Regolamento (UE) 2018/48
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/48 della Commissione, dell'11 gennaio 2018, recante iscrizione di un nome nel registro delle specialità tradizionali garantite [Suikerstroop (STG)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento registra "Suikerstroop" come specialità tradizionale garantita ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. La registrazione avviene dopo la procedura di opposizione e le consultazioni con Finlandia e Danimarca, senza che sia stato raggiunto un accordo. Il nome deve essere accompagnato dalla menzione "fatto secondo la tradizione dei Paesi Bassi" e il disciplinare consolidato è allegato al regolamento.
Iscrizione del nome "Suikerstroop" nel registro delle specialità tradizionali garantite (STG) e definizione delle relative condizioni d’uso.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica al nome "Suikerstroop" quale specialità tradizionale garantita registrata a livello dell’Unione, con effetto diretto in tutti gli Stati membri. Riguarda i prodotti della classe 2.3 "Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria" e disciplina, in particolare, l’uso del nome in combinazione con l’affermazione obbligatoria "fatto secondo la tradizione dei Paesi Bassi". È rilevante per gli operatori che producono, commercializzano o controllano tale prodotto; non impedisce l’uso dei termini generici "zucchero" o "sciroppo di zucchero" né dei nomi tradotti usati in altri mercati nazionali, purché non identici al nome registrato.
Suikerstroop (STG)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/48 della Commissione iscrive il nome "Suikerstroop" nel registro delle specialità tradizionali garantite, ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. La registrazione segue una procedura contenziosa con opposizioni presentate da Finlandia e Danimarca e successivi tentativi di consultazione, conclusi senza accordo. La Commissione prende atto dell’esito delle consultazioni e approva la registrazione con una tutela limitata al nome accompagnato dall’affermazione relativa alla tradizione dei Paesi Bassi.
Contesto procedurale e opposizioni
La domanda di registrazione del nome "Suikerstroop" era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a seguito della domanda presentata dai Paesi Bassi. Sono state ricevute opposizioni da Finlandia, Danimarca e dalla società Nordic Sugar AB; tuttavia, la procedura di opposizione basata sulla notifica presentata direttamente dalla società alla Commissione non è stata avviata, poiché, secondo l’articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, l’opposizione doveva essere presentata allo Stato membro competente.
Le dichiarazioni motivate di opposizione di Finlandia e Danimarca sono state ritenute ricevibili ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (UE) n. 1151/2012. Successivamente, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 3, la Commissione ha invitato i Paesi Bassi e ciascuno degli Stati opponenti ad avviare consultazioni per tre mesi; su richiesta dei Paesi Bassi, il termine è stato prorogato fino al 19 giugno 2015. Poiché non è stato raggiunto alcun accordo, la Commissione ha deciso sulla registrazione tenendo conto dell’esito delle consultazioni.
Valutazione della Commissione sui motivi di opposizione
Le opposizioni contestavano, in sintesi, che il nome non fosse specifico, che la denominazione fosse già usata per prodotti analoghi in vari mercati e che le caratteristiche e il metodo di produzione non fossero unici. La Commissione respinge tali obiezioni e chiarisce che il regolamento (UE) n. 1151/2012 non richiede, per le STG, il requisito di "specificità" nel senso previsto dal previgente regolamento (CE) n. 509/2006. È invece sufficiente che il nome sia stato usato tradizionalmente per il prodotto specifico o che designi il carattere tradizionale o la specificità del prodotto.
Secondo la Commissione, "Suikerstroop" è un nome usato da tempi remoti per indicare quello specifico prodotto e ne designa la specificità: uno sciroppo ottenuto dal liquido residuo della lavorazione dello zucchero di barbabietola o di canna. Il prodotto è inoltre considerato chiaramente individuabile per caratteristiche e metodo di produzione, e il suo disciplinare è ritenuto conforme all’articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, poiché il metodo di produzione corrisponde a una pratica tradizionale e gli ingredienti sono quelli tradizionalmente impiegati.
Menzione obbligatoria e limiti della tutela
Un punto centrale della decisione riguarda il punto 3.1 del disciplinare, in cui era prevista la dicitura "Traditioneel Nederlands product". La Commissione considera tale formulazione non conforme all’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012 e la sostituisce con l’espressione "fatto secondo la tradizione dei Paesi Bassi". Le autorità olandesi hanno accettato che la modifica fosse inserita nel disciplinare da ripubblicare a titolo informativo.
La Commissione precisa inoltre che, benché esistano prodotti simili commercializzati in altri Stati membri con nomi che, nelle rispettive lingue, corrispondono a "sciroppo di zucchero", tali denominazioni non sono "identiche" a "Suikerstroop" perché sono espresse in lingue diverse. Inoltre, il nome registrato non è protetto in assoluto, ma solo in combinazione con l’affermazione relativa alla tradizione dei Paesi Bassi. Ne consegue che i nomi usati nei mercati danese, svedese, finlandese, tedesco e baltico possono continuare a essere utilizzati, non essendo considerati imitazioni o evocazioni del nome registrato. Resta altresì impregiudicato l’uso dei termini comuni "zucchero" e "sciroppo di zucchero".
Contenuto del disciplinare: definizione, composizione e caratteristiche del prodotto
L’allegato riporta il disciplinare consolidato. "Suikerstroop" è definito come il liquido sciropposo ottenuto dal liquido di cottura della barbabietola da zucchero o della canna da zucchero, previa eliminazione dello zucchero cristallizzato. Il prodotto deve presentare un tenore minimo di estratto dell’80 %, un contenuto massimo di ceneri del 4 % e un fattore di purezza apparente minimo del 73 %.
Le caratteristiche indicate comprendono:
- colore scuro espresso in unità ICUMSA, con valore indicativo 2 000 - 30 000 IU;
- valore Brix minimo di 79°;
- zuccheri totali minimi pari al 70 %.
Dal punto di vista fisico, il prodotto è descritto come un liquido appiccicoso, denso, poco fluido, di colore marrone scuro e consistenza sciropposa. Sul piano chimico, presenta un elevato contenuto zuccherino e, sul piano organolettico, un gusto dolce-salato, lievemente amarognolo, dovuto rispettivamente all’elevato tenore di zuccheri e alla presenza di sali minerali ed altri elementi solubili provenienti dalla materia prima.
Metodo di ottenimento
Il disciplinare descrive un processo produttivo articolato. La materia prima è lo sciroppo residuo della lavorazione dello zucchero di barbabietola o di canna, dopo l’estrazione dello zucchero cristallizzato. Tale sciroppo residuo, indicato come "sciroppo-B", viene purificato tramite trattamento con carbone attivo e filtraggio, quindi miscelato con una soluzione zuccherina e/o con sciroppo di zucchero invertito per raggiungere i parametri richiesti. La massa omogenea viene poi evaporata sotto vuoto fino al valore Brix desiderato e infine travasata in serbatoi di conservazione.
Tradizionalità del prodotto
La domanda si fonda sulla tradizionalità del metodo di produzione e della composizione. Il testo ricostruisce la storia del prodotto dal XVII secolo, indicando che in origine era prodotto manualmente e che dal 1908 la produzione è divenuta industriale, pur restando sostanzialmente invariata. Si richiama anche una normativa olandese del 1977, il Suiker- en stroopbesluit (Warenwet), che descriveva caratteristiche sostanzialmente coincidenti con quelle odierne.
Il disciplinare valorizza inoltre l’uso tradizionale del prodotto in piatti e ricette tipiche olandesi, citando esempi storici di impiego in dolci e piatti regionali. La Commissione ritiene che tali elementi confermino il carattere tradizionale richiesto per la registrazione come STG.
Controlli e autorità competente
Il disciplinare individua come organismo responsabile dei controlli la Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), autorità pubblica con sede a Utrecht. Alla NVWA spetta verificare il rispetto dei requisiti del disciplinare. È previsto almeno un controllo amministrativo annuale a campione presso il produttore, con verifica dei dati relativi a colore, valore oBrix e tenore di zuccheri totali, che il produttore deve misurare e controllare per ogni lotto.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Registrazione della STG
L’articolo 1 dispone la registrazione del nome "Suikerstroop" come STG. Il prodotto è classificato nella classe 2.3 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Denominazione protetta e menzione obbligatoria
L’articolo 2 stabilisce che il nome registrato deve essere accompagnato dall’affermazione "fatto secondo la tradizione dei Paesi Bassi". Il disciplinare consolidato è contenuto nell’allegato.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Esito della procedura di opposizione
Nei considerando si dà atto delle opposizioni di Finlandia e Danimarca, ritenute ricevibili ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (UE) n. 1151/2012, e delle consultazioni avviate ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 3, senza raggiungimento di un accordo entro il termine prorogato al 19 giugno 2015.
Motivi di ammissibilità della registrazione
La Commissione conclude che il nome è utilizzato tradizionalmente per designare il prodotto specifico e che il prodotto è identificabile e riconoscibile. Viene chiarito che il regolamento (UE) n. 1151/2012 non richiede che una STG sia "specifica" in senso stretto, ma che il nome sia tradizionale o designi il carattere tradizionale o la specificità del prodotto.
Modifiche al disciplinare e limitazioni della tutela
È precisato che la formula originaria del disciplinare sul riferimento a "prodotto tradizionale neerlandese" non era conforme all’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012 ed è sostituita da "fatto secondo la tradizione dei Paesi Bassi". È inoltre eliminata la frase del disciplinare secondo cui non esistono altri prodotti con la medesima denominazione o denominazioni simili.
Controllo ufficiale
Il disciplinare indica come organismo di controllo la Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), autorità pubblica con il compito di verificare il rispetto dei requisiti del disciplinare. È previsto almeno un controllo amministrativo annuale a campione presso il produttore sui dati relativi a colore, valore oBrix e tenore di zuccheri totali.
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