Sentenza del 22/05/2020 n. 3464 - Comm. Trib. Prov. Napoli
Massima n. 181/2020 TRIBUTI LOCALI - Tassa automobilistica - Iscrizione a ruolo - Idoneità ad interrompere la decadenza - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione del preavviso di fermo amministrativo relativo a tassa automobilistica per l'anno 2012 per mancato pagamento dell'avviso di accertamento/ingiunzione di pagamento. Il ricorrente deduceva: nullità dell'atto per omessa o irregolare notifica della cartella/avviso presupposto; prescrizione/decadenza del credito; carenza di motivazione e notificazione mediante posta privata del preavviso; illegittimità per riguardare veicolo cointestato.
La decisione
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha prima dichiarato autonoma impugnabilità del preavviso di fermo. Ha poi rilevato che il concessionario ha provato la valida notifica dell'ingiunzione di pagamento (17/11/2017), sicché la doglianza di prescrizione è infondata (richiamato il principio per cui, nella tassa automobilistica, la sola iscrizione a ruolo non interrompe il termine triennale di prescrizione; l'interruzione si realizza solo con un atto idoneo a costituire in mora il debitore). Ha ritenuto corretta la motivazione del preavviso per riferimento agli atti presupposti e valida la notificazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Ha però accolto il ricorso nella parte in cui il fermo è stato disposto su un veicolo cointestato: il fermo è inapplicabile quando il bene è comune e non tutti i cointestatari siano debitori. Conseguenza: annullamento del preavviso nei limiti indicati (cioè per il veicolo cointestato); spese compensate.
Norme richiamate
art. 5 comma 51 D.L. 30 dicembre 1982 n. 953, conv. L. 28 febbraio 1983 n. 53
termine di prescrizione triennale per la riscossione della tassa automobilistica
Per la tassa automobilistica il decorso del termine triennale di prescrizione non è interrotto dalla sola iscrizione a ruolo effettuata dall'amministrazione; è necessario un atto idoneo a costituire in mora il debitore per produrre effetto interruttivo.
art. 2943 cod. civ.
interruzione della prescrizione
L'effetto interruttivo della prescrizione si verifica solo in presenza di un atto che abbia efficacia di costituzione in mora del debitore; atti interni all'amministrazione (es. sola iscrizione a ruolo) non sono idonei.
art. 86 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (comma 1)
il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti nei pubblici registri
Il fermo amministrativo è strumento previsto per la riscossione ma non prevede limiti di proporzionalità in ordine al valore del bene; tuttavia l'applicazione del fermo richiede che il veicolo sia effettivamente riconducibile al debitore (non può essere applicato se il bene è cointestato e non tutti i cointestatari sono debitori).
D.Lgs. n. 546/1992 art. 19 comma 3
possibilità per il contribuente di far valere la nullità dell'atto presupposto impugnando l'atto consequenziale
Il contribuente può impugnare il solo atto conseguenziale (es. preavviso/fermo) facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto (es. cartella di pagamento); grava sul concessionario l'onere di provare la notifica della cartella.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602
l'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento
La notificazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento è forma valida e, se corredata dall'AR o dalla documentazione prevista, può essere considerata sufficiente per dimostrare la notifica dell'atto tributario.
Massime di principio
- Il preavviso di fermo amministrativo è atto autonomamente impugnabile: il contribuente può contestarlo senza dover attendere l'iscrizione del fermo o l'esecuzione forzata.
- Per la tassa automobilistica la sola iscrizione a ruolo non interrompe il termine di prescrizione triennale; per interrompere la prescrizione occorre un atto percepibile dal debitore (atto idoneo a costituire in mora).
- Il concessionario ha l'onere di provare la valida notificazione degli atti presupposti (cartella/ingiunzione); in mancanza la procedura è viziata e l'atto è annullabile.
- La motivazione del preavviso può correttamente consistere nel richiamo agli atti presupposti già noti o conoscibili dal destinatario senza allegazione integrale.
- La notificazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, svolta dal concessionario e documentata, è generalmente valida per gli atti di riscossione secondo la normativa vigente.
- Il fermo amministrativo non può essere applicato a un veicolo cointestato quando non tutti i cointestatari sono debitori: il bene deve essere riconducibile esclusivamente al debitore.
- Il principio di proporzionalità non costituisce, di per sé, limite all'applicazione del fermo a meno che la norma lo preveda espressamente; dunque non è soluzione automatica contro il fermo quando il valore del bene è sproporzionato rispetto al credito.
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