Regolamento (UE) 2018/111
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/111 della Commissione, del 12 gennaio 2018, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Bayerisches Rindfleisch»/«Rindfleisch aus Bayern» (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della IGP "Bayerisches Rindfleisch"/"Rindfleisch aus Bayern". La Commissione ha esaminato la richiesta della Germania, ha pubblicato la domanda di modifica perché non si trattava di una modifica minore e, non essendo stata presentata alcuna opposizione, ha adottato l’approvazione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della IGP "Bayerisches Rindfleisch"/"Rindfleisch aus Bayern"
Ambito di applicazione
Si applica alla denominazione geografica protetta "Bayerisches Rindfleisch"/"Rindfleisch aus Bayern" iscritta nel registro delle DOP e IGP ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Riguarda la modifica del disciplinare presentata dalla Germania e pubblicata per opposizione, con efficacia in tutti gli Stati membri dell’Unione europea dopo l’entrata in vigore del regolamento. Non contiene esclusioni o regimi derogatori ulteriori.
Approvazione della modifica del disciplinare della IGP "Bayerisches Rindfleisch"/"Rindfleisch aus Bayern"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/111 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare relativo alla denominazione protetta "Bayerisches Rindfleisch"/"Rindfleisch aus Bayern". L’atto si inserisce nella procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 per le indicazioni geografiche protette e prende atto dell’assenza di opposizioni alla modifica pubblicata.
Contesto procedurale
La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Germania in relazione alla modifica del disciplinare della IGP, già registrata con il regolamento (UE) n. 273/2011 della Commissione. Poiché la modifica non era qualificabile come minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la proposta è stata sottoposta a pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a).
Assenza di opposizioni e approvazione
Nel periodo previsto non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In conseguenza di ciò, la Commissione ha approvato la modifica del disciplinare pubblicata, rendendo efficace l’aggiornamento della documentazione tecnica della IGP.
Effetti giuridici
L’articolo 1 dispone l’approvazione della modifica del disciplinare. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Approvazione della modifica del disciplinare
È approvata la modifica del disciplinare, già pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, relativa alla denominazione "Bayerisches Rindfleisch"/"Rindfleisch aus Bayern" (IGP).
Base giuridica e procedimento di esame
La Commissione interviene sulla base del regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare dell’articolo 52, paragrafo 2. La domanda della Germania è stata esaminata ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, e, trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a).
Mancanza di opposizioni
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare è stata approvata senza ulteriori passaggi procedurali.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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