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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/49

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/49 della Commissione, dell'11 gennaio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio a seguito di un riesame relativo a un «nuovo esportatore» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32018R0049

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento riconosce a Look Design System SA, produttore esportatore tunisino di biciclette, lo status di nuovo esportatore e concede un’esenzione dalle misure antidumping estese sulle biciclette. A seguito del riesame, la Commissione conclude che l’impresa soddisfa le condizioni previste dal regolamento di base e non risulta coinvolta in pratiche di elusione o in collegamenti rilevanti con produttori cinesi. Di conseguenza, le importazioni del prodotto fabbricato da tale società cessano di essere soggette alla registrazione disposta nel corso del riesame, senza riscossione retroattiva dei dazi.

Esenzione dalle misure antidumping estese per le biciclette esportate dalla Tunisia da parte di Look Design System SA, con modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di biciclette e altri velocipedi senza motore, classificati ai codici NC ex 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712003010 e 8712007091), spediti dalla Tunisia e fabbricati da Look Design System SA. Il regolamento interviene nell’ambito delle misure antidumping già estese alle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e alle importazioni spedite da taluni paesi terzi; riguarda esclusivamente il riesame relativo a un nuovo esportatore e l’esenzione del richiedente dalle misure estese. Restano fermi, salvo diversa previsione, gli ordinari dazi doganali e le altre norme vigenti in materia doganale.

Esenzione antidumping per Look Design System SA (Tunisia)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/49 della Commissione interviene nel quadro delle misure antidumping sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, estese anche alle importazioni di biciclette spedite dalla Tunisia. L’atto adotta le conclusioni di un riesame relativo a un nuovo esportatore e riconosce a Look Design System SA, società tunisina, l’esenzione dalle misure estese.

Contesto normativo e misure pregresse

Il testo richiama le misure antidumping definitive istituite sulle biciclette originarie della RPC e, in particolare, il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio, che ha esteso tali misure alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dalla loro origine dichiarata. Richiama inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2017/777, con cui la Commissione ha aperto il riesame nei confronti di Look Design System SA e ha disposto la registrazione delle importazioni interessate.

Oggetto del riesame e ambito materiale

Il prodotto interessato è costituito da biciclette e altri velocipedi senza motore, compresi i furgoncini a triciclo ma esclusi gli unicicli o monocicli, classificati ai codici NC ex 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712003010 e 8712007091). Il riesame riguarda le importazioni in Unione di tali prodotti spediti dalla Tunisia e fabbricati da Look Design System SA.

Valutazione dello status di nuovo esportatore

La Commissione verifica le tre condizioni previste dall’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036:

  • assenza di esportazioni del prodotto durante il periodo di riferimento iniziale (1° settembre 2011 - 31 agosto 2012);
  • assenza di collegamenti, diretti o indiretti, con produttori esportatori tunisini soggetti alle misure estese;
  • avvio delle esportazioni verso l’Unione solo dopo il periodo di riferimento iniziale.

Sulla base delle verifiche documentali e della visita di verifica, la Commissione conclude che Look Design System SA deve essere considerata un "nuovo esportatore".

Esame dell’eventuale elusione e applicazione del test 60/40

Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione esamina le fonti delle materie prime e i costi di produzione per verificare se il richiedente abbia partecipato a operazioni di assemblaggio volte a eludere le misure. Dall’inchiesta emerge che le biciclette esportate nell’Unione nel periodo di riferimento non comprendevano parti di biciclette provenienti dalla RPC in misura rilevante; il valore delle parti di origine cinese è risultato inferiore al 60% del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato.

Poiché il test del 60/40 è superato, non è necessario verificare ulteriormente:

  • se il valore aggiunto nell’assemblaggio o completamento sia superiore al 25% del costo di produzione;
  • se gli effetti riparatori del dazio siano indeboliti in termini di prezzi e/o quantità;
  • se vi siano ulteriori elementi di prova di dumping ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera c).

Conclusioni della Commissione e conseguenze operative

La Commissione non rileva elementi di prova che il richiedente acquisti biciclette provenienti dalla RPC o che trasbordi nell’Unione biciclette prodotte in Cina. Ne deriva che Look Design System SA è un effettivo produttore di biciclette, non collegato ad alcun produttore di biciclette situato nella RPC, e pertanto merita l’esenzione dalle misure estese.

In conseguenza di tale esito, la registrazione delle importazioni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/777 deve cessare senza riscossione retroattiva dei dazi antidumping.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013

L’articolo 1 del regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 inserendo Look Design System nella tabella dei produttori della Tunisia, con indirizzo Route de Tunis Km6 - BP 18, 8020 Soliman, Tunisia, e codice addizionale TARIC C206. Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato dalla società, senza riscossione retroattiva dei dazi.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Contesto delle misure antidumping esistenti

Richiama le misure antidumping definitive sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e la loro estensione, tra l’altro, alle importazioni di biciclette spedite dalla Tunisia ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013. Ricorda inoltre il successivo regolamento di esecuzione (UE) 2017/777 che ha aperto il riesame relativo al richiedente e ha disposto la registrazione delle importazioni interessate.

Apertura e oggetto del riesame relativo a nuovo esportatore

Il riesame è stato avviato su domanda presentata il 13 settembre 2016 da Look Design System SA, produttore esportatore tunisino, che ha dichiarato di non essere collegato a esportatori o produttori soggetti alle misure, di non aver esportato nel periodo di riferimento iniziale (1° settembre 2011 - 31 agosto 2012) e di non aver eluso le misure. La Commissione ha verificato il materiale probatorio e ha effettuato una visita di verifica presso la sede del richiedente in Turchia.

Periodo di riferimento e periodo dell’inchiesta

Il periodo di riferimento per valutare la posizione del richiedente va dal 1° aprile 2016 al 31 marzo 2017. Il periodo dell’inchiesta utile per valutare gli effetti riparatori delle misure va dal 1° gennaio 2011 al 31 marzo 2017.

Riconoscimento dello status di nuovo esportatore

La Commissione accerta il soddisfacimento delle tre condizioni dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036: assenza di esportazioni del prodotto nel periodo di riferimento iniziale, assenza di collegamenti diretti o indiretti con produttori esportatori tunisini soggetti alle misure estese e inizio delle esportazioni verso l’Unione solo dopo tale periodo. La società è quindi considerata un nuovo esportatore.

Esenzione dalle misure estese e test del 60/40

La Commissione esamina le fonti delle materie prime e i costi di produzione per verificare eventuali operazioni di assemblaggio ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. Constata che le biciclette esportate non contengono parti di origine cinese in misura tale da superare il test del 60/40, poiché il valore delle parti provenienti dalla RPC è inferiore al 60% del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato. Non è quindi necessario esaminare ulteriormente il criterio del valore aggiunto superiore al 25%, né gli effetti riparatori del dazio o l’esistenza di dumping ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera c).

Assenza di elementi di elusione o collegamento con la RPC

Non emergono elementi di prova che il richiedente acquisti biciclette provenienti dalla RPC o trasbordi nell’Unione biciclette prodotte in Cina. La Commissione conclude pertanto che il richiedente è un effettivo produttore di biciclette e non è collegato ad alcun produttore di biciclette situato nella RPC, con conseguente esenzione dalle misure estese.

Cessazione della registrazione delle importazioni

In conseguenza delle conclusioni favorevoli al richiedente, la registrazione delle importazioni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/777 deve cessare senza riscossione retroattiva dei dazi antidumping.

Modifica del regolamento n. 501/2013

All’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 viene inserito, nella tabella relativa ai produttori della Tunisia, il nome di Look Design System, con indirizzo Route de Tunis Km6 - BP 18, 8020 Soliman, Tunisia, e codice addizionale TARIC C206. Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della Tunisia fabbricato da tale società senza recupero retroattivo dei dazi.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialeunione doganaledifesa commerciale

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