Cassazione Penale, Sentenza n. 37655/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Genova che li aveva condannati per truffa aggravata in concorso e aveva riconosciuto la responsabilità amministrativa delle loro società ai sensi del d.lgs. 231/2001, nonché disposto confisca per equivalente dell'intero contributo pubblico erogato. La ricostruzione dell'accusa si fondava su una clausola contrattuale che prevedeva, in caso di finanziamento ministeriale insufficiente, la successiva emissione di note di credito da parte dei soggetti attuatori in favore del beneficiario, con omissione di comunicazione al Ministero, e sul fatto che ciò avrebbe indotto il Ministero a erogare un contributo superiore rispetto a quello spettante. I ricorrenti deducevano molteplici censure: inesistenza del dolo e della falsità dei costi rendicontati (i costi sarebbero stati effettivamente sostenuti e la restituzione era una rinuncia al margine contrattualmente prevista), illecito amministrativo della società non provato per mancanza di vantaggio/ interesse dell'ente, eccessiva e ingiustificata confisca per equivalente (si sarebbe dovuto confiscare solo il profitto illecito netto circa 38.858,10 euro), vizi procedurali dell'appello del pubblico ministero (art. 581 c.p.p.), omissione dell'esame dell'imputato in caso di overturning, questioni di prescrizione e contestazioni sull'estinzione della responsabilità dell'ente per cancellazione dal registro delle imprese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi in larga parte: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti dei tre imputati (Barnaba, Alfieri, Quintaiè) ritenendo che la condotta, pur realizzando un indebito vantaggio per il beneficiario, si inquadri nella fattispecie meno grave prevista dall'art. 316-ter c.p. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) e non nella truffa aggravata; in conseguenza di tale riclassificazione la vicenda è andata incontro a prescrizione (termini maturati nell'agosto 2022), con annullamento penale senza rinvio. La Cassazione ha inoltre ritenuto inesauriente la motivazione della Corte d'appello circa la responsabilità amministrativa delle società (Vela Consulting e Consorzio Conftrasporto Service) e ha annullato con rinvio le statuizioni di responsabilità ex d.lgs. 231/2001 nei confronti di tali enti e della Cooperativa Paratori, demandando alla Corte d'appello di Genova la rivalutazione del requisito dell'interesse/vantaggio per gli enti. Quanto alla confisca, la Suprema Corte ha ritenuto che debba essere ridotta all'importo del profitto illecito effettivamente conseguito, fissandola in euro 38.858,10 (anziché l'intero contributo di circa 176.000 euro). Inoltre la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della Cooperativa Paratori sottoscritto da difensore non abilitato e ha affermato che la cancellazione della società dal registro non estingue automaticamente la responsabilità ai sensi del d.lgs. 231/2001.
Norme richiamate
art. 640 c.p. (truffa)
La Corte ha valutato che mancassero gli elementi tipici della truffa aggravata perché l'elemento artificioso e l'induzione in errore del pubblico erogatore non erano stati posti in essere mediante una rappresentazione apparente di una realtà materiale diversa al momento dell'erogazione, ma con un meccanismo successivo di restituzione; perciò la fattispecie è stata considerata non interamente integrata
art. 640-bis c.p. (truffa aggravata ai danni dello Stato)
Richiamata nella discussione ma sostituita dalla Corte con una qualificazione meno grave; la Suprema Corte ha ritenuto non sussistente la tipicità della truffa aggravata contestata
art. 316-ter c.p. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)
La Corte ha ritenuto configurabile questa fattispecie residuale, perché l'illecito si è realizzato tramite omissione successiva alla rendicontazione (mancata comunicazione delle note di credito) e non attraverso un artificio idoneo a trarre in errore il pubblico nella fase dell'erogazione; perciò è stata riconosciuta la natura omissiva e residuale dell'illecito
d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (responsabilità amministrativa degli enti), art. 5 e art. 24
La Corte ha ribadito che per imputare la responsabilità all'ente occorre prova del reato presupposto, dell'inserimento soggettivo del curriculm nella compagine e soprattutto dell'interesse o vantaggio dell'ente. La motivazione dell'appello era ritenuta insufficiente a dimostrare il vantaggio per gli enti, così da imporre il rinvio per nuova valutazione
art. 322-ter c.p. (confisca)
La Corte ha richiamato il principio che la confisca per equivalente deve essere proporzionata al profitto illecito. Nel caso l'ammontare della confisca è stato ridotto all'effettiva indebita percezione (circa 38.858,10 euro) invece dell'intero contributo erogato
art. 581 c.p.p. (impugnazione del pubblico ministero)
La Corte ha ritenuto ammissibile l'appello del pubblico ministero nonostante le contestazioni circa la presunta genericità, perché l'atto consentiva di comprendere le ragioni dell'impugnazione
art. 603 c.p.p. (rinnovazione dell'istruttoria in appello)
La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'obbligo di esame dell'imputato in appello non è automatico quando la riforma sia basata su nuova valutazione giuridica di documenti; l'esame è necessario solo se la rinnovazione riguarda valutazione di dichiarazioni decisive già rese in primo grado
art. 613 c.p.p. (sottoscrizione dell'atto di ricorso)
Applicato per dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalla Cooperativa Paratori perché sottoscritto da difensore non iscritto all'albo speciale della Cassazione
Massime di principio
- Quando la rendicontazione a un ente pubblico viene successivamente rettificata tramite note di credito concordate tra le parti ma non comunicate all'ente erogatore, il comportamento è spesso qualificabile come indebita percezione di erogazioni (art. 316-ter c.p.) piuttosto che come truffa, se il meccanismo illecito si è concretizzato con omissioni successive e non con artifici che hanno indotto il pubblico in errore al momento dell'erogazione
- Per attribuire la responsabilità amministrativa a un ente ai sensi del d.lgs. 231/2001 è necessario provare non solo il reato presupposto ma anche l'esistenza di un interesse o vantaggio concreto e un collegamento teleologico tra l'azione della persona fisica e l'interesse dell'ente; la semplice mera partecipazione o la qualifica di legale rappresentante non basta senza adeguata motivazione
- La confisca per equivalente deve essere parametrata al profitto illecito effettivamente conseguito e non automaticamente all'intero importo dell'erogazione pubblica: il giudice deve motivare la misura in rapporto al vantaggio effettivo derivato dall'illecito
- Le impugnazioni del pubblico ministero devono essere sufficientemente leggibili e comprensibili nel loro atto di appello; tuttavia la Corte di legittimità può ritenere ammissibile un atto sintetico se consente di comprendere le ragioni dell'impugnazione
- La necessità di esaminare l'imputato in appello in caso di riforma peggiorativa dipende dal ruolo probatorio delle dichiarazioni rese in primo grado: se la riforma è basata su nuova valutazione giuridica di prove documentali, l'esame dell'imputato non è obbligatorio; se invece si rinnovano valutazioni su dichiarazioni decisive già rese, l'esame può essere necessario per garantire il diritto di difesa
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese non estingue automaticamente la responsabilità amministrativa per reati commessi anteriormente; la questione va valutata caso per caso e secondo la normativa e la giurisprudenza applicabile
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