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Sentenza

Sentenza del 14/03/2018 n. 1644 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Registro, ipotecarie e catastali - Valore avviamento azienda ceduta - Listino prezzi Fimaa - Confcommercio - Arredi del bar - Illegittimità dell'atto impositivo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la legittimità della rettifica del valore dell'avviamento dell'azienda ceduta, rilevante per il calcolo delle imposte di registro, ipotecarie e catastali. L'Amministrazione aveva determinato il valore facendo riferimento, in modo prevalente o esclusivo, al listino prezzi Fimaa-Confcommercio, senza fornire una concreta e specifica motivazione fondata sulle caratteristiche effettive dell'azienda. Tra gli elementi da considerare rientravano anche la reale redditività, la situazione economica dell'impresa, la localizzazione, la clientela, la durata e le condizioni dell'attività, nonché il valore degli arredi e delle altre componenti aziendali.

La decisione

L'atto impositivo è stato ritenuto illegittimo perché il solo richiamo al listino Fimaa non è sufficiente a dimostrare il corretto valore dell'avviamento. I valori indicati in listini o studi di settore possono costituire, al più, elementi presuntivi o orientativi, ma devono essere verificati e integrati con dati specifici riferiti all'azienda ceduta. Ne consegue l'annullamento o la caducazione della pretesa fiscale fondata esclusivamente su tale parametro.

Norme richiamate

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51

    La norma disciplina la determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta di registro e consente all'Amministrazione di controllare il valore dichiarato, ma la rettifica deve essere fondata su elementi concreti, pertinenti e riferiti al bene o all'azienda oggetto della cessione.

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52

    La norma regola l'attività di rettifica e accertamento del valore. L'avviso deve essere adeguatamente motivato e non può basarsi soltanto su un parametro astratto o su un listino privo di riscontri specifici sull'effettivo valore dell'azienda.

Massime di principio

  • Un listino di categoria, una quotazione standard o uno studio di settore può essere utilizzato dall'Amministrazione solo come elemento indiziario e non come prova automatica del valore dell'avviamento.
  • La rettifica fiscale deve considerare le caratteristiche concrete dell'azienda: redditività, fatturato, clientela, posizione, durata dell'attività, condizioni del mercato, beni strumentali e arredi.
  • L'Amministrazione deve spiegare nell'atto perché il valore accertato è applicabile proprio all'azienda ceduta e deve indicare gli elementi dai quali ricava la stima.
  • Quando l'accertamento si fonda esclusivamente su valori tabellari o su un listino generico, senza ulteriori verifiche, l'atto può essere contestato per insufficienza della motivazione e carenza di prova.
  • Il valore degli arredi e degli altri beni aziendali deve essere distinto, per quanto possibile, dal valore dell'avviamento, evitando duplicazioni o stime meramente forfettarie.

Testo integrale

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