Risoluzione n. 29 del 1/02/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che, per le consumazioni obbligatorie in discoteche e sale da ballo, l’IVA segue l’aliquota delle prestazioni di spettacolo/intrattenimento e non quella agevolata delle somministrazioni. Esclude però il rimborso dell’eventuale maggiore imposta versata nel periodo 1° gennaio 2000-3 luglio 2006, perché il tributo è stato ribaltato sul consumatore finale e non vi è un maggior onere per il gestore; inoltre non è applicabile la rettifica ex art. 26 DPR 633/1972 in assenza di fattura.
IVA su consumazioni obbligatorie in discoteche e sale da ballo: aliquota e rimborso
IVA sulle consumazioni obbligatorie in discoteche e sale da ballo
La risoluzione esamina il trattamento IVA delle consumazioni obbligatoriamente imposte ai clienti di discoteche e sale da ballo e la possibilità di recuperare la maggiore imposta eventualmente versata prima dell’entrata in vigore dell’art. 35, comma 1, del d.l. n. 223/2006. Il chiarimento riguarda in particolare il periodo dal 1° gennaio 2000 al 3 luglio 2006 e la possibilità di rimborsare l’IVA applicata al 20% invece che al 10%.
Quesito posto dall’associazione
L’Associazione ALFA segnala che numerose discoteche e sale da ballo associate hanno applicato l’aliquota IVA ordinaria del 20% sui corrispettivi delle consumazioni obbligatoriamente imposte ai clienti, anziché l’aliquota del 10% prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande dal punto 121) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633/1972. Chiede quindi quali procedure debbano essere seguite per recuperare la maggiore imposta versata nel periodo compreso tra:
- 1° gennaio 2000, data di entrata in vigore della riforma dei settori spettacolo e intrattenimento;
- 3 luglio 2006, data di entrata in vigore del d.l. n. 223/2006.
Tesi interpretativa dell’istante
Secondo l’associazione, l’art. 35, comma 1, del d.l. n. 223/2006 non avrebbe effetti sui rapporti pregressi. Prima della sua entrata in vigore, quindi, le consumazioni obbligatorie avrebbero dovuto essere assoggettate all’aliquota del 10% come somministrazioni di alimenti e bevande, e non al 20% come prestazioni spettacolistiche o di intrattenimento.
L’istante ritiene perciò legittimo chiedere il rimborso della maggiore IVA versata, ma esclude l’utilizzabilità della rettifica ex art. 26, secondo comma, DPR n. 633/1972, sostenendo che:
- i soggetti che applicano l’IVA forfetizzata ex art. 74, sesto comma, DPR n. 633/1972 sono esonerati dagli ordinari adempimenti contabili;
- i gestori certificano le consumazioni obbligatorie con semplice scontrino fiscale e non con fattura.
L’associazione propone quindi una riliquidazione dell’imposta per ciascun periodo d’imposta dal 2000 al 2005 e per il periodo 1° gennaio 2006-3 luglio 2006, scorporando il tributo dal prezzo delle consumazioni e calcolando la differenza tra IVA al 20% e IVA al 10%, da far poi valere in istanza di rimborso.
Quadro normativo richiamato dall’Agenzia
L’Agenzia richiama l’art. 35, comma 1, del d.l. n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, che ha inserito nell’art. 74-quater del DPR n. 633/1972 il comma 6-bis. Tale disposizione stabilisce che, ai fini dell’aliquota IVA, le consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si considerano accessorie alle attività di intrattenimento o spettacolo ivi svolte.
Viene richiamata anche la circolare n. 28/E del 4 agosto 2006, secondo cui:
- le consumazioni obbligatorie sono assoggettate alla stessa aliquota IVA delle prestazioni principali di intrattenimento o spettacolo, cioè il 20%;
- non si applica l’aliquota agevolata del 10% prevista per la somministrazione di alimenti e bevande;
- la norma riguarda le imprese che svolgono quale attività propria e principale l’attività di spettacolo di cui al n. 3 della Tabella C allegata al DPR n. 633/1972, oppure l’attività di intrattenimento di cui alla Tariffa allegata al DPR n. 640/1972.
Motivi del diniego al rimborso
L’Agenzia osserva che i soggetti che rendono prestazioni di spettacolo o intrattenimento, in quanto soggetti passivi IVA, devono esercitare la rivalsa nei confronti del cliente ai sensi dell’art. 18 DPR n. 633/1972, addebitando l’imposta al consumatore insieme al corrispettivo.
Richiama inoltre il diritto alla detrazione:
- per le imprese di spettacolo, ai sensi dell’art. 19 DPR n. 633/1972;
- per le imprese di intrattenimento, mediante la forfetizzazione della detrazione ex art. 74, sesto comma, DPR n. 633/1972.
Ne deriva che l’IVA versata dal gestore rappresenta solo la differenza tra IVA a debito incassata e IVA detraibile, mentre il tributo grava economicamente sul consumatore finale. In questa prospettiva, il gestore delle discoteche e sale da ballo non subisce un onere definitivo, poiché l’IVA gli è stata già corrisposta dal cliente. Un rimborso determinerebbe quindi un indebito arricchimento, in quanto il maggiore importo dovuto per l’aliquota del 20% anziché del 10% non è rimasto a carico del gestore.
Per tale ragione l’Agenzia esclude la possibilità di riliquidare l’imposta per il periodo 1° gennaio 2000-3 luglio 2006 ai fini del rimborso.
Inapplicabilità della rettifica ex art. 26 DPR n. 633/1972
L’Agenzia condivide l’osservazione dell’istante secondo cui la procedura di rettifica di cui all’art. 26, secondo comma, DPR n. 633/1972 non è utilizzabile nel caso di specie, perché richiede, in via generale, l’emissione della fattura. A sostegno viene richiamata la risoluzione n. 219/E del 5 dicembre 2003.
Nel caso delle consumazioni obbligatorie in discoteche e sale da ballo, però, le operazioni non sono certificate mediante fattura. La certificazione dei corrispettivi deve avvenire, come già chiarito dalla circolare n. 28/E del 2006, mediante titoli di accesso emessi con gli appositi misuratori fiscali o con le biglietterie automatizzate previste dal decreto 13 luglio 2000 e dai successivi provvedimenti direttoriali del 23 luglio 2001, 22 ottobre 2002 e 3 agosto 2004.
Pertanto, non essendo state emesse fatture, non è possibile applicare la rettifica di cui all’art. 26, secondo comma, DPR n. 633/1972.
Esito finale
La risposta conclusiva è negativa su entrambi i fronti rilevanti per l’istante:
- non è ammessa la riliquidazione dell’IVA versata sulle consumazioni obbligatorie nel periodo 1° gennaio 2000-3 luglio 2006 ai fini del rimborso;
- non è applicabile la procedura di rettifica ex art. 26, secondo comma, DPR n. 633/1972, in mancanza di fattura e per le modalità di certificazione dei corrispettivi previste per tali attività.
La risposta è resa nell’ambito della consulenza giuridica di cui alla circolare n. 99/E del 18 maggio 2000.
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