Sentenza del 22/05/2020 n. 63 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Compensi Giudice Tributario - Rimborso - Tassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia relativa alla qualificazione fiscale degli emolumenti arretrati corrisposti al giudice tributario: il ricorrente sosteneva che tali somme non dovessero essere assoggettate a tassazione separata o che la tassazione fosse stata applicata in misura non corretta; la resistente sosteneva che, trattandosi di emolumenti riferibili ad anni precedenti e che rientrano nella categoria dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, dovessero essere assoggettati alla tassazione separata ai sensi della normativa fiscale vigente, con la conseguente applicazione delle regole specifiche per i redditi arretrati
La decisione
Il giudice ha ritenuto che gli emolumenti arretrati corrisposti al giudice tributario devono essere assoggettati a tassazione separata. Ha motivato la decisione affermando che i giudici tributari devono considerarsi assimilati alla categoria prevista dall'art. 50, co.1, lett. f) del TUIR e che la disciplina della tassazione separata è applicabile alle somme riferibili ad anni diversi da quello di corresponsione, al fine di evitare la compressione delle aliquote progressivamente applicabili. Il ricorso è stato respinto e confermata l'applicazione della tassazione separata secondo le modalità previste dalla normativa fiscale
Norme richiamate
art. 50, co.1, lett. f) TUIR
art. 50, co.1, lett. f) TUIR
I giudici tributari sono assimilati alla categoria indicata dalla norma e, quindi, gli emolumenti percepiti dagli stessi rientrano nella disciplina dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
Disciplina sulla tassazione separata prevista nel TUIR
Le somme corrisposte a titolo di arretrati riferibili a periodi d'imposta diversi da quello di corresponsione sono assoggettate a tassazione separata per neutralizzare gli effetti della progressività fiscale e seguono le specifiche regole di calcolo e distribuzione previste dalla normativa
Massime di principio
- Se il pagamento è relativo ad arretrati retributivi riferibili a periodi d'imposta anteriori, è prevalente l'applicazione della tassazione separata per evitare l'anomalo ingresso di redditi riferiti a più anni in un'unica aliquota progressiva
- Per capire se la tassazione separata si applica, verificare la natura del rapporto (lavoro dipendente o assimilato) e se il percettore rientra nelle categorie espressamente assimilate dalla normativa (es. art. 50 TUIR)
- La qualificazione formale del percettore (es. giudice tributario) può portare all'assimilazione a categorie specifiche di lavoro dipendente ai fini fiscali, con conseguente applicazione delle regole connesse agli arretrati
- Controllare sempre il periodo di competenza degli emolumenti (anni di riferimento): quando il periodo è diverso da quello della corresponsione, applicare la procedura di tassazione separata e i relativi calcoli
- In caso di contestazione, predisporre documentazione che dimostri la corretta imputazione temporale degli emolumenti e, se necessario, chiedere il ricalcolo o proporre ricorso amministrativo/giurisdizionale specificando la natura delle somme
- Verificare gli obblighi di ritenuta e di versamento da parte del soggetto erogante: un errore in fase di trattenuta può dare luogo a richieste di rimborso o a contenzioso, ma la qualificazione sostanziale del reddito resta determinante
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