Risoluzione n. 28 del 31/01/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate esamina la tassazione del decreto di omologa del concordato preventivo e conclude per l’imposta di registro proporzionale del 3% ai sensi dell’articolo 8 della Tariffa, parte prima, lettera b), del TUR, con applicazione della misura fissa solo per le disposizioni soggette a IVA.
Regime fiscale del decreto di omologazione del concordato preventivo
Regime fiscale del decreto di omologazione del concordato preventivo
Il documento affronta il trattamento fiscale del decreto di omologa del concordato preventivo, alla luce della riforma del diritto fallimentare e della trasformazione del provvedimento da sentenza a decreto. L’Agenzia delle Entrate chiarisce quale imposta di registro debba applicarsi al provvedimento di omologazione emesso dal Tribunale.
Quesito del contribuente
La società ALFA, operante nel settore della lavorazione delle carni, espone la propria vicenda societaria e chiede chiarimenti sulla tassazione del decreto di omologazione del concordato preventivo ex articolo 180 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
La società ricostruisce i passaggi principali della procedura:
- investimenti rilevanti effettuati nel periodo 1998-2000, con conseguente indebitamento;
- crisi transitoria aggravata da eventi straordinari;
- affitto dell’azienda nel febbraio 2006 e avvio della liquidazione con cessione del pacchetto azionario;
- istanza di ammissione al concordato preventivo "con garanzia" il 10 agosto 2006;
- ammissione alla procedura con decreto depositato il 23 settembre 2006;
- omologa del concordato con decreto depositato il 10 febbraio 2007;
- delibera di ritorno in bonis e revoca dello stato di liquidazione il 20 aprile 2007.
La questione interpretativa nasce dalla riforma fallimentare e dalla nuova natura del provvedimento di omologa, ora decreto e non più sentenza, con dubbi sull’applicazione dell’articolo 8 della Tariffa, parte prima, del TUR.
Soluzione prospettata dal contribuente
La società richiama la sentenza della Corte di Cassazione 7 maggio 2007, n. 10352, sostenendo che il decreto di omologazione del concordato preventivo debba essere registrato con imposta fissa, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera g), della Tariffa, parte prima, del TUR, e non con imposta proporzionale.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia richiama la riforma del diritto fallimentare introdotta dal DL 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e dal DLgs 9 gennaio 2006, n. 5, precisando che essa si applica ai procedimenti pendenti e non ancora omologati al 17 marzo 2005.
Viene evidenziato che il nuovo concordato preventivo:
- prende avvio in presenza di uno "stato di crisi" dell’imprenditore, non più necessariamente di insolvenza;
- richiede la verifica, da parte del Tribunale, dell’ammissibilità della domanda;
- comporta un controllo non meramente formale, ma anche di merito sulla proposta e sulla situazione economico-finanziaria dell’impresa.
Il Tribunale, nel giudizio di omologazione, verifica in particolare:
- le condizioni di ammissibilità del concordato;
- la regolarità della procedura;
- il raggiungimento delle maggioranze previste dalla legge.
Il documento sottolinea che il giudizio di omologazione è un giudizio a cognizione piena, svolto in camera di consiglio con il contraddittorio delle parti, e che il decreto di omologa ha effetto costitutivo.
Regime dell’imposta di registro
L’Agenzia conferma l’orientamento già espresso dalla Circolare del Ministero delle finanze 5 luglio 1991, n. 35, secondo cui l’omologazione non è un mero controllo dell’autonomia negoziale, ma un atto giurisdizionale autoritativo che rende obbligatorio il concordato per imprenditore e creditori, compresi i dissenzienti.
Richiama inoltre la giurisprudenza della Cassazione che considera il provvedimento di omologazione come atto conclusivo di un procedimento giurisdizionale produttivo di effetti obbligatori a contenuto economico.
In conclusione, l’Agenzia stabilisce che:
- nel procedimento di concordato preventivo, il decreto di omologa dà luogo a una nuova situazione soggettiva attiva di natura patrimoniale;
- su tale atto si applica l’imposta di registro in misura proporzionale del 3%, ai sensi dell’articolo 8 della Tariffa, parte prima, lettera b), del TUR;
- per le disposizioni del provvedimento relative a corrispettivi per cessioni di beni o prestazioni di servizi soggetti a IVA, opera il principio di alternatività IVA/Registro di cui all’articolo 40 del TUR, con conseguente imposta di registro in misura fissa per tali specifiche disposizioni.
Esito dell’interpello
La risposta è resa ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del DM 26 aprile 2001, n. 209, in riscontro all’istanza presentata dalla società istante.
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