Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26488/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una comunicazione di irregolarità relativa all'IVA per l'anno d'imposta 2014, con la quale l'Amministrazione finanziaria richiedeva il recupero di IVA che riteneva indebitamente compensata e indicata a credito. La società contribuente aveva acquisito il credito IVA di altra società in occasione della cessione di un ramo d'azienda, lo aveva in parte compensato e in parte riportato in dichiarazione. La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello della contribuente ritenendo l'atto carente di motivazione e osservando che, per contestare la sussistenza del credito, l'Ufficio avrebbe dovuto emettere un avviso di recupero debitamente motivato, o comunque un avviso di accertamento, e non limitarsi alla comunicazione di irregolarità. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: ha denunciato, in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c., la contraddittorietà della motivazione per falsa applicazione dell'art. 6, comma 5, L. n. 212/2000, dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la comunicazione di irregolarità sarebbe stata sufficientemente motivata in quanto idonea a portare a conoscenza del contribuente la pretesa tributaria e a sollecitare il contraddittorio; con il secondo motivo ha censurato la ritenuta impugnabilità della comunicazione, sostenendo la contraddittorietà della sentenza nel considerare l'atto insieme impugnabile e privo di motivazione, dunque non idoneo a rendere conoscibile la pretesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili. Ha interpretato la sentenza di appello come fondata su due autonome rationes decidendi: da un lato la carenza di adeguata motivazione della comunicazione di irregolarità; dall'altro l'erroneità dell'uso del procedimento ex art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972, essendo necessario un diverso atto impositivo per contestare la spettanza del credito. Poiché il ricorso dell'Agenzia ha censurato solo la prima ratio e non anche la seconda, su quest'ultima si è formato giudicato interno, con conseguente difetto di interesse a ricorrere e inammissibilità delle censure. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di legittimità in favore della società controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come parametro di deduzione del vizio di motivazione/contraddittorietà denunciato con il ricorso per cassazione.

  • art. 6, comma 5, L. 27 luglio 2000, n. 212

    È invocato dall'Agenzia a sostegno della sufficienza motivazionale della comunicazione di irregolarità.

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È richiamato quale base del controllo automatizzato e della comunicazione di irregolarità.

  • art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    È richiamato quale norma che disciplina il controllo automatizzato IVA; la Corte, recependo la sentenza impugnata, rileva che nel caso concreto l'Amministrazione non poteva procedere con tale forma per contestare la spettanza del credito, dovendo emettere un diverso avviso.

Massime di principio

  • Quando una decisione di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a reggerne il dispositivo, il ricorrente per cassazione deve censurarle tutte; la mancata impugnazione anche di una sola ratio determina inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, con formazione del giudicato interno sulla statuizione non censurata.
  • La comunicazione di irregolarità emessa all'esito del controllo automatizzato non può essere utilizzata per contestare in modo sostanziale la spettanza di un credito fiscale se la controversia richiede un accertamento vero e proprio; in tale ipotesi è necessario un atto impositivo adeguato e specificamente motivato.
  • La sufficienza della motivazione dell'atto tributario va valutata anche in relazione alla funzione concreta dell'atto e alla possibilità per il contribuente di comprendere la pretesa e difendersi; tuttavia tale profilo non è decisivo se permane un'autonoma ratio non impugnata che sorregge la decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.