Cassazione Penale, Sentenza n. 3394/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta lesione dei diritti difensivi in quanto non sarebbero stati allegati al fascicolo i fotogrammi che ritrarrebbero un furgone riferibile al ricorrente presente sul luogo del fatto; 2) mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione per non aver escusso il teste Molteni Luigi, unico testimone del tentato furto, per un errore ritenuto di identificazione della persona sottoposta a indagine.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto dell'intervenuta remissione della querela da parte della persona offesa (Donghi Walter) e dell'accettazione della remissione da parte dell'imputato (Molteni Pier Maria), documentate dopo la presentazione del ricorso. Alla luce della novellata disciplina che rende il delitto di furto aggravato procedibile a querela della persona offesa, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato dovuta alla remissione di querela. Ha altresì disposto che le spese del procedimento siano poste a carico del querelato, conformemente a quanto stabilito nell'atto di remissione e all'art. 340 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
art. 2, comma 1, lett. i)
Ha modificato la procedibilità del delitto di furto aggravato rendendolo, in linea di principio, procedibile a querela della persona offesa salvo le eccezioni previste dalla norma (es.: incapaci, casi indicati dall'art. 625 n.7 e n.7-bis).
codice penale
Il novellato comma prevede che il furto aggravato sia procedibile a querela della persona offesa, fatto salvo quanto previsto per specifiche ipotesi di procedibilità d'ufficio.
codice penale
art. 625, n. 7 e n. 7-bis
Indicano le ipotesi in cui, nonostante la regola generale, il reato è procedibile d'ufficio (es. cose esposte alla pubblica fede o altre specifiche circostanze), e quindi la remissione della querela non estingue il reato in tali casi.
codice di procedura penale
Stabilisce che la remissione di querela, una volta accettata, estingue il reato quando la procedibilità è a querela e consente di prevedere chi sopporta le spese del procedimento; la Corte ha applicato tale disposizione ponendo le spese a carico del querelato.
Massime di principio
- Se il reato è procedibile a querela della persona offesa, la remissione della querela, validamente effettuata e accettata dall'imputato, estingue il reato anche se è già intervenuta una condanna in primo o secondo grado e anche se è pendente il ricorso in cassazione.
- La remissione di querela deve risultare da atto formale (verbale davanti all'autorità) e l'accettazione dell'imputato deve essere documentata: la produzione successiva di tali atti può determinare l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato.
- Le modifiche legislative (es. d.lgs. 150/2022) possono spostare la procedibilità di talune fattispecie da ufficio a querela; è fondamentale verificare, caso per caso, se sussistono eccezioni che mantengono la procedibilità d'ufficio (es. beni esposti alla pubblica fede o situazioni di incapace).
- Questioni processuali quali mancate acquisizioni probatorie o non escussione di testimoni possono costituire vizi di motivazione o violazioni dei diritti difensivi, ma diventano irrilevanti se il reato si estingue successivamente per remissione della querela.
- La Corte può disporre l'annullamento senza rinvio quando il reato è estinto per cause sopravvenute (come la remissione di querela); ciò non comporta pronuncia sulla fondatezza dei motivi di impugnazione originari.
- In sede di remissione è possibile stabilire la ripartizione delle spese processuali; la volontà delle parti e la previsione normativa (art. 340 c.p.p.) guidano la decisione su chi debba sopportare le spese.
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