Sentenza del 22/05/2020 n. 321 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) - Attività di agente di commercio - Area di competenza esclusiva molto vasta - Apertura secondo ufficio - Legittimità - Rimborso IRAP - Compete
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'irrogazione dell'IRAP e richiesta di rimborso in relazione alla presenza di un secondo ufficio e alla determinazione della base imponibile; il ricorrente ha sostenuto che l'attività è svolta con solo apporto personale, dotazione strumentale minima e che il secondo ufficio era funzionale e necessario per la propria zona di competenza (Alessandria e Pavia), senza eccedere la dotazione minima richiesta
La decisione
Il giudice ha ritenuto legittima la posizione del ricorrente: l'attività di agente di commercio svolta con esclusivo apporto personale e con beni strumentali congrui (autovettura, computer, telefono, calcolatore finanziario, arredi) rientra nella normalità e non giustifica un diverso trattamento impositivo. La presenza del secondo ufficio è stata considerata funzionale allo svolgimento dell'attività nelle aree affidate e non eccede la dotazione minima necessaria. Ne è conseguita l'accoglienza della domanda di rimborso/annullamento dell'imposizione contestata
Norme richiamate
Decreto legislativo n. 446/1997 (norme generali sull'IRAP)
L'applicazione dell'IRAP e la determinazione della base imponibile devono tener conto della reale struttura produttiva dell'attività; l'esercizio dell'attività con esclusivo apporto personale e dotazione strumentale minima non giustifica una maggiorazione della base imponibile o l'esclusione del diritto al rimborso quando la pretesa impositiva non è adeguatamente motivata
Massime di principio
- La presenza di un secondo ufficio non implica automaticamente una dotazione di mezzi e costi tali da aumentare la base imponibile IRAP: occorre valutare se il locale sia funzionale e proporzionato all'attività svolta nella zona di competenza
- L'attività svolta con esclusivo apporto personale, senza dipendenti o collaboratori, e con beni strumentali congrui è indice di una struttura produttiva contenuta e può giustificare il riconoscimento del diritto al rimborso se l'amministrazione non dimostra il contrario
- L'onere della prova gravante sull'amministrazione impositiva richiede elementi che dimostrino che la dotazione strumentale o la sede eccedano la normale necessità aziendale; in assenza di tali elementi prevale la posizione del contribuente
- Nella valutazione dell'IRAP è necessario distinguere tra dotazione strumentale strettamente necessaria per l'attività e strutture che effettivamente comportano un rilevante incremento della capacità produttiva o dei costi del lavoro
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