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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30689/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un assicurato iscritto alla Gestione separata che, avvalendosi della facoltà di computare nella Gestione separata i contributi maturati in altre gestioni dell'assicurazione generale obbligatoria, ha chiesto la pensione di vecchiaia e il supplemento di pensione. L'INPS aveva riconosciuto la pensione con decorrenza dal 1° gennaio 2011; il giudice di merito aveva invece ritenuto che la decorrenza dovesse coincidere con il mese successivo al compimento dell'età pensionabile, indipendentemente dalla data della domanda, e aveva riconosciuto anche il diritto al supplemento. Con il ricorso per cassazione l'INPS ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 3 del d.m. 2 maggio 1996, n. 282, sostenendo che l'esercizio della facoltà di computo richiede una domanda dell'interessato e che, quindi, la decorrenza della pensione non può essere anteriore alla richiesta; con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 7 della legge n. 155 del 1981 e dell'art. 1 del d.m. n. 282 del 1996, sostenendo che, se la pensione decorre dal gennaio 2011, il supplemento non può maturare prima del gennaio 2013. Il controricorrente ha resistito sostenendo la correttezza della decorrenza fissata dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'INPS, ritenendo che la decorrenza della pensione di vecchiaia a carico della Gestione separata, quando sia stato esercitato il computo dei contributi AGO ai sensi dell'art. 3 del d.m. n. 282 del 1996, sia ancorata alla domanda dell'interessato e non possa essere anticipata al momento del solo perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente alla censura accolta e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, affinché riesamini la decorrenza della pensione e, conseguentemente, la spettanza del supplemento di pensione; il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 3 del d.m. 2 maggio 1996, n. 282

    "possono far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria ... [e] chiedere nell’ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione"

    La facoltà di computo dei contributi versati in altre gestioni è subordinata alla presentazione della domanda dell'interessato; solo da tale momento la contribuzione computata può concorrere alla liquidazione della pensione della Gestione separata.

  • art. 6, legge 23 aprile 1981, n. 155

    "La pensione di vecchiaia ... decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l’età pensionabile ..."

    La disposizione sulla decorrenza non può essere applicata isolatamente quando la prestazione dipende dall'esercizio di una facoltà opzionale/computo che richiede domanda; occorre distinguere tra maturazione del diritto e decorrenza del trattamento.

  • art. 7, legge 23 aprile 1981, n. 155

    Il supplemento di pensione presuppone il decorso del termine biennale dalla decorrenza della pensione; pertanto, la diversa individuazione della decorrenza incide direttamente sulla spettanza del supplemento.

  • art. 1 del d.m. 2 maggio 1996, n. 282

    Richiamato dal ricorrente quale base regolamentare della disciplina del computo nella Gestione separata; il testo non consente ulteriori precisazioni specifiche oltre al rapporto con la decorrenza e il supplemento.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    Norma processuale richiamata quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti come violazione di legge.

  • art. 380-bis.1. cod. proc. civ.

    primo comma; secondo comma

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio e per la riserva di deposito dell'ordinanza.

Massime di principio

  • Quando la pensione di vecchiaia deriva dall'esercizio di una facoltà di computo/valorizzazione di contributi versati in altre gestioni, la decorrenza del trattamento non può essere fissata prima della domanda con cui tale facoltà viene esercitata, perché solo da quel momento la contribuzione può entrare nel calcolo della prestazione.
  • Va distinta la maturazione del diritto a pensione dalla decorrenza del trattamento pensionistico: il primo profilo attiene ai requisiti sostanziali, il secondo alla richiesta dell'interessato quando la disciplina lo preveda espressamente o implicitamente come condizione di efficacia.
  • La decorrenza della pensione influenza automaticamente anche l'eventuale spettanza del supplemento di pensione, poiché il termine biennale richiesto per il supplemento decorre dalla data di efficacia della pensione principale.
  • In presenza di una disciplina speciale che subordina il computo di contributi di altre gestioni a domanda dell'assicurato, il giudice di merito non può fare leva sulla sola regola generale di decorrenza della pensione di vecchiaia senza coordinare le due fonti normative.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civilePrevidenza
IstitutiOnere della prova

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