Regolamento (UE) 2018/56
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/56 della Commissione, del 12 gennaio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica in più punti il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 per semplificare e chiarire le regole applicative della gestione finanziaria della PAC. Interviene, tra l'altro, sulle verifiche degli organismi di certificazione, sulla dichiarazione delle spese relative agli strumenti finanziari, sui recuperi di importi minimi di interessi, sulla trasmissione elettronica dei documenti contabili e sui termini della procedura di liquidazione conforme dei conti. Vengono inoltre aggiornati gli allegati relativi alla dichiarazione di gestione e all’elenco delle misure soggette a pubblicazione dei beneficiari.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 su organismi pagatori, liquidazione dei conti, controlli, cauzioni e trasparenza, introducendo chiarimenti e semplificazioni procedurali.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, agli organismi pagatori, agli organismi di certificazione e alla Commissione nell'ambito della gestione finanziaria, della liquidazione dei conti, dei controlli e della trasparenza relativi alla PAC, in particolare per FEAGA e FEASR. Incide anche sulla disciplina delle dichiarazioni di spesa, dei recuperi, della trasmissione elettronica dei documenti contabili e della pubblicazione delle informazioni sui beneficiari. Le modifiche si applicano in generale dalla sua entrata in vigore; per talune disposizioni sono previste regole transitorie, in particolare per i documenti relativi all'esercizio finanziario 2017 e per le indagini di cui all'articolo 34 già avviate alla data di entrata in vigore.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/56 della Commissione
Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, che disciplina profili applicativi del regolamento (UE) n. 1306/2013 in materia di organismi pagatori, gestione finanziaria, liquidazione dei conti, controlli, cauzioni e trasparenza. Le modifiche mirano soprattutto a chiarire procedure già operative, ridurre gli oneri amministrativi per Stati membri e Commissione e aggiornare taluni allegati alla luce dell’evoluzione della normativa agricola unionale.
Verifiche degli organismi di certificazione
In relazione all'articolo 7, paragrafo 3, viene precisato che, nell'ambito delle verifiche sostanziali, compresi i metodi di campionamento, gli organismi di certificazione possono ricorrere a verifiche con doppia finalità riferite a diversi obiettivi di audit. La modifica recepisce l’esperienza applicativa del primo biennio di vigenza della disciplina e mira a chiarire la nozione di approccio integrato di campionamento.
Dichiarazione delle spese e strumenti finanziari
L'articolo 22, paragrafo 2, è integrato per coordinare la dichiarazione delle spese relative agli strumenti finanziari con le regole dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1303/2013. In pratica, per gli strumenti finanziari istituiti ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, la spesa è dichiarata nei periodi di riferimento quando risultano soddisfatte le condizioni per ciascuna successiva domanda di pagamento intermedio.
Recupero di interessi di importo minimo
All'articolo 27, paragrafo 1, viene introdotta una facoltà per gli Stati membri: essi possono decidere di non procedere al recupero degli interessi di importo non superiore a 5 EUR. La misura è giustificata dall’esigenza di contenere gli oneri amministrativi connessi alle procedure di recupero.
Trasmissione elettronica dei documenti contabili e firma elettronica
L'articolo 30, paragrafo 2, viene completamente riscritto. I documenti e le informazioni contabili devono essere inviati alla Commissione entro il 15 febbraio dell'anno successivo alla fine dell'esercizio finanziario di riferimento; i documenti di cui alle lettere a), b) e d) del paragrafo 1 sono presentati per via elettronica secondo il formato e le condizioni stabilite dalla Commissione ai sensi dell'articolo 24. Tali documenti devono recare una firma elettronica obbligatoria conforme al regolamento (UE) n. 910/2014. Per i documenti relativi all'esercizio finanziario 2017 è prevista una clausola transitoria, che consente alla Commissione di accettare documenti firmati trasmessi in formato elettronico.
Modelli e specifiche tecniche delle informazioni contabili
L'articolo 31, paragrafo 1, stabilisce che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri, tramite sistemi informatici, i modelli relativi alla forma e al contenuto delle informazioni contabili di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera c). Dal testo emerge che i modelli e le specifiche tecniche devono essere resi disponibili e aggiornati prima dell’inizio di ciascun esercizio finanziario, previa informazione del comitato dei fondi agricoli. Le specifiche tecniche devono comprendere: i requisiti in materia di dati annuali per le singole informazioni contabili; la specifica per la trasmissione dei file informatici relativi alle spese FEAGA e FEASR; le descrizioni dei campi dati; la struttura dei codici bilancio FEASR.
Procedura di liquidazione dei conti e procedimento di conformità
Le modifiche all'articolo 34 incidono sui termini e sulla dinamica del contraddittorio tra Commissione e Stato membro. Se, a seguito di un'indagine, la Commissione ritiene che le spese non siano state sostenute in conformità del diritto dell'Unione, deve comunicarlo allo Stato membro indicando i provvedimenti correttivi da adottare e il livello provvisorio della rettifica finanziaria che ritiene corrispondente alle risultanze. La comunicazione deve inoltre indicare una riunione bilaterale entro cinque mesi dalla scadenza del termine di risposta concesso allo Stato membro e deve fare riferimento esplicito all'articolo 34.
Se lo Stato membro comunica che la riunione bilaterale non è necessaria, il termine di sei mesi per la comunicazione delle conclusioni della Commissione decorre dalla data di ricezione di tale comunicazione. Inoltre, nei casi debitamente giustificati comunicati allo Stato membro interessato, la Commissione può prorogare i periodi fissati ai paragrafi da 2 a 5, inclusa quindi la scadenza per la riunione bilaterale.
Dichiarazione di gestione dell'organismo pagatore
L'allegato I è sostituito e aggiorna il contenuto della dichiarazione di gestione resa dal direttore dell'organismo pagatore. La dichiarazione conferma, sulla base della valutazione del direttore e delle informazioni disponibili, inclusi gli esiti dell'audit interno, che i conti presentati in formato elettronico offrono un quadro veritiero, esatto e completo delle spese e delle entrate; che il sistema attuato offre ragionevoli garanzie sulla legalità e regolarità delle operazioni; che le spese sono state effettuate per le finalità previste dal regolamento (UE) n. 1306/2013; e che sono state predisposte misure antifrode efficaci e proporzionate ai sensi dell'articolo 58 di tale regolamento. La dichiarazione resta soggetta a eventuali riserve del direttore e contiene la conferma di non conoscere informazioni riservate pregiudizievoli per gli interessi economici dell'Unione.
Trasparenza e pubblicazione delle misure
L'allegato XIII viene modificato per adeguare l'elenco delle misure soggette a pubblicazione dei beneficiari. È soppresso il punto 3, relativo all'aiuto nel settore dei bachi da seta, poiché non più applicabile dopo l'abrogazione dell'articolo 111 del regolamento (CE) n. 1234/2007. Il punto 10 è sostituito per includere le misure concesse ai sensi degli articoli 219, paragrafo 1, 220, paragrafo 1, e 221, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, in quanto misure dirette a sostenere i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È espressamente previsto che sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Verifiche sostanziali e campionamento
L'articolo 7, paragrafo 3, è modificato per chiarire che, per le verifiche sostanziali, compresi i metodi di campionamento, gli organismi di certificazione possono applicare verifiche con doppia finalità riferite a diversi obiettivi di audit.
Dichiarazione delle spese per strumenti finanziari
All'articolo 22, paragrafo 2, è aggiunta una regola specifica per gli strumenti finanziari istituiti conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013: la spesa è dichiarata per i periodi di riferimento quando sono soddisfatte le condizioni dell'articolo 41, paragrafo 1, di tale regolamento per ogni successiva domanda di pagamento intermedio.
Recupero degli interessi di importo minimo
All'articolo 27, paragrafo 1, gli Stati membri sono autorizzati a non procedere al recupero degli interessi di importo non superiore a 5 EUR, al fine di ridurre gli oneri amministrativi.
Trasmissione elettronica dei documenti contabili
L'articolo 30, paragrafo 2, è riscritto: i documenti e le informazioni contabili sono trasmessi alla Commissione entro il 15 febbraio dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento; i documenti di cui alle lettere a), b) e d) del paragrafo 1 sono presentati per via elettronica secondo formato e condizioni stabiliti dalla Commissione ai sensi dell'articolo 24 e devono recare firma elettronica obbligatoria ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014. Per i documenti relativi all'esercizio finanziario 2017, la Commissione può accettare documenti firmati trasmessi in formato elettronico.
Modelli e specifiche tecniche delle informazioni contabili
L'articolo 31, paragrafo 1, stabilisce che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri, tramite sistemi informatici, i modelli relativi alla forma e al contenuto delle informazioni contabili di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera c). I modelli e le specifiche tecniche sono messi a disposizione e aggiornati prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario, previa informazione del comitato dei fondi agricoli. Le specifiche tecniche comprendono requisiti per i dati annuali, la trasmissione dei file informatici relativi alle spese FEAGA e FEASR, le descrizioni dei campi dati e la struttura dei codici bilancio FEASR.
Procedura di liquidazione conforme dei conti: termini e proroghe
L'articolo 34 è modificato in più punti: la Commissione, qualora ritenga che le spese non siano conformi alle norme UE, comunica le proprie risultanze indicando i provvedimenti correttivi e il livello provvisorio della rettifica finanziaria; la riunione bilaterale è prevista entro cinque mesi dalla scadenza del termine di risposta dello Stato membro; se lo Stato membro comunica che la riunione non è necessaria, il termine di sei mesi per la comunicazione delle conclusioni decorre dalla data di ricezione di tale comunicazione da parte della Commissione; nei casi debitamente giustificati, la Commissione può prorogare i periodi fissati ai paragrafi da 2 a 5, compreso il termine per la riunione bilaterale.
Aggiornamento della dichiarazione di gestione
L'allegato I è sostituito e la dichiarazione di gestione dell'organismo pagatore è aggiornata per riflettere l'obbligo di presentazione dei conti in formato elettronico e i contenuti della dichiarazione stessa, inclusi il richiamo ai controlli interni, alle garanzie di legalità e regolarità, alle misure antifrode e alle eventuali riserve.
Trasparenza: elenco delle misure pubblicabili
L'allegato XIII è modificato: il punto 3 è soppresso perché non più applicabile; il punto 10 è sostituito per includere tra le misure pubblicabili quelle concesse ai sensi degli articoli 219, paragrafo 1, 220, paragrafo 1, e 221, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, quali misure dirette a sostenere i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 12 gen 2018Regolamento (UE) 2018/53
- Regolamento · 12 gen 2018Regolamento (UE) 2018/107
- Regolamento · 12 gen 2018Regolamento (UE) 2018/111
- Regolamento · 11 gen 2018Regolamento (UE) 2018/48
- Regolamento · 11 gen 2018Regolamento (UE) 2018/49
- Regolamento · 11 gen 2018Regolamento (UE) 2018/50
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →