Regolamento (UE) 2018/53
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/53 del Consiglio, del 12 gennaio 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna il regime sanzionatorio UE nei confronti della Corea del Nord, inserendo quattro navi nell’elenco delle unità soggette a misure restrittive. La modifica deriva dalla designazione effettuata dal comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in applicazione della risoluzione 2375 (2017). Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica l’elenco delle navi soggette a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea, aggiungendo quattro unità all’allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi inserite nell’allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509 relativo alle misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea. L’effetto operativo riguarda gli operatori dell’Unione che trattano con tali navi, nonché le autorità competenti degli Stati membri chiamate ad applicare le misure restrittive. Non introduce un ambito materiale autonomo diverso da quello del regolamento base, ma aggiorna l’elenco delle unità soggette a restrizioni mediante inclusione di quattro navi specificamente identificate. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dalla data di entrata in vigore.
Modifica dell’elenco delle navi soggette a misure restrittive nei confronti della RPDC
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/53 del Consiglio interviene sul regolamento (UE) 2017/1509, che disciplina le misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea. La finalità è dare attuazione, nell’ordinamento dell’Unione, alla designazione di quattro navi effettuata in sede ONU dal comitato istituito ai sensi della risoluzione 1718 (2006), in collegamento con la risoluzione 2375 (2017).
Contesto e presupposto internazionale
Il regolamento si fonda sulla constatazione che, il 28 dicembre 2017, il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha designato quattro navi ai sensi del paragrafo 6 della risoluzione 2375 (2017). Alla luce di tale atto, il Consiglio ritiene opportuno aggiornare l’allegato XIV del regolamento base 2017/1509.
Oggetto della modifica normativa
L’articolo 1 modifica l’allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509, che contiene l’elenco delle navi soggette a misure restrittive. Nell’elenco vengono aggiunte quattro navi, identificate come segue:
- BILLIONS NO. 18, IMO 9191773;
- UL JI BONG 6, IMO 9114555;
- RUNG RA 2, IMO 9020534;
- RYE SONG GANG 1, IMO 7389704.
Effetti pratici per operatori e autorità
La modifica incide sul regime restrittivo applicabile alle navi incluse nell’allegato XIV del regolamento 2017/1509. Per gli operatori economici e per gli intermediari del settore marittimo ciò comporta l’obbligo di verificare la presenza delle navi negli elenchi sanzionatori UE prima di porre in essere operazioni commerciali, logistiche o finanziarie ad esse riferibili, nei limiti del regolamento base.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la sua natura di atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509, conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. Vengono aggiunte all’elenco delle navi soggette a misure restrittive quattro unità: BILLIONS NO. 18 (IMO 9191773), UL JI BONG 6 (IMO 9114555), RUNG RA 2 (IMO 9020534) e RYE SONG GANG 1 (IMO 7389704).
Base internazionale della modifica
Nei considerando si richiama la decisione del 28 dicembre 2017 del comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito ai sensi della risoluzione 1718 (2006), che ha designato quattro navi ai sensi del paragrafo 6 della risoluzione 2375 (2017). Tale designazione costituisce il presupposto per l’aggiornamento dell’elenco UE.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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