Risoluzione n. 26 del 30/01/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che i vincoli previsti per le società non operative sull’eccedenza di credito IVA si applicano anche nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo. Il credito IVA maturato da una società non operativa e trasferito al gruppo non può essere utilizzato in compensazione né chiesto a rimborso dalla controllante; se già utilizzato, la controllante deve restituire gli importi con interessi.
Disciplina delle società non operative e IVA di gruppo
Disciplina delle società non operative e liquidazione IVA di gruppo
La risoluzione esamina il rapporto tra la disciplina delle società non operative e la procedura di liquidazione IVA di gruppo. L’obiettivo è stabilire se una società controllata, che possa risultare non operativa, possa trasferire alla controllante il proprio credito IVA nell’ambito del gruppo.
Quesito e posizione della Direzione Regionale
La Direzione Regionale chiede se, in presenza di una società non operativa partecipante a un gruppo IVA, la controllante possa utilizzare il credito IVA trasferito dalla controllata senza che operino i limiti dell’art. 30, comma 4, della legge n. 724 del 1994.
Secondo la Direzione Regionale:
- l’eccedenza di credito non viene chiesta a rimborso dalla società non operativa;
- la controllata non effettua compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997;
- la controllata non cede il credito ai sensi dell’art. 5, comma 4-ter, del D.L. n. 70 del 1998.
La stessa Direzione ritiene inoltre che il divieto di riporto del credito dopo tre periodi d’imposta consecutivi di non operatività venga meno, poiché il credito sarebbe immediatamente utilizzato dalla controllante nella liquidazione di gruppo.
Normativa sulle società non operative
La disciplina delle società non operative è contenuta nell’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato successivamente dal:
- D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, commi 15 e 16;
- legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 109 e seguenti;
- legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 128.
Il comma 4 dell’art. 30 stabilisce che l’eccedenza di credito IVA della società non operativa:
- non può essere chiesta a rimborso;
- non può essere oggetto di compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997;
- non può essere oggetto di cessione ai sensi dell’art. 5, comma 4-ter, della legge n. 154 del 1988;
- non può essere riportata a scomputo dell’IVA a debito dei periodi successivi se, per tre periodi d’imposta consecutivi, la società o l’ente non operativo non realizza operazioni rilevanti ai fini IVA almeno pari all’importo derivante dall’applicazione delle percentuali previste dal comma 1.
Funzionamento della liquidazione IVA di gruppo
La procedura di liquidazione IVA di gruppo, disciplinata dal D.M. 13 dicembre 1979, n. 11065 e successive modificazioni, consente alle società controllate di trasferire alla controllante debiti e crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche. La controllante effettua i versamenti a debito oppure utilizza in detrazione la differenza a credito, ferma la possibilità di chiedere il rimborso ai sensi dell’art. 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972.
La risoluzione evidenzia che tale meccanismo ha una funzione di agevolazione finanziaria per il gruppo, poiché compensa posizioni creditorie e debitorie tra società diverse e realizza un effetto assimilabile a un rimborso IVA anticipato.
Assimilazione sostanziale al rimborso e obblighi di garanzia
La risoluzione richiama l’art. 6, comma 3, del D.M. 13 dicembre 1979, n. 11065, secondo cui per le eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell’ente o società controllante o delle controllate, compensate con somme dovute da altre società del gruppo, si applicano le disposizioni dell’art. 38-bis, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972.
Ne deriva che la società del gruppo che trasferisce il credito IVA per consentirne la compensazione deve prestare la garanzia prevista dall’art. 38-bis, come se avesse chiesto il rimborso dell’imposta.
Inoltre, se la controllante, in sede di dichiarazione annuale, chiede a rimborso l’eventuale eccedenza non compensata, deve indicare per ciascuna controllata:
- la sussistenza dei requisiti per il rimborso di cui all’art. 30 del D.P.R. n. 633 del 1972;
- la quota parte di eccedenza ad essa riferibile.
Ragioni della decisione
La risoluzione afferma che, pur restando autonome sul piano giuridico e fiscale, le società del gruppo mantengono un collegamento tra il credito IVA maturato e la sua destinazione finale. Ogni società può conoscere annualmente quanta parte del proprio credito sia stata compensata nel gruppo o destinata a rimborso.
Per questo motivo, il trasferimento del credito IVA alla controllante non interrompe il nesso con la società che ha generato il credito. La procedura di gruppo è quindi considerata sostanzialmente equivalente, ai fini della disciplina delle società non operative, a una richiesta di rimborso o a un utilizzo in compensazione.
Esito interpretativo
La conclusione della Direzione Centrale è che il comma 4 dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994 si applica anche al credito IVA generato da una società non operativa e trasferito nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo.
In particolare:
- il credito IVA della società non operativa non può essere utilizzato in compensazione dell’imposta dovuta dalle altre società del gruppo;
- il credito non può essere chiesto a rimborso dalla controllante.
La medesima conclusione vale anche se la società, poi risultata non operativa, abbia trasferito al gruppo crediti IVA periodici mensili o trimestrali già utilizzati in compensazione nel frattempo.
Effetti in caso di utilizzo già avvenuto
Se la controllante, in dichiarazione annuale, aveva già tenuto conto delle eccedenze detraibili trasferite dalla società poi risultata non operativa, non può più considerarle. Se tali eccedenze sono state anche solo parzialmente utilizzate, la controllante deve corrispondere gli interessi sugli importi impiegati.
La risoluzione richiama, a sostegno, la circolare n. 25/E del 4 maggio 2007, che per la società non operativa che abbia ottenuto un rimborso infrannuale prevede la restituzione dell’importo maggiorato degli interessi, senza applicazione di sanzioni.
Finalità della soluzione
La soluzione adottata mira a evitare una disparità di trattamento fiscale tra società non operative appartenenti a un gruppo e società non operative che operano singolarmente. Il credito IVA non può dunque ricevere un trattamento più favorevole solo perché la società fa parte di un gruppo di imprese ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. n. 633 del 1972.
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