Sentenza del 13/09/2017 n. 1262 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Processo tributario telematico - costituzione in giudizio dell'Agenzia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa costituzione telematica dell'Agenzia delle Entrate è stata ritenuta irregolare, poiché il ricorso era stato notificato in un periodo anteriore a quello individuato dall'art. 16 del decreto MEF 4 agosto 2015. Pertanto, il deposito telematico non poteva essere validamente utilizzato per quel giudizio, non essendo ancora decorso il periodo transitorio previsto dalla disciplina.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Si contestava la regolarità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate effettuata telematicamente. La questione riguardava l'applicabilità temporale del processo tributario telematico: in particolare, se fosse valida la costituzione telematica dell'Amministrazione in relazione a ricorsi notificati prima del primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di novanta giorni decorrente dalla pubblicazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 4 agosto 2015.
Norme richiamate
Art. 16 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 4 agosto 2015
primo giorno del mese successivo al decorso del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto
La norma stabilisce la decorrenza temporale dell'obbligatorietà o dell'utilizzabilità del processo tributario telematico. Prima di tale momento, la costituzione telematica non è regolare per i ricorsi notificati anteriormente.
Massime di principio
- Nel processo tributario telematico occorre verificare la disciplina temporale applicabile alla data di notifica del ricorso, non soltanto la data in cui la parte si è costituita.
- Quando una norma subordina l'operatività del deposito telematico a un termine transitorio, gli atti compiuti prima della relativa decorrenza possono essere dichiarati irregolari.
- Per valutare la validità della costituzione telematica è necessario calcolare il termine previsto dalla norma a partire dalla pubblicazione dell'atto regolamentare e individuare il primo giorno utile successivo alla scadenza.
- La disciplina processuale telematica applicabile deve essere coordinata con il regime vigente nel momento di instaurazione del giudizio, evitando di applicare retroattivamente modalità introdotte in una fase successiva.
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