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Risoluzione

Risoluzione n. 27 del 31/01/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che ai consorzi per lo sviluppo industriale si applicano, in quanto compatibili, le agevolazioni previste dall’art. 23 del DPR 601/1973. Ne deriva la legittimità del rimborso delle imposte di registro versate per la registrazione di contratti di locazione, purché il consorzio abbia versato l’imposta sostitutiva prevista dalla norma.

Applicazione dell’imposta sostitutiva e rimborso imposte per i consorzi industriali

Agevolazioni fiscali per i consorzi per lo sviluppo industriale

La risoluzione esamina se ai consorzi per lo sviluppo industriale spettino le agevolazioni di cui agli articoli 23 e 24 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, con riferimento alla richiesta di rimborso delle imposte versate per la registrazione di 35 contratti di locazione di immobili. Il caso riguarda un consorzio che aveva concesso gli immobili in locazione esercitando l’opzione per l’imposizione IVA e aveva registrato i relativi contratti ai sensi dell’art. 35, comma 10-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Quesito sottoposto all’Amministrazione

La Direzione Regionale chiede un parere sulla fondatezza della domanda del consorzio finalizzata a ottenere il rimborso delle imposte pagate per la registrazione dei contratti di locazione. La questione centrale è se, per tali operazioni, trovi applicazione il regime agevolativo previsto per i consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale.

Soluzione prospettata dalla Direzione Regionale

La Direzione Regionale ritiene legittima la richiesta di rimborso del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di …, ma subordina tale rimborso al versamento dell’imposta sostitutiva.

Inquadramento normativo richiamato

La Direzione Centrale richiama le seguenti disposizioni:

  • articolo 23, primo comma, DPR 29 settembre 1973, n. 601: prevede un’imposta sostitutiva, in luogo delle imposte di registro e di bollo, delle tasse sulle concessioni governative e delle imposte ipotecarie e catastali, per il funzionamento e le operazioni, atti e contratti relativi allo svolgimento dell’attività della Cassa per il Mezzogiorno; la stessa imposta sostitutiva vale anche per le operazioni, atti e contratti posti in essere da organi dello Stato, aziende autonome statali, enti locali e loro consorzi e altri enti pubblici indicati dall’art. 32 del DPR 30 giugno 1967, n. 1523, nell’esecuzione delle opere affidate dalla Cassa;
  • articolo 24, DPR 601/1973: estende ai Consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, di cui al T.U. approvato con DPR 30 giugno 1967, n. 1523, le agevolazioni previste dal precedente articolo, in quanto compatibili;
  • tali disposizioni sono state trasfuse negli articoli 22 e 54 del DPR 6 marzo 1978, n. 218;
  • articolo 1, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96: stabilisce la cessazione dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno dal 15 aprile 1993;
  • articolo 18, decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341: precisa che la cessazione dell’intervento straordinario non si applica alla materia tributaria.

Valutazione della Direzione Centrale

Secondo la Direzione Centrale, dalla lettura combinata delle norme richiamate emerge che continua ad applicarsi la previsione che consente ai consorzi di fruire dell’imposta sostitutiva, la quale tiene luogo delle imposte di registro e di bollo, delle tasse sulle concessioni governative e delle imposte ipotecarie e catastali inerenti al funzionamento e alle operazioni, atti e contratti relativi all’attività del consorzio.

Conclusione

La richiesta del consorzio di ottenere il rimborso delle imposte versate per la registrazione dei contratti di locazione è ritenuta legittima. Tuttavia, il rimborso è subordinato al previo versamento dell’imposta sostitutiva da parte del consorzio.

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