Risoluzione n. 25 del 30/01/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia ritiene ammissibile il rimborso delle ritenute operate in eccesso dal sostituto d’imposta anche se il contribuente era legittimamente esonerato dalla dichiarazione. Il recupero va richiesto con istanza di rimborso ex art. 38 DPR 602/1973 entro 48 mesi dalla ritenuta.
Rimborso di ritenute in eccesso e applicazione dell’art. 38 DPR 602/1973
Rimborso di ritenute operate in eccesso e legittimo esonero dalla dichiarazione
La risoluzione esamina se i contribuenti che, per effetto dell’esonero, non hanno presentato la dichiarazione dei redditi possano comunque ottenere il rimborso delle ritenute operate in eccesso dal sostituto d’imposta. L’Amministrazione conclude nel senso dell’ammissibilità del rimborso mediante istanza ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/1973.
Quesito sottoposto
L’istante, presidente di un CAAF, rappresenta che nel predisporre il modello Unico 2007 è emerso che alcuni contribuenti non avevano presentato la dichiarazione nell’anno precedente perché l’imposta dovuta, al netto delle detrazioni e delle ritenute, non superava 10,33 euro. Al contempo, segnala che alcuni sostituti d’imposta avrebbero applicato ritenute maggiori del dovuto, non avendo considerato correttamente le deduzioni per progressività dell’imposizione e per carichi familiari.
Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
Secondo l’istante, i contribuenti avrebbero potuto recuperare le somme trattenute in eccesso anche senza dichiarazione, presentando un’istanza di rimborso entro 48 mesi dalla data della ritenuta, ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/1973, allegando la documentazione e un prospetto riepilogativo dei calcoli.
Inammissibilità formale dell’interpello
L’Agenzia osserva che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del DM 26 aprile 2001, n. 209, l’istanza di interpello deve contenere, a pena di inammissibilità, la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale. Nel caso di specie manca il requisito della personalità; per tale ragione l’interpello è dichiarato inammissibile. La risposta fornita viene comunque resa nell’ambito della consulenza giuridica di cui alla circolare n. 99/E del 18 maggio 2000 e non produce gli effetti di cui all’art. 5 del DM n. 209/2001.
Esonero dalla presentazione della dichiarazione
L’Agenzia richiama l’art. 1, quarto comma, del DPR 600/1973, che esonera dalla dichiarazione, tra gli altri, le persone fisiche non obbligate alle scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta e altri redditi per i quali la differenza tra imposta lorda complessiva, detrazioni spettanti e ritenute operate non superi lire 20.000. Richiama inoltre le istruzioni del modello Unico 2006 relative ai redditi 2005, secondo cui, per i non obbligati alle scritture contabili, sussiste l’esonero se, considerando il reddito complessivo al netto delle deduzioni per abitazione principale, progressività dell’imposizione e familiari a carico, l’imposta lorda diminuita delle ritenute non supera 10,33 euro.
Conformità del comportamento dei contribuenti
Sulla base di tali disposizioni e istruzioni, l’Agenzia afferma che i contribuenti indicati nell’istanza, avendo un’imposta lorda diminuita delle ritenute non superiore a 10,33 euro, erano legittimamente esonerati dalla presentazione della dichiarazione nel 2006. Il loro comportamento è quindi considerato conforme alla normativa e alla prassi.
Ritenute operate in eccesso e rimedio applicabile
L’istanza segnala che i sostituti d’imposta non avrebbero applicato correttamente le deduzioni previste dagli artt. 11 e 12 del TUIR, nella formulazione vigente per l’anno d’imposta 2005. Per il recupero delle ritenute versate in eccesso, l’Agenzia ritiene applicabile l’art. 38 del DPR 602/1973, che disciplina l’istanza di rimborso delle somme indebitamente versate.
Termine per la richiesta di rimborso
La soluzione accolta è quella indicata dall’istante: il contribuente può presentare domanda di rimborso entro quarantotto mesi dalla data del versamento/ritenuta. La risoluzione richiama espressamente il rimborso ex art. 38 DPR 602/1973 come strumento corretto per ottenere la restituzione delle somme trattenute oltre il dovuto.
Indicazioni operative richiamate nel documento
Il testo richiama, inoltre, che l’istanza va presentata all’ufficio competente in base al domicilio fiscale del contribuente al momento della richiesta, secondo la formulazione vigente dell’art. 38. Viene altresì richiamata la documentazione allegabile, coerentemente con la soluzione prospettata dall’istante, ossia copia della documentazione e prospetto riepilogativo dei calcoli.
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