Sentenza del 20/01/2017 n. 1529 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sostenendo che l'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei terreni edificabili, prevista dall'art. 7 della legge n. 448 del 2001, sorge integralmente nell'anno 2002, anche quando il contribuente opta per il pagamento rateale. Il mancato versamento delle rate successive comporta quindi soltanto la perdita del beneficio della rateazione e può essere rilevato mediante controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, sulla base dei dati indicati nella dichiarazione dei redditi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che l'obbligazione tributaria fosse riferita integralmente all'anno 2002 e che le scadenze del 2003 e del 2004 riguardassero esclusivamente il pagamento rateale. Il mancato pagamento delle rate risultava direttamente dalla dichiarazione e poteva pertanto essere recuperato tramite controllo automatizzato, senza un ulteriore atto di accertamento. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario del contribuente. C.M. è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.025 euro, mentre le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 7
L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 settembre 2002.
L'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni matura integralmente nell'anno 2002. La rateizzazione costituisce un beneficio limitato alle modalità e ai tempi di pagamento e non trasforma le rate successive in obbligazioni riferite ad anni d'imposta diversi.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, comma 2, lett. f)
L'Amministrazione provvede a controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti.
Il controllo automatizzato consente di recuperare imposte dichiarate ma non versate, quando l'omissione emerge dal semplice confronto tra la dichiarazione e i dati dell'anagrafe tributaria, senza necessità di un accertamento sostanziale.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lett. a) e b), nel testo richiamato dalla legge n. 448 del 2001
La rivalutazione dei terreni incide sulla determinazione delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla loro cessione.
Massime di principio
- Quando un tributo matura integralmente in un determinato anno, la successiva rateizzazione riguarda normalmente soltanto il pagamento e non sposta l'imputazione dell'imposta agli anni delle singole rate.
- Se il contribuente sceglie il pagamento rateale nella dichiarazione, tale scelta rende conoscibili all'Amministrazione anche le successive scadenze e, di regola, non è revocabile unilateralmente.
- Il mancato pagamento di rate relative a un'imposta già dichiarata può essere contestato mediante controllo automatizzato quando l'omissione risulta direttamente dai dati dichiarativi e dall'anagrafe tributaria.
- Il controllo automatizzato è adeguato per irregolarità meramente formali o aritmetiche, come il raffronto tra importi dichiarati e versamenti effettuati; non richiede un nuovo accertamento quando l'imposta è certa, liquida e non controversa.
- La perdita della rateazione per mancato pagamento può rendere esigibile l'importo dovuto secondo la disciplina applicabile, ma occorre verificare caso per caso eventuali norme speciali, proroghe, ravvedimenti o cause di decadenza.
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