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Sentenza

Sentenza n. 11111/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento previa rimessione delle questioni esposte nei motivi di ricorso alla Corte Costituzionale e Corte di Giustizia, dei seguenti atti: a) Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14/12/2022, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Marche in data 14/12/2022, e dei relativi allegati; b) Decreto del Ministro della Salute e relativi allegati, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 6 luglio 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 216 del 15 settembre 2022; c) Decreto del Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022 con cui vengono adottate “Le linee guida propedeutiche all''''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015,2016,2017, 2018”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 251 del 26 ottobre 2022; nonché, per quanto occorrer possa d) della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute in data del 19 febbraio 2016; e) della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute in data del 21 aprile 2016; f) della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 luglio 2019, n. 22413; g) dell'Accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in data 7 novembre 2019 rep. atti n. 181/CSR e n. 182/CSR; h) degli atti dell'intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 14 settembre 2022; i) degli atti dell''intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e delle Province Autonome del 28 settembre 2022; l) della Determina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale – ASUR Marche n. 466 del 26/8/2019; m) della Determina del Direttore Generale Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti “Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi” di Ancona n° 708 del 21 agosto 2019; n) della Determina del Direttore Generale Azienda Ospedaliera Ospedali Riunti Marche Nord n° 481 del 22 agosto 2019; o) della Determina del Direttore Generale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico INRCA di Ancona n° 348 del 11 settembre 2019; p) di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e consequenziali a quelli impugnati, ancorché non conosciuti;

Giustizia amministrativa202307055

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, decreto regionale applicativo e ulteriori atti relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica tempestivamente trasposto in sede giurisdizionale a seguito di opposizione, il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 sulla certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano, il decreto applicativo della Regione Marche e ulteriori atti presupposti e applicativi. L'epigrafe dà conto della richiesta di annullamento e della prospettazione di questioni da rimettere alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia. Nel corso del giudizio è entrato in vigore l'art. 7, comma 1, del d.l. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. 118/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l'assolvimento degli obblighi delle aziende fornitrici mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali, stabilendo che il versamento integrale della quota ridotta estingue l'obbligazione e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli importi dovuti per tali annualità. Dagli atti risultava effettuato il versamento previsto dalla nuova disciplina.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la documentazione prodotta dimostrava l'avvenuto versamento dell'importo ridotto previsto dall'art. 7, comma 1, del d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025. In applicazione della disposizione sopravvenuta, il versamento della quota del 25 per cento ha estinto l'obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018 e ha determinato la cessazione della materia del contendere rispetto ai ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano. Le spese di lite sono state compensate fra tutte le parti, conformemente alla previsione legislativa.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ...

    Il versamento della quota ridotta del 25 per cento, effettuato entro il termine previsto, estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici per le annualità 2015-2018, preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli importi relativi a tali annualità e determina la cessazione della materia del contendere sui ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano.

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015, convertito con modificazioni dalla l. 125/2015

    La disposizione è richiamata quale base degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito con modificazioni dalla l. 125/2015

    La disposizione è richiamata con riferimento ai provvedimenti regionali e provinciali oggetto dei ricorsi e alla cessazione della materia del contendere prevista dalla disciplina sopravvenuta.

  • art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito con modificazioni dalla l. 56/2023

    La disposizione è richiamata dall'art. 7 del d.l. 95/2025 quale fonte degli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici.

Massime di principio

  • Quando una disciplina sopravvenuta prevede che il versamento di una quota ridotta dell'importo richiesto estingua l'obbligazione sostanziale e stabilisce espressamente la cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti relativi ai provvedimenti applicativi, il giudice amministrativo deve dichiarare cessata la materia del contendere qualora dagli atti risulti effettuato il versamento previsto.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche in relazione a un ricorso originariamente diretto all'annullamento di atti amministrativi, quando la normativa sopravvenuta e l'adempimento documentato abbiano eliminato definitivamente l'obbligazione controversa e ogni utilità concreta della decisione.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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