Cassazione Civile, Ordinanza n. 29885/2023 del 27/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
La controversia nasce dal ritardo con cui l'istituto di credito eseguì un bonifico disposto da un cliente per consentirgli di sottoscrivere quote di un fondo mobiliare. In primo grado e in appello era stata negata la responsabilità della banca e del dipendente. Il primo giudizio di legittimità aveva però cassato la sentenza di appello rilevando che, secondo il regolamento del fondo, la sottoscrizione delle quote era possibile solo a fronte del previo versamento dell'importo corrispondente, sicché il tempo di esecuzione del bonifico costituiva la radice causale del tempo della sottoscrizione. Nel giudizio di rinvio la Corte territoriale ha nuovamente rigettato la domanda risarcitoria, ma fondandosi su un diverso profilo: ha ritenuto non provata la colpa della banca e ha valorizzato la diligenza dell'istituto nell'esecuzione del bonifico entro i tempi ordinari bancari, osservando anche che il cliente non aveva richiesto una negoziazione urgente né aveva provato di avere avvisato la banca dell'urgenza dell'operazione. Con l'unico motivo di ricorso il soccombente ha denunciato violazione degli artt. 383, 384 e 385 c.p.c., sostenendo che il giudice del rinvio avrebbe dovuto uniformarsi non solo al principio di diritto ma anche alle premesse logico-giuridiche e agli accertamenti compiuti dalla precedente ordinanza di cassazione, non potendo riaprire il tema della responsabilità sotto un diverso profilo e né ignorare il nesso causale già affermato dalla Suprema Corte.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di rinvio avesse violato il vincolo derivante dalla precedente cassazione con rinvio, perché aveva completamente trascurato l'accertamento già compiuto in sede di legittimità sulla necessaria contemporaneità tra bonifico e sottoscrizione delle quote e aveva deciso la causa su un diverso profilo, ossia sulla prova della colpa e della diligenza bancaria. La Suprema Corte ha affermato che, pur essendo più ampi i poteri del giudice di rinvio quando la cassazione è avvenuta per vizio di motivazione, tale libertà non consente di disattendere il dictum rescissorio e i suoi presupposti. Il ricorso è stato quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata; il testo fornito non riporta ulteriori statuizioni di rinvio o nel merito.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo
è richiamato come base del precedente giudizio di cassazione che aveva annullato la sentenza di appello per vizio motivazionale, ampliando i poteri del giudice di rinvio ma senza consentirgli di ignorare gli accertamenti già compiuti.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione di norme di diritto
viene evocato dal ricorrente per sostenere la violazione del vincolo del giudice di rinvio rispetto alla precedente decisione di legittimità.
art. 383 c.p.c.
è richiamato insieme agli artt. 384 e 385 c.p.c. per censurare l'inosservanza, da parte del giudice di rinvio, dei limiti derivanti dalla cassazione con rinvio.
art. 384 c.p.c.
la Corte ribadisce che il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto e, quando la cassazione è per vizio motivazionale, può valutare i fatti ma non può disattendere l'accertamento e il dictum della sentenza rescindente.
art. 385 c.p.c.
è richiamato dal ricorrente nel quadro delle norme che disciplinano gli effetti della cassazione e del rinvio.
art. 2697 c.c.
non è espressamente citato nel dispositivo motivazionale, ma il giudice di rinvio lo aveva implicitamente applicato nel ritenere non provata la colpa e l'urgenza richiesta; la Suprema Corte censura l'uso di tale impostazione perché effettuata in violazione del vincolo rescissorio.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione per vizio di motivazione, il giudice di merito conserva un potere di rivalutazione dei fatti più ampio rispetto al rinvio conseguente a violazione di legge, ma non può comunque disattendere gli accertamenti e le premesse logico-giuridiche che costituiscono il fondamento della decisione rescindente.
- Il giudice di rinvio deve conformarsi non solo al principio di diritto formalmente enunciato dalla Corte di cassazione, ma anche al decisum sostanziale e ai punti già definiti come necessari alla decisione, senza riaprire questioni che siano state implicitamente o esplicitamente risolte nel giudizio di legittimità.
- Quando la Corte di cassazione abbia individuato un nesso causale decisivo tra un comportamento e il risultato lesivo, il giudice di rinvio non può neutralizzare tale accertamento spostando la decisione su un diverso profilo di responsabilità non compatibile con il dictum rescissorio.
- Nel giudizio di rinvio, la verifica dell'eventuale adempimento diligente della banca o di altro debitore deve partire dagli accertamenti già cristallizzati dalla sentenza rescindente; solo entro tale perimetro può essere svolta l'ulteriore indagine sui fatti e sulla responsabilità.
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