Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2018/111

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/111 della Commissione, del 12 gennaio 2018, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Bayerisches Rindfleisch»/«Rindfleisch aus Bayern» (IGP)]

Normativa europea32018R0111

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della IGP "Bayerisches Rindfleisch"/"Rindfleisch aus Bayern". La Commissione ha esaminato la richiesta della Germania, ha pubblicato la domanda di modifica perché non si trattava di una modifica minore e, non essendo stata presentata alcuna opposizione, ha adottato l’approvazione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della IGP "Bayerisches Rindfleisch"/"Rindfleisch aus Bayern"

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione geografica protetta "Bayerisches Rindfleisch"/"Rindfleisch aus Bayern" iscritta nel registro delle DOP e IGP ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Riguarda la modifica del disciplinare presentata dalla Germania e pubblicata per opposizione, con efficacia in tutti gli Stati membri dell’Unione europea dopo l’entrata in vigore del regolamento. Non contiene esclusioni o regimi derogatori ulteriori.

Approvazione della modifica del disciplinare della IGP "Bayerisches Rindfleisch"/"Rindfleisch aus Bayern"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/111 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare relativo alla denominazione protetta "Bayerisches Rindfleisch"/"Rindfleisch aus Bayern". L’atto si inserisce nella procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 per le indicazioni geografiche protette e prende atto dell’assenza di opposizioni alla modifica pubblicata.

Contesto procedurale

La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Germania in relazione alla modifica del disciplinare della IGP, già registrata con il regolamento (UE) n. 273/2011 della Commissione. Poiché la modifica non era qualificabile come minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la proposta è stata sottoposta a pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a).

Assenza di opposizioni e approvazione

Nel periodo previsto non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In conseguenza di ciò, la Commissione ha approvato la modifica del disciplinare pubblicata, rendendo efficace l’aggiornamento della documentazione tecnica della IGP.

Effetti giuridici

L’articolo 1 dispone l’approvazione della modifica del disciplinare. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

È approvata la modifica del disciplinare, già pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, relativa alla denominazione "Bayerisches Rindfleisch"/"Rindfleisch aus Bayern" (IGP).

Base giuridica e procedimento di esame

La Commissione interviene sulla base del regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare dell’articolo 52, paragrafo 2. La domanda della Germania è stata esaminata ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, e, trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a).

Mancanza di opposizioni

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare è stata approvata senza ulteriori passaggi procedurali.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricoli e alimentariqualità alimentareregistri e disciplinari di produzione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.