tale valutazione.
Cassazione, Sez. 3, n. 16047 del 14/03/2019 (Romano) e Sez. U. n. 20798 del 24/02/2011 (Indelicato)
Giurisprudenza richiamata dalla ricorrente che stabilisce i criteri di valutazione della recidiva e l'obbligo di motivazione individualizzata.
Cassazione, Sez. U., n. 5859 del 27/10/2011 (Marcianò)
Ulteriore precedente che individua i fattori da valutare per accertare la pericolosità e la reiterazione delinquenziale: natura dei reati, tipo di devianza, qualità dei comportamenti, offensività delle condotte, distanza temporale, omogeneità e altri sintomi della personalità del reo.
Massime di principio
- La recidiva non può essere applicata automaticamente: il giudice deve motivare in modo specifico perché i precedenti rendono il reo più pericoloso e giustificano l'aumento di pena.
- La motivazione deve considerare, tra gli altri elementi, la natura e la gravità dei precedenti, la loro omogeneità con il nuovo reato, la distanza temporale e i segni della continuità o occasionalità della condotta delittuosa.
- Richiami generici alla "mancanza di ravvedimento" o alla "spregiudicatezza" non sostituiscono una valutazione circostanziata e non sono sufficienti a fondare la recidiva aggravata.
- Se il giudice non fornisce una motivazione concreta sul rapporto tra precedenti e nuovo reato, la decisione è esposta al rischio di annullamento in sede di legittimità e rinvio per nuovo giudizio.
- In casi simili, la difesa dovrebbe sollevare specifiche censure sulla mancanza di motivazione della recidiva e chiedere che il giudice valuti singolarmente gli elementi di personalità e pericolosità del reo; dall'altro lato, l'accusa deve documentare e argomentare la rilevanza dei precedenti rispetto al fatto nuovo.
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