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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/107

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/107 della Commissione, del 12 gennaio 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Jajca izpod Kamniških planin» (IGP)]

Normativa europea32018R0107

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione della denominazione "Jajca izpod Kamniških planin" come indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione rileva che la domanda presentata dalla Slovenia era stata pubblicata e che non erano pervenute opposizioni nei termini previsti. L’atto ha efficacia generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Iscrizione nel registro UE della denominazione geografica protetta "Jajca izpod Kamniških planin" come IGP per uova di una specifica classe di prodotti animali.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a livello dell’Unione europea e riguarda la registrazione, nel registro delle DOP e delle IGP, della denominazione slovena "Jajca izpod Kamniških planin". L’iscrizione concerne un prodotto agricolo/alimentare rientrante nella classe 1.4 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia "altri prodotti di origine animale"; nel caso concreto si tratta di uova. La disciplina produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile. Non contiene esclusioni specifiche ulteriori.

Registrazione della IGP "Jajca izpod Kamniških planin"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/107 della Commissione dà attuazione alla procedura di registrazione prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 per i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. L’atto registra la denominazione slovena "Jajca izpod Kamniških planin" come indicazione geografica protetta, in assenza di opposizioni alla domanda pubblicata.

Contesto procedurale

La Commissione richiama nei considerando che la domanda di registrazione presentata dalla Slovenia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la registrazione viene disposta senza ulteriori passaggi contenziosi.

Oggetto della registrazione e classificazione del prodotto

L’articolo 1 prevede la registrazione della denominazione "Jajca izpod Kamniških planin" (IGP). La denominazione è attribuita a un prodotto rientrante nella classe 1.4 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, cioè "altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)"; il riferimento sostanziale è quindi alle uova.

Effetti giuridici e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico degli atti di esecuzione della Commissione, il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della denominazione

L’articolo 1 registra nel registro UE la denominazione "Jajca izpod Kamniških planin" come IGP. La denominazione è classificata nella classe 1.4 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativa ad altri prodotti di origine animale, con riferimento nel caso di specie alle uova.

Presupposti procedurali della registrazione

Nei considerando si precisa che la domanda slovena era stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che, non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la denominazione doveva essere registrata.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaqualità dei prodotti agroalimentariindicazioni geograficheregistri europei

Testo integrale

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