Sentenza del 09/03/2018 n. 5736 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che aveva confermato l'annullamento dell'accertamento relativo a IVA, IRES, IRAP e sanzioni per l'anno 2004. Secondo l'Amministrazione, la società contribuente aveva partecipato a operazioni immobiliari inesistenti o fraudolente nell'ambito di un gruppo informale di società, con conseguente indebita detrazione dell'IVA e deduzione dei costi. L'Agenzia lamentava, da un lato, la violazione delle norme sull'indebita detrazione e deduzione e, dall'altro, l'insufficiente e contraddittoria valutazione degli elementi presuntivi indicati nell'avviso di accertamento, quali i rapporti societari, la ravvicinata successione delle compravendite e il trasferimento all'estero della società venditrice senza dichiarazioni né versamenti d'imposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio e rinviato la causa alla medesima Commissione, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese. La Corte ha stabilito che l'Amministrazione può dimostrare anche mediante presunzioni l'inesistenza delle operazioni o la consapevolezza del cessionario di partecipare a una frode. La mera regolarità formale delle fatture e dei pagamenti non è sufficiente a provare la buona fede del contribuente. Il giudice di merito dovrà quindi valutare complessivamente tutti gli elementi indiziari, senza attribuire efficacia decisiva a circostanze ritenute non pertinenti, come la conciliazione fiscale della società venditrice.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis, comma 4
La controversia riguardava anche la pretesa violazione della disciplina antielusiva, ma la Corte ha concentrato la decisione sui principi probatori relativi alle operazioni inesistenti e fraudolente.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1
Il diritto alla detrazione IVA presuppone l'effettività dell'operazione e non spetta quando il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'operazione fraudolenta.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2
L'Amministrazione finanziaria può fondare l'accertamento IVA anche su presunzioni, purché gli elementi indiziari siano concreti, oggettivi e idonei a dimostrare l'inesistenza dell'operazione o la consapevolezza della frode.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 39, comma 1, lett. d)
Anche per le imposte dirette l'accertamento può basarsi su presunzioni qualificate, idonee a contestare la deducibilità di costi relativi a operazioni inesistenti.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109
La deducibilità dei costi richiede che essi siano effettivamente sostenuti e inerenti; la sola contabilizzazione o fatturazione non dimostra l'effettività dell'operazione.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 5, comma 1
La determinazione della base imponibile IRAP risente della contestazione dei costi non effettivi o non deducibili.
Direttiva 77/388/CEE, come modificata dalla direttiva 2002/38/CE
Le disposizioni ... ostano a una normativa nazionale ... che neghi ... il diritto di detrarre l'imposta sul valore aggiunto ... tranne il caso in cui si dimostri ... che tale soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che detta cessione si iscriveva in un'evasione dell'imposta sul valore aggiunto.
Il diritto alla detrazione non può essere negato automaticamente per le irregolarità del fornitore. È necessario dimostrare, sulla base di elementi oggettivi, che il destinatario conosceva o avrebbe dovuto conoscere la frode.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione contesta fatture relative a operazioni inesistenti o fraudolente, deve fornire elementi oggettivi, anche presuntivi, che mettano in dubbio l'effettività dell'operazione o la buona fede del contribuente.
- Una volta fornita una presunzione sufficientemente grave, precisa e concordante, spetta al contribuente dimostrare l'effettività dell'operazione, la legittimità della detrazione o del costo e la propria estraneità alla frode.
- La regolarità formale delle fatture, della contabilità e dei pagamenti non è, da sola, sufficiente a provare l'effettività dell'operazione o la buona fede, perché tali elementi possono essere artificiosamente predisposti.
- Il giudice deve valutare complessivamente tutti gli indizi, compresi i rapporti societari, la tempistica delle operazioni, l'assenza di struttura effettiva del fornitore, il mancato versamento delle imposte e il trasferimento o la cessazione dell'attività.
- Le irregolarità commesse dal fornitore non comportano automaticamente la perdita della detrazione per il cliente: occorre dimostrare che il cliente sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode.
- La definizione o conciliazione della posizione fiscale del fornitore non elimina necessariamente gli indizi a carico del cliente e non sostituisce la valutazione autonoma della sua effettiva partecipazione o consapevolezza.
- In sede di rinvio, il giudice deve riesaminare la controversia applicando correttamente la ripartizione dell'onere della prova e motivando in modo puntuale sulla rilevanza di ciascun elemento indiziario.
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