Ordinanza n. 2278/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia che aveva respinto il ricorso di primo grado
Esito
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lombardia n. 3660/2025 e ha chiesto incidentalmente la sospensione della sua efficacia. Il testo non espone i motivi di appello nel merito. Ai fini della decisione cautelare e istruttoria, il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario acquisire dal Ministero dell'Interno le ricevute di accettazione e consegna della notificazione via PEC del decreto impugnato, effettuata ai sensi dell'art. 6 d.P.R. n. 68/2005, rilevanti per la opponibilità ai terzi della data e dell'ora di trasmissione e ricezione del documento informatico.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha disposto un incombente istruttorio, assegnando al Ministero dell'Interno il termine di 60 giorni per depositare le ricevute di accettazione e consegna della notificazione via PEC del decreto impugnato. Nelle more dell'espletamento dell'istruttoria ha accolto l'istanza cautelare e sospeso l'esecutività della sentenza del TAR impugnata. La sospensione interinale è stata motivata anche dall'assenza di profili di pericolosità sociale dell'appellante. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La decisione sul merito è stata rinviata a separata udienza.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la tutela cautelare in appello.
art. 6 d.P.R. n. 68/2005
Richiamato con riferimento alle ricevute di accettazione e consegna della notificazione via PEC.
art. 48 d.P.R. n. 82/2005
La data e l’ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi alle Linee guida
La conformità delle ricevute e delle modalità tecniche di trasmissione è rilevante per rendere opponibili ai terzi la data e l'ora di trasmissione e ricezione del documento informatico.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d'appello, quando la verifica della tempestività o della regolarità di una notificazione via PEC è decisiva ai fini della decisione, il giudice può disporre l'acquisizione delle ricevute di accettazione e consegna della notificazione.
- La data e l'ora di trasmissione e ricezione di un documento informatico notificato via PEC sono opponibili ai terzi soltanto se risultano da ricevute conformi alla disciplina tecnica richiamata dall'art. 48 d.P.R. n. 82/2005.
- In presenza di un incombente istruttorio necessario per decidere la domanda cautelare, il giudice d'appello può sospendere interinalmente l'esecutività della sentenza impugnata nelle more dell'acquisizione documentale, ove il bilanciamento cautelare lo giustifichi e non emergano profili di pericolosità sociale dell'appellante.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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