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Parere

Parere n. 1385/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto, con istanza cautelare, della signora -OMISSIS-contro l’Unione dei Comuni della -OMISSIS- e nei confronti del Comune di -OMISSIS- per l’annullamento: a) dell’ordinanza n. 173 del 19 novembre 2025, dall’Unione dei Comuni della -OMISSIS- – Polizia Locale, di divieto dal giorno 21 novembre 2025 il divieto di transito e di sosta; b) di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente.

Giustizia amministrativa202600300

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ordinanza n. 173 del 19 novembre 2025, recante divieto di transito e di sosta dal 21 novembre 2025, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza con la quale è stato disposto il divieto di transito e di sosta, lamentando che il provvedimento le impedisse di ottenere un permesso privato per il posteggio in ragione della propria condizione di disabilità grave e invalidità al 100%. Ha dedotto la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, eccesso di potere, carenza di motivazione e violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. In particolare, ha sostenuto che l’amministrazione non avrebbe svolto un’istruttoria completa né valutato soluzioni alternative idonee a conciliare la tutela dell’area pedonale e le esigenze del traffico con i diritti delle persone disabili, quali stalli riservati, autorizzazioni personalizzate o altre misure compatibili. Il ricorso era corredato da istanza cautelare. Ai fini della decisione di merito, la Sezione ha richiesto chiarimenti sulle ragioni dell’asserita incompatibilità tra le esigenze del traffico veicolare e quelle dei residenti disabili, sul termine di efficacia dell’ordinanza e sullo stato del ricorso ex art. 700 c.p.c. pendente presso il Tribunale di -OMISSIS-.

Il parere

La Sezione ha ritenuto sussistenti, nella fase cautelare e senza pregiudizio per la decisione di merito, sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. Ha quindi disposto la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza limitatamente alla posizione della ricorrente e accolto l’istanza cautelare. Il giudizio di merito è stato differito, disponendo un’integrazione istruttoria. Il Comune e l’Unione dei Comuni dovranno chiarire e documentare, tramite il Ministero riferente, perché le esigenze di traffico non siano conciliabili con quelle dei residenti disabili e se siano state valutate tutte le soluzioni praticabili. Dovranno inoltre precisare la durata dell’ordinanza e lo stato del procedimento ex art. 700 c.p.c. Il Ministero dovrà trasmettere una relazione integrativa entro 60 giorni, previa partecipazione alla ricorrente, alla quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per le osservazioni. In caso di mancato adempimento ingiustificato, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti.

Osservazioni

Fase cautelare

Sussistono il fumus boni iuris e il periculum in mora; l’efficacia dell’ordinanza è sospesa, limitatamente alla posizione della ricorrente, fino alla decisione di merito.

Istruttoria sulle esigenze di traffico e dei residenti disabili

Il Comune e l’Unione dei Comuni devono chiarire e documentare perché le esigenze relative al traffico veicolare non siano conciliabili con quelle dei residenti disabili e se siano state valutate tutte le soluzioni astrattamente praticabili.

Durata dell’ordinanza

La relazione integrativa deve precisare il termine di efficacia del provvedimento impugnato.

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

La relazione deve precisare lo stato del ricorso cautelare pendente presso il Tribunale di -OMISSIS-.

Partecipazione della ricorrente all’integrazione istruttoria

La relazione integrativa deve essere previamente partecipata alla ricorrente, assegnandole un termine non inferiore a 20 giorni per eventuali osservazioni.

Norme richiamate

  • art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione sotto il profilo della carenza di motivazione; la Sezione ha ritenuto necessario approfondire le ragioni dell’adozione dell’ordinanza e la valutazione delle soluzioni alternative.

  • art. 700 c.p.c.

    È richiamato il ricorso cautelare promosso dalla ricorrente davanti al Tribunale di -OMISSIS-, del cui stato il Ministero dovrà acquisire e riferire.

  • art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente.

  • articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati a tutela dei diritti e della dignità dell’interessata, in relazione all’oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • In sede cautelare del ricorso straordinario, la sospensione dell’efficacia dell’atto può essere disposta anche limitatamente alla posizione del ricorrente quando emergano fumus boni iuris e periculum in mora, senza anticipare la decisione sul merito.
  • Un provvedimento che limita l’accesso e la sosta in un’area deve essere sorretto da un’istruttoria e da una motivazione idonee a dimostrare la concreta incompatibilità tra le esigenze di traffico e quelle dei residenti con disabilità.
  • Prima di comprimere una situazione soggettiva connessa alla mobilità di una persona con disabilità, l’amministrazione deve valutare, ove astrattamente praticabili, soluzioni alternative o misure personalizzate compatibili con la disciplina dell’area e con le esigenze di viabilità.
  • Quando la decisione di merito dipende da circostanze non adeguatamente documentate, il Consiglio di Stato può disporre un’integrazione istruttoria, imponendo che gli elementi acquisiti siano previamente partecipati al ricorrente per consentire osservazioni.

Ordinanza di divieto di transito e sosta e tutela cautelare della persona con disabilità

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una persona riconosciuta dall’INPS come portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 e invalida al 100%. Il ricorso è diretto contro l’ordinanza n. 173 del 19 novembre 2025 dell’Unione dei Comuni della -OMISSIS-, relativa al divieto di transito e di sosta dal 21 novembre 2025.

Premesse e ricadute dell’ordinanza

La ricorrente ha riferito di avere conosciuto l’ordinanza nel dicembre 2025, in occasione del rilascio del contrassegno per disabili e della richiesta di un permesso privato per il posteggio. Dopo vari solleciti, le sarebbe stato comunicato che, a causa del divieto disposto dall’ordinanza, non era possibile autorizzare un permesso privato per invalidi.

La ricorrente ha quindi presentato istanze di autotutela al Comune di -OMISSIS- e all’Unione dei Comuni, mentre proponeva anche un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. davanti al Tribunale di -OMISSIS-.

Motivi di ricorso

La ricorrente ha dedotto:

  • violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990;
  • eccesso di potere e carenza di motivazione;
  • violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Secondo la prospettazione del ricorso, l’ordinanza sarebbe stata adottata senza una completa istruttoria sulle conseguenze per la ricorrente e senza valutare misure alternative, quali stalli riservati, autorizzazioni personalizzate o altre soluzioni compatibili con la creazione dell’area pedonale.

Valutazione cautelare

La Sezione ha ritenuto che, allo stato degli atti e senza pregiudicare gli approfondimenti della fase di merito, sussistano sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. Ha considerato necessaria una tutela provvisoria della posizione giuridica della ricorrente e ha disposto la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza limitatamente alla sua posizione, fino alla decisione di merito.

L’istanza cautelare è stata pertanto accolta.

Integrazione istruttoria

La Sezione ha rilevato che, per definire il merito del ricorso, occorrono ulteriori chiarimenti da parte del Comune e dell’Unione dei Comuni, trasmessi tramite il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In particolare, le amministrazioni dovranno documentare:

  • le ragioni per cui le esigenze del traffico veicolare non sarebbero conciliabili con quelle dei residenti disabili;
  • se siano state valutate tutte le soluzioni astrattamente praticabili;
  • il termine di efficacia dell’ordinanza;
  • lo stato del ricorso ex art. 700 c.p.c. pendente davanti al Tribunale di -OMISSIS-.

Il Ministero dovrà trasmettere la relazione integrativa entro 60 giorni dalla comunicazione del parere. Prima dell’invio, la relazione dovrà essere partecipata alla ricorrente, che dovrà disporre di almeno 20 giorni per presentare osservazioni.

In caso di mancato e ingiustificato adempimento, l’affare potrà essere deciso sulla base della documentazione già presente nel fascicolo.

Conclusioni

Il parere ha natura interlocutoria quanto alla definizione del merito: la Sezione ha accolto l’istanza cautelare e sospeso l’efficacia dell’ordinanza nella parte incidente sulla posizione della ricorrente, disponendo contestualmente gli incombenti istruttori necessari per completare l’accertamento. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàOrdinanze contingibili e urgentiRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaIstruttoria processuale
RamiTrasporti e circolazioneEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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