Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23538/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di espropriazione immobiliare avviata da un ente creditore su un immobile in parte di esclusiva proprietà di un debitore e in parte in comunione legale con il coniuge. Dopo plurimi esperimenti di vendita andati deserti, il bene veniva aggiudicato a un terzo e poi trasferito con decreto del giudice dell'esecuzione. I due esecutati proponevano separate opposizioni agli atti esecutivi: uno contestava, da un lato, l'eccessiva riduzione del prezzo di vendita rispetto alla stima e la mancata sospensione della vendita ex art. 586 c.p.c., dall'altro la pretesa erroneità/ingannevolezza della pubblicità e della perizia; l'altra deduceva la mancata notificazione del decreto di trasferimento e degli atti prodromici, la lesione del diritto di difesa e la nullità del decreto per mancato rilievo officioso della notevole inadeguatezza del prezzo e per omessa sospensione della vendita. Il tribunale ha dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione della coniuge. In cassazione i ricorrenti hanno censurato: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle domande del primo opponente, del tutto trascurato nella decisione riunita; 2) e 3) erronea declaratoria di inammissibilità dell'opposizione della coniuge, sostenendo che il vizio lamentato riguardava l'esercizio del potere officioso del giudice dell'esecuzione alla luce del prezzo effettivo di aggiudicazione e non un vizio deducibile solo contro l'ordinanza di vendita; 4) la fondatezza nel merito delle doglianze del primo opponente; 5) il capo sulle spese.

La decisione

La Corte ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il quarto e il quinto. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai capi censurati e ha rinviato al Tribunale di Marsala, in persona di diverso magistrato e come giudice di unico grado, per un nuovo esame sia dell'opposizione del primo opponente, sia di quella della coniuge. Il giudice del rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza è configurabile quando il giudice ometta di pronunciarsi su una delle posizioni processuali o sulle domande di una parte in un giudizio riunito.

  • art. 617 c.p.c.

    L'opposizione agli atti esecutivi non può essere dichiarata tardiva quando la doglianza riguarda un vizio emerso solo con l'esito della vendita e con il prezzo effettivo di aggiudicazione.

  • art. 586 c.p.c.

    Il giudice dell'esecuzione deve valutare, anche officiosamente, se il prezzo di aggiudicazione sia notevolmente inferiore al giusto prezzo e, se del caso, sospendere la vendita.

  • art. 591 c.p.c.

    Richiamato nel complesso delle norme invocate a sostegno dell'opposizione, in relazione alla disciplina della vendita esecutiva.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande e le eccezioni ritualmente proposte dalle parti.

  • art. 164-bis disp. att. c.p.c.

    Richiamato quale parametro della censura sulla vendita esecutiva e sulla congruità del risultato liquidatorio.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno delle garanzie del giusto processo e della tutela del diritto di difesa.

Massime di principio

  • Quando due opposizioni proposte separatamente vengono riunite, la sentenza deve dare conto in modo autonomo delle ragioni e delle domande di ciascuna parte; l'omessa considerazione di una posizione processuale integra nullità per omessa pronuncia.
  • La tardività dell'opposizione agli atti esecutivi non può essere affermata in modo automatico se il vizio denunciato diventa apprezzabile solo con il compimento dell'atto finale di vendita e con il prezzo di aggiudicazione effettivamente realizzato.
  • La doglianza relativa alla notevole inadeguatezza del prezzo di aggiudicazione rispetto al giusto prezzo investe il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di verificare officiosamente, ex art. 586 c.p.c., se ricorrano i presupposti per sospendere la vendita.
  • Il fatto che l'ordinanza di vendita abbia fissato un prezzo base o autorizzato ribassi non esclude che, all'esito della gara, il prezzo di aggiudicazione risulti tale da imporre una nuova valutazione del giudice dell'esecuzione.
  • Se la cassazione travolge i capi di merito e quelli sulle spese, anche la regolazione delle spese del grado di legittimità deve essere rimessa al giudice del rinvio.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveSpese di lite
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.