Cassazione Civile, Ordinanza n. 32820/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria ha impugnato la decisione della commissione tributaria regionale che aveva riconosciuto, in favore della contribuente residente in area colpita dal sisma abruzzese del 6 aprile 2009, l'applicabilità della riduzione al 40% prevista dall'art. 33, comma 28, della l. n. 183/2011 anche a tributi oggetto di avviso di accertamento notificato nel 2013, sebbene riferito all'anno d'imposta 2008. La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'ufficio aveva rideterminato il reddito imponibile per asserita incongruenza tra redditi dichiarati e beni posseduti. La contribuente aveva chiesto l'annullamento dell'atto e, in subordine, il riconoscimento di detrazioni e del beneficio sisma; alcune detrazioni erano poi state riconosciute in autotutela. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 33, comma 28, l. n. 183/2011, sostenendo che la riduzione al 40% si applicherebbe solo ai tributi già dovuti e scaduti nel periodo di sospensione 6 aprile 2009-30 giugno 2010, e non anche alle imposte successivamente accertate dall'amministrazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando l'interpretazione della CTR. Ha ritenuto che la riduzione al 40% dell'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo prevista dall'art. 33, comma 28, della l. n. 183/2011, quale misura agevolativa connessa al sisma abruzzese, non sia limitata ai soli tributi dichiarati e sospesi, ma si applichi anche ai tributi oggetto di successivo accertamento, purché ricorrano gli altri presupposti di legge. La Corte ha valorizzato il tenore letterale della norma, privo di distinzioni sul momento dell'accertamento, e la sua ratio agevolatrice, evidenziando che l'interpretazione restrittiva produrrebbe effetti irragionevoli e discriminatori. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese; non è stato disposto l'ulteriore contributo unificato in quanto l'Agenzia delle Entrate è amministrazione dello Stato soggetta a prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 33, comma 28, l. n. 183/2011
"L'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento"
La riduzione al 40% opera come misura agevolativa connessa al sisma abruzzese e si applica non solo ai tributi dichiarati e sospesi, ma anche a quelli accertati successivamente, poiché la norma non distingue in base al momento dell'accertamento.
art. 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, d.l. n. 78/2010
Richiamato come disciplina della ripresa della riscossione dei tributi sospesi a seguito del sisma, cui si coordina la disposizione agevolativa dell'art. 33, comma 28, l. n. 183/2011.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Norma invocata come parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione e falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
La Corte esclude la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, in quanto amministrazione dello Stato soggetta a prenotazione a debito.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Richiamato in relazione all'introduzione dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002.
artt. 23, 53 e 3 Cost.
Evocati a sostegno dell'interpretazione non restrittiva della norma, per evitare effetti irragionevoli e discriminatori in contrasto con i principi di proporzionalità impositiva e uguaglianza.
Massime di principio
- Quando una disposizione fiscale agevolativa collegata a una sospensione per evento calamitoso stabilisce la riduzione dell'ammontare dovuto per ciascun tributo senza distinguere tra imposte dichiarate e imposte accertate, l'agevolazione si applica anche ai tributi oggetto di accertamento successivo, se riferiti al medesimo presupposto impositivo e ricompresi nei requisiti temporali e soggettivi previsti dalla norma.
- L'interpretazione delle norme agevolative deve essere guidata dal dato letterale e dalla ratio della disciplina; non è consentito introdurre limitazioni non espressamente previste quando esse determinerebbero trattamenti irragionevolmente differenziati tra contribuenti nella medesima situazione sostanziale.
- Un'interpretazione che faccia dipendere il beneficio fiscale dal solo momento in cui l'amministrazione procede all'accertamento è inammissibile se espone la fruizione dell'agevolazione a fattori meramente casuali o alla tempistica dell'azione amministrativa, con possibile violazione dei principi di uguaglianza e capacità contributiva.
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