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Sentenza

Sentenza n. 125/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'ottemperanza del procedimento contrassegnato con rg lavoro n. 1619/2024, pubblicata in data 11/12/2024, notificata in copia attestata conforme ex art. 475 c.p.c. in data 17/12/2024, passata in giudicato avente ad oggetto: riconoscimento carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Giustizia amministrativa202500291

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato sul riconoscimento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza pronunciata in un precedente procedimento, passata in giudicato, avente ad oggetto il riconoscimento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha dato esecuzione alla sentenza. Non risultano dedotti o esaminati ulteriori vizi o motivi di contestazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, il Ministero resistente aveva ottemperato alla sentenza azionata. Il giudizio si è quindi concluso senza ulteriori statuizioni sull'esecuzione, essendo venuto meno l'interesse alla prosecuzione della domanda di ottemperanza. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi 800 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 475 c.p.c.

    notificata in copia attestata conforme ex art. 475 c.p.c.

    La sentenza azionata è stata notificata in copia attestata conforme ai fini della sua esecuzione; il testo non attribuisce a tale norma ulteriori effetti decisivi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione esegue integralmente nelle more del processo il comando contenuto nella sentenza passata in giudicato, viene meno l'interesse alla prosecuzione e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
  • L'esecuzione spontanea del giudicato da parte dell'amministrazione nel corso del giudizio di ottemperanza non impedisce la regolazione delle spese processuali, che possono essere poste a carico dell'amministrazione resistente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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