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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33639/2024 del 04/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 05/12/2023 che ha rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale (con concessione subordinata della detenzione domiciliare). Il difensore ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 47 ord. pen., evidenziando che il Tribunale ha indicato erroneamente la pena (venti anni anziché due), non ha valutato il lungo tempo trascorso dai fatti (anni 2007-2008 e successivi sviluppi fino al 2013), né la condotta successiva del ricorrente (assenza di nuovi reati, avvio di attività lavorativa) e non ha considerato la relazione UEPE e altri elementi istruttori prodotti con i motivi nuovi e la memoria.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato il Tribunale di sorveglianza per avere motivato il diniego esclusivamente sulla gravità dei reati commessi e sulla mancata immediata ammissione di responsabilità, criteri non decisivi di per sé. Ha rilevato l'omessa e insufficiente valutazione della condotta successiva, del tempo trascorso, della relazione UEPE (che segnala l'avvio di una seria attività lavorativa) e dell'assenza di ulteriori pendenze. Per tali ragioni ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Bari perché proceda a un nuovo giudizio sul punto, conformandosi ai principi giurisprudenziali richiamati e senza vincoli di merito.

Norme richiamate

  • art. 47 ordinamento penitenziario

    L'art. 47 è richiamato quale norma di riferimento per la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale: impone al giudice della sorveglianza una valutazione prognostica basata sull'osservazione della personalità, precedenti, pendenze, informazioni di polizia, condotta carceraria e relazione socio-familiare/UEPE; non può basarsi esclusivamente su gravità del reato o sulla mancata confessione.

  • Giurisprudenza di legittimità citata (es. Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023 e altre)

    La Corte richiama costante orientamento secondo cui per concedere l'affidamento in prova non è necessaria la prova di un completo ravvedimento: è sufficiente che sia avviato un processo critico e che la prognosi di reinserimento risulti ragionevole in base a tutti gli elementi istruttori (precedenti, comportamento successivo, UEPE, assenza di nuove denunce, attaccamento familiare, lavoro). Inoltre la mancata ammissione di colpevolezza non può essere considerata di per sé indice negativo decisivo.

Massime di principio

  • Il giudice della sorveglianza deve valutare l'istanza di affidamento in prova con un giudizio prognostico concreto e globale, considerando sia la gravità del reato sia, e soprattutto, la condotta successiva e gli elementi istruttori (UEPE, lavoro, assenza di nuove denunce, pendenze).
  • La mancata ammissione di responsabilità non può da sola giustificare il diniego della misura alternativa; non è necessario che il condannato abbia già compiuto una completa revisione critica del passato, è sufficiente che il processo di ravvedimento sia avviato e la prognosi di reinserimento appaia ragionevole.
  • Errori nella motivazione o omissioni valutative rilevanti (es. non considerare il tempo trascorso o la relazione UEPE) possono determinare l'annullamento del provvedimento e il rinvio per un nuovo giudizio motivato.
  • Un vizio materiale nella indicazione della pena nei provvedimenti può influire sulla correttezza della valutazione e richiede che il giudice proceda a una nuova e corretta valutazione dei presupposti della misura alternativa.
  • In presenza di elementi positivi post-fatto (lavoro stabile, assenza di nuove condotte delittuose, rapporti familiari stabili) aumentano le possibilità di accoglimento dell'affidamento in prova, purché il giudice li valuti e motivi esplicitamente la loro incidenza sulla prognosi di reinserimento.

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